stai visualizzando l'atto

LEGGE 26 gennaio 1962, n. 17

Utilizzazione di fondi sinora accantonati per il finanziamento del piano per lo sviluppo della scuola.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 06/09/1988)
nascondi
Testo in vigore dal:  9-8-1967
aggiornamenti all'articolo

Art. 2


I Comuni e le Province, ciascuno per la parte di propria competenza, sono tenuti a sottoporre la domanda relativa alle aree da essi prescelte per la costruzione di opere di edilizia scolastica previste dalla legge 9 agosto 1954, n. 615, all'approvazione di una Commissione istituita in ogni Provincia presso l'ufficio del Genio civile e composta dall'ingegnere capo del Genio civile che la presiede, dal provveditore agli studi e dal medico provinciale.
Alla Commissione di cui al precedente comma sono sottoposti altresì i progetti che non superino l'importo di 100 milioni.
L'approvazione dei progetti deve essere decisa all'unanimità da parte della Commissione, che, ove lo ritenga opportuno, può anche suggerire modifiche e varianti.
La Commissione è tenuta a deliberare entro il termine massimo di 60 giorni dalla presentazione della domanda di riconoscimento delle aree o del progetto di costruzione da parte degli Enti interessati.
Il decreto di vincolo previsto dalla, vigente legislazione per le aree riconosciute idonee, deve essere emesso da parte del Provveditorato alle opere pubbliche entro 15 giorni dalla, precedente deliberazione.
I piani regolatori generali e particolareggiati non potranno essere approvati se non saranno in essi determinate le aree da destinare specificamente agli edifici scolastici, ivi comprese quelle per le esercitazioni all'aperto di cui all'articolo 5 della legge 7 febbraio 1938, n. 88, in proporzione alle necessità della popolazione.
La determinazione delle aree destinate alla costruzione degli edifici scolastici nei piani regolatori generati a particolareggiati, approvati dal Ministro per i lavori pubblici, sostituisce l'approvazione della Commissione prevista dal primo comma del presente articolo.
((COMMA ABROGATO DALLA L. 28 LUGLIO 1967, N.641))
.
La deliberazione di approvazione dell'area prescelta equivale a dichiarazione di pubblica, utilità i relativi lavori, dopo l'approvazione del progetto di costruzione, sono dichiarati urgenti e indifferibili a tutti gli effetti di legge.
Per le espropriazioni occorrenti si applicano gli articoli 12 e 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892.