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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 gennaio 1973, n. 43

Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/10/2022)
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Testo in vigore dal:  12-9-1981
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Art. 187

(Scarico della temporanea importazione per equivalenza)


In deroga all'art. 175, primo comma, il Ministero delle finanze può consentire che, a tutti gli effetti i prodotti provenienti dal trattamento di merci di specie, qualità e caratteristiche tecniche identiche a quelle delle merci temporaneamente importate, ricevano una delle destinazioni di cui all'art. 186, in sostituzione dei prodotti ottenuti o da ottenere dai trattamenti di cui all'art. 176.
((Il Ministero delle finanze, d'intesa con il Ministero del commercio con l'estero e sentito il comitato consultivo di cui all'art. 221, può consentire che la esportazione dei prodotti di cui al precedente comma avvenga anche prima della temporanea importazione delle merci di specie, qualità e caratteristiche tecniche identiche a quelle effettivamente impiegate. Nell'autorizzazione sono stabiliti:
a) qualità, quantità e valore dei prodotti ammessi alla preventiva riesportazione;
b) qualità, denominazione tariffaria e commerciale nonché quantità delle merci che verranno importate temporaneamente;
c) il termine entro il quale deve avvenire la temporanea importazione;
d) le altre condizioni e modalità necessarie per l'esecuzione delle operazioni))
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