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LEGGE 28 luglio 1967, n. 641

Nuove norme per l'edilizia scolastica e universitaria e piano finanziario dell'intervento per il quinquennio 1967-1971.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/01/2003)
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Testo in vigore dal:  28-12-1969
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Art. 16

(Affidamento in concessione delle opere)
((Gli enti obbligati di cui al primo comma dell'articolo 9 possono avvalersi della delega da parte dello Stato per l'esecuzione delle opere di cui al presente titolo. Ai fini della progettazione e della costruzione la domanda redatta dal comune e dagli altri enti obbligati ai sensi del primo comma dell'articolo 9 equivale a richiesta di delega. La delega è concessa all'atto dell'approvazione del piano esecutivo annuale.
Qualora gli enti obbligati dichiarino, nella domanda presentata ai sensi dell'articolo 9 della presente legge, di non volersi avvalere della delega o rinuncino alla delega loro accordata od incorrano nella decadenza prevista dalle norme concernenti i termini per la progettazione e per l'appalto concorso, il provveditore regionale alle opere pubbliche competente per territorio, sentito il comitato di cui all'articolo 25 della presente legge, può delegare l'istituto per lo sviluppo dell'edilizia sociale od altri enti pubblici, a carattere nazionale, specializzati nell'edilizia scolastica, ovvero può disporre l'esecuzione diretta dell'opera))
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Il compenso agli Enti concessionari per spese generali di progettazione, oppure per spese relative all'appalto concorso, per direzione, sorveglianza, contabilità dei lavori e collaudo, sarà determinato nelle seguenti misure, in rapporto all'ammontare totale dei lavori:

per opere fino all'importo di 50 milioni. . . . . . . . . . . . 9,00% per opere da oltre 50 fino a 100 milioni. . . . . . . . . . . . 8,00% per opere da oltre 100 fino a 250 milioni . . . . . . . . . . . 7,00% per opere da oltre 250 fino a 500 milioni . . . . . . . . . . . 5,50% per opere da oltre 500 fino a 750 milioni . . . . . . . . . . . 4,50% per opere da oltre 750 milioni fino a 1 miliardo. . . . . . . . 4,00% per opere da oltre 1 fino a 2 miliardi. . . . . . . . . . . . . 3,50% per opere di importo superiore ai 2 miliardi. . . . . . . . . . 3,00%
Fino alla concorrenza del 90 per cento dell'importo delle opere affidate in concessione, la somma relativa è corrisposta ratealmente agli Enti concessionari in base a certificati di pagamento, da emettersi dai competenti uffici del Genio civile, attestanti che le rate proposte trovano riscontro nello stato di avanzamento dei lavori, nei patti contrattuali e nelle previsioni dei relativi progetti approvati. La rata di saldo, pari al restante 10 per cento, sarà erogata in base al collaudo disposto dal Provveditore regionale alle opere pubbliche.
I pagamenti delle rate di acconto sono disposti dal Provveditorato regionale alle opere pubbliche, mediante visto di autorizzazione sui certificati come sopra emessi dagli uffici del Genio civile, escluso ogni altro atto a corredo prescritto dalle vigenti norme legislative e regolamentari.
Limitatamente al programma per il biennio 1967-1968 gli Enti obbligati con la richiesta, di cui all'articolo 12, dovranno dichiarare, ai sensi e per gli effetti di cui ai commi che precedono, se intendono eseguire le opere in concessione.