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LEGGE 22 dicembre 1969, n. 952

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 ottobre 1969, n. 701, recante norme integrative e modificative della legge 28 luglio 1967, n. 641, sull'edilizia scolastica e universitaria.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
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vigente al 18/04/2024
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Testo in vigore dal: 28-12-1969
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                           Articolo unico. 
 
  E' convertito in legge il decreto-legge 24 ottobre  1969,  n.  701,
recante norme integrative e modificative della legge 28 luglio  1967,
n. 641, sull'edilizia scolastica e  universitaria,  con  le  seguenti
modificazioni: 
 
  L'articolo 1 e' sostituito con il seguente: 
 
                               Art. 1. 
 
(Delega per la progettazione ed esecuzione delle  opere  di  edilizia
            scolastica ed acquisto delle aree occorrenti) 
 
  Il primo, secondo e terzo comma dell'articolo  16  della  legge  28
luglio 1967, n. 641, sono sostituiti dai seguenti: 
    "Gli enti obbligati di cui al primo comma dell'articolo 9 possono
avvalersi della delega da parte dello Stato  per  l'esecuzione  delle
opere di cui al presente titolo. Ai fini della progettazione e  della
costruzione  la  domanda  redatta  dal  comune  e  dagli  altri  enti
obbligati ai  sensi  del  primo  comma  dell'articolo  9  equivale  a
richiesta di delega. La delega e' concessa all'atto dell'approvazione
del piano esecutivo annuale. 
  Qualora gli enti obbligati dichiarino, nella domanda presentata  ai
sensi dell'articolo 9 della presente legge, di non  volersi  avvalere
della delega o rinuncino alla  delega  loro  accordata  od  incorrano
nella decadenza prevista dalle norme concernenti  i  termini  per  la
progettazione e per l'appalto  concorso,  il  provveditore  regionale
alle opere pubbliche competente per territorio, sentito  il  comitato
di cui all'articolo 25 della presente legge, puo' delegare l'istituto
per lo sviluppo dell'edilizia  sociale  od  altri  enti  pubblici,  a
carattere nazionale, specializzati nell'edilizia  scolastica,  ovvero
puo' disporre l'esecuzione diretta dell'opera". 
  Fermo restando il diritto previsto dal secondo comma  dell'articolo
13 della legge 28 luglio 1967, n.  641,  nella  delega  accordata  ai
sensi dei precedenti capoversi e' compresa anche l'acquisizione delle
aree occorrenti giudicate idonee a norma dell'articolo 2 della  legge
26 gennaio 1962, n. 17. In tal caso la spesa e' imputabile sui  fondi
stanziati dallo Stato per l'edilizia scolastica,  salvo  rimborso  in
venticinque annualita' senza interessi. 
  La concessione dell'esonero del rimborso, prevista dal terzo  comma
dell'articolo 13 della legge 28 luglio 1967, n. 641, si applica, alle
stesse  condizioni  ivi  stabilite,  anche  all'ipotesi  di  cui   al
precedente comma. 
  Per la delega di cui al presente articolo, si osservano, in  quanto
applicabili, le norme previste dalla citata legge,28 luglio 1967,  n.
641, per la concessione. 
  L'articolo 2 e' sostituito con il seguente: 
                               Art. 2. 
                (Spese per l'acquisizione delle aree) 
  Le spese per l'acquisizione delle aree giudicate  idonee  ai  sensi
dell'articolo 2 della legge 26 gennaio 1962,  n.  17,  sono  erogate,
dopo il perfezionamento dell'acquisto ed anche prima dell'inizio  dei
lavori, mediante prelevamento dai fondi  destinati  al  finanziamento
delle opere comprese nei programmi esecutivi. 
  Il valore venale che l'ufficio tecnico erariale deve  prendere  per
base  nella  determinazione  dell'indennita'  di  espropriazione,  in
applicazione degli articoli 12 e 13 della legge 15 gennaio  1885,  n.
2896, e' quello della data di dichiarazione di  idoneita'  rilasciata
dalla commissione provinciale prevista dall'articolo 2 della legge 26
gennaio 1962, n. 17, senza tener conto  degli  incrementi  di  valore
successivamente a tale data determinatisi. 
  In aggiunta all'indennita'  cosi'  determinata  e'  corrisposta  al
proprietario espropriato, per ogni anno o frazione di anno  calcolata
ad anno intero, compresi tra la data di  dichiarazione  di  idoneita'
dell'area e la data del decreto di esproprio, una somma pari al 2 per
cento degli indennizzi. 
  L'articolo 3 e' sostituito con il seguente: 
                               Art. 3. 
       (Termini per la progettazione e per l'appalto concorso) 
  I  termini  previsti  dal  secondo   comma   dell'articolo   18   e
dall'articolo 22 della legge 28 luglio 1967, n.  641,  decorrono  dal
ricevimento della delega o  del  giudizio  favorevole  sull'idoneita'
dell'area allorche' questo sia successivo. 
  Il provveditore regionale alle opere pubbliche, tenuto conto  dello
stato degli adempimenti di ordine tecnico e amministrativo, puo',  su
motivata richiesta  dell'ente  interessato,  concedere  proroghe  dei
termini stabiliti nei commi secondo e quarto dell'articolo  18  della
legge 28 luglio 1967, n. 641, per il tempo strettamente necessario e,
comunque, non superiore complessivamente a 90 giorni. 
  Qualora la proroga non sia concessa,  si  applica  la  disposizione
contenuta nel primo comma, secondo capoverso, dell'articolo 1. 
  Dopo l'articolo 4, e' aggiunto il seguente: 
 
                             Art. 4-bis. 
 
(Esonero da pubblico concorso  di  progetti  approvati  anteriormente
                 alla legge 28 luglio 1967, n. 641) 
 
  Gli enti concessionari che  dimostrino  di  avere  deliberato,  con
regolari atti formali, l'approvazione dei  progetti  esecutivi  prima
dell'entrata in vigore della legge  28  luglio  1967,  n.  641,  sono
esonerati dall'obbligo del pubblico concorso di cui  al  terzo  comma
dell'articolo 18 della citata legge 28 luglio 1967, n. 641. 
 
  L'articolo 5 e' sostituito con il seguente: 
 
                               Art. 5. 
 
(Aree non coincidenti con le previsioni dei piani  regolatori  e  dei
                     programmi di fabbricazione) 
 
  La indicazione di aree non coincidenti con le previsioni del  piano
regolatore generale o del programma  di  fabbricazione  disposta  con
delibera del consiglio comunale, costituisce, in  deroga  alle  norme
vigenti, adozione di variante del piano  regolatore  generale  o  del
programma di fabbricazione, a norma della legge 17  agosto  1942,  n.
1150, e successive modificazioni. 
  La delibera di  variante  prevista  dal  comma  precedente,  previo
giudizio  sull'idoneita'  delle  aree  rilasciato  dalla  commissione
provinciale di cui all'articolo 2 della legge 26 gennaio 1962, n. 17,
viene approvato con decreto del  provveditore  regionale  alle  opere
pubbliche. 
  E' fatta salva in ogni caso la facolta' di avocazione da parte  del
Ministro per i lavori pubblici. 
 
  L'articolo 6 e' sostituito con il seguente: 
 
                               Art. 6. 
 
            (Concessione in corso ed esecuzione diretta) 
 
  Le  norme  dei  precedenti  articoli  si   estendono,   in   quanto
applicabili, agli enti ai quali, all'atto dell'entrata in vigore  del
presente decreto, siano state gia' affidate in concessione  le  opere
ai sensi dell'articolo 16 della legge 28 luglio 1967, n. 641, nonche'
all'Amministrazione statale, nei casi di esecuzione diretta  previsti
dall'articolo 17 della legge citata. 
 
  L'articolo 7 e' sostituito con il seguente: 
 
                               Art. 7. 
 
         (Modifica alla procedura degli interventi urgenti) 
 
  Il terzo comma dell'articolo 26 della legge 28 luglio 1967, n. 641,
e' sostituito dai seguenti commi: 
  "Per i progetti che comportano una  spesa  anche  superiore  a  800
milioni  di  lire  non  e'  obbligatorio  il  pubblico  concorso   di
progettazione di cui ai precedenti articoli 18 e 19. 
  Ai contratti per i lavori e le forniture relative alle opere di cui
al presente articolo, si applica la disposizione  del  secondo  comma
dell'articolo 1 della legge 26 gennaio 1963,  n.  47,  per  la  parte
relativa alla stipulazione dei contratti, prescindendosi, nel caso di
ricorso   all'impiego   delle   varie   tecniche   e   metodi   della
prefabbricazione,  dalla  procedura  di  cui  all'articolo  23  della
presente legge". 
 
  Dopo l'articolo 8, e' aggiunto il seguente: 
 
                             Art. 8-bis. 
 
        (Gara d'appalto in aumento e relativo finanziamento) 
 
  Dopo l'articolo 20 della legge 28 luglio 1967, n. 641, e'  aggiunto
il seguente articolo 20-bis: 
    "Qualora la gara per l'appalto di un'opera di edilizia scolastica
vada  deserta,  nei  casi  di  motivata   necessita',   puo'   essere
autorizzato dal  competente  provveditore  alle  opere  pubbliche  un
secondo esperimento nel quale siano ammesse anche offerte in  aumento
sui prezzi di capitolato". 
  Il penultimo capoverso del n. 5) dell'art. 9 della legge 28  luglio
1976, n. 641, e' sostituito con il seguente: 
    "La spesa dei programmi esecutivi annuali non puo' superare il 90
per  cento  del  finanziamento  previsto  annualmente   per   ciascun
programma regionale. La  restante  aliquota  e'  accantonata  per  le
variazioni previste dal  n.  4)  del  primo  comma  dell'articolo  7,
nonche'  per  integrazioni  di  finanziamento,  ivi  comprese  quelle
conseguenti ad aggiudicazione di lavori mediante gare con offerte  in
aumento, a revisioni di prezzi, a maggiori compensi per riserve  e  a
maggiori  costi  di  aree.  I  fondi  accantonati  saranno   comunque
utilizzati per opere di edilizia scolastica entro  l'anno  successivo
al termine di scadenza del programma nazionale". 
  All'articolo 12 della legge 28 luglio 1967, n. 641, e' aggiunto  il
seguente comma: 
  "Per le opere finanziate con il programma  biennale  per  gli  anni
1967 e 1968 le eventuali integrazioni di finanziamento, ivi  comprese
quelle conseguenti ad aggiudicazione  di  lavori  mediante  gare  con
offerta in aumento, a revisioni dei prezzi, a maggiori  compensi  per
riserve  e  a  maggiori  costi  di  aree,  sono  disposte  sui  fondi
accantonati, a norma del precedente articolo 9, n. 5) per il  periodo
1969-1971". 
 
  Dopo l'articolo 8-bis, e' aggiunto il seguente: 
 
                             Art. 8-ter. 
 
            (Programmi esecutivi per il triennio 1969-71) 
 
  I programmi esecutivi per gli  anni  1969,  1970  e  1971  dovranno
essere predisposti e approvati dai comitati regionali per  l'edilizia
scolastica entro  3  mesi  dalla  data  di  recezione  del  programma
nazionale di cui all'ultimo comma dell'articolo  12  della  legge  28
luglio 1967, n. 641. 
 
  L'articolo 9 e' sostituito con il seguente: 
 
                               Art. 9. 
 
     (Snellimento delle procedure per l'edilizia universitaria) 
 
  Le variazioni al programma edilizio di ciascuna  universita'  e  di
ciascun istituto universitario di cui alla legge 28 luglio  1967,  n.
641, nei limiti delle somme assegnate e nel rispetto degli  obiettivi
previsti dal programma stesso, sono apportate con  deliberazione  del
consiglio di amministrazione, integrato  ai  sensi  dell'articolo  47
della legge medesima, da approvarsi con decreto del Ministro  per  la
pubblica istruzione. 
  L'importo di spesa,  stabilito  dall'articolo  39,  commi  primo  e
secondo, della legge  28  luglio  1967,  n.  641,  e'  elevato  a  un
miliardo. 
  In tutti i casi in cui le nuove costruzioni o il  completamento  di
quelle esistenti prevedano l'esecuzione in piu' lotti, e'  rilevante,
ai fini dell'applicazione degli articoli  18  e  39  della  legge  28
luglio 1967, n. 641,  l'importo  globale  dell'opera  finanziata  nel
programma approvato ai sensi della legge medesima. 
  Agli effetti del programma quinquennale 1967-1971, il  concorso  di
idee, di cui al citato articolo 39, comma secondo, e'  facoltativo  e
non si applica il disposto del  terzo  comma  dell'articolo  medesimo
fintantoche'  non  siano  stati  emanati  i   bandi   tipo   previsti
dall'articolo stesso. 
  Alle spese per lo svolgimento di concorsi per la  progettazione  di
opere edilizie, le  universita'  e  gli  istituti  universitari  sono
autorizzati a provvedere con aliquote non  superiori  allo  0,70  per
cento delle somme assegnate per le rispettive opere. 
  Il terzo comma dell'articolo 43 della legge 28 luglio 1967, n. 641,
e' sostituito con il seguente: 
  "Il rettore o il legale rappresentante  dell'ente  interessato,  in
relazione all'avvenuta  emissione  degli  stati  di  avanzamento  dei
lavori, effettua i prelievi sulla disponibilita' del conto corrente e
ne  da'  immediata  comunicazione   al   Ministero   della   pubblica
istruzione". 
  Il terzo comma dell'articolo 38 della legge 28 luglio 1967, n. 641,
e' sostituito con il seguente: 
  "Il decreto di vincolo emesso dal provveditore alle opere pubbliche
per le aree riconosciute idonee entro quindici giorni  dall'emissione
del giudizio di idoneita',  deve  essere  notificato  ai  proprietari
interessati e cessa di avere effetto dopo due  anni  dalla  notifica,
salvo proroga da concedersi di anno in anno fino al limite massimo di
tre anni". 
 
  Dopo l'articolo 9, e' aggiunto il seguente: 
 
                             Art. 9-bis. 
 
                          (Limiti di spesa) 
 
  I limiti delle spese fissate all'articolo 51, comma primo  e  commi
terzo  e  quarto,  del  testo  unico  delle   leggi   sull'istruzione
universitaria, approvato con regio decreto 31 agosto 1933,  n.  1592,
sono rispettivamente elevati a lire 20 milioni e a lire 100 milioni. 
  Le  deliberazioni  dei  consigli  di  amministrazione   concernenti
alienazioni e trasformazioni del patrimonio e contrazioni  di  mutui,
se eccedenti i 20 milioni, sono esecutive  quando  abbiano  riportato
l'approvazione del Ministero della pubblica istruzione. 
  Il limite di spesa per i progetti di lavori di cui all'articolo 130
del regolamento generale universitario, approvato con regio decreto 6
aprile 1924, n. 674, e' elevato a 100 milioni per  le  universita'  e
gli istituti universitari  presso  i  quali  siano  stati  costituiti
uffici tecnici edilizi cui siano preposti ingegneri dei ruoli statali
di cui alla legge 3 novembre 1961, n. 1255, o, in mancanza di questi,
altri ingegneri; a 30 milioni negli altri casi. 
 
  La presente legge, munita del sigillo dello  Stato,  sara'  inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
 
  Data a Roma, addi' 22 dicembre 1969 
 
                               SARAGAT 
 
                                            RUMOR - FERRARI AGGRADI - 
                                             CARON - COLOMBO - NATALI 
 
Visto, il Guardasigilli: GAVA