DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 gennaio 1973, n. 43

Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/10/2022)
Testo in vigore dal: 12-9-1981
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 187. 
       (Scarico della temporanea importazione per equivalenza) 
 
  In deroga all'art. 175, primo comma,  il  Ministero  delle  finanze
puo' consentire che, a tutti gli effetti i prodotti  provenienti  dal
trattamento di merci di specie, qualita' e  caratteristiche  tecniche
identiche a quelle delle merci  temporaneamente  importate,  ricevano
una delle destinazioni di  cui  all'art.  186,  in  sostituzione  dei
prodotti ottenuti o da ottenere dai trattamenti di cui all'art. 176. 
  ((Il  Ministero  delle  finanze,  d'intesa  con  il  Ministero  del
commercio con l'estero  e  sentito  il  comitato  consultivo  di  cui
all'art. 221, puo' consentire che la esportazione dei prodotti di cui
al precedente comma avvenga anche prima della temporanea importazione
delle merci di specie, qualita' e caratteristiche tecniche  identiche
a   quelle   effettivamente   impiegate.   Nell'autorizzazione   sono
stabiliti: 
    a)  qualita',  quantita'  e  valore  dei  prodotti  ammessi  alla
preventiva riesportazione; 
    b)  qualita',  denominazione  tariffaria  e  commerciale  nonche'
quantita' delle merci che verranno importate temporaneamente; 
    c)  il  termine  entro  il  quale  deve  avvenire  la  temporanea
importazione; 
    d) le altre condizioni e modalita'  necessarie  per  l'esecuzione
delle operazioni)).