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LEGGE 28 luglio 1967, n. 641

Nuove norme per l'edilizia scolastica e universitaria e piano finanziario dell'intervento per il quinquennio 1967-1971.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/01/2003)
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Testo in vigore dal:  9-8-1967

Art. 13

(Fornitura dell'area)


I Comuni, le Province, anche riuniti in consorzio, e gli altri Enti obbligati per legge sono tenuti a fornire le aree per la costruzione degli edifici scolastici, ciascuno nell'ambito della propria competenza.
Gli Enti indicati al precedente comma hanno diritto di chiedere, nei modi previsti dal successivo articolo 14, che lo Stato provveda direttamente per loro conto allo acquisto dell'area, salvo rimborso della spesa relativa in venticinque annualità senza interessi.
Il Ministro per il tesoro, sentito il prefetto e il Comitato regionale, di cui all'articolo 8, può concedere, a domanda, l'esonero dal rimborso di cui al comma che precede, quando i Comuni e le Province, nonostante l'applicazione dei tributi con eccedenze sulle aliquote massime in misura non inferiore a quelle fissate dall'articolo 306 del testo unico della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383, e successive modificazioni e integrazioni, non conseguano il pareggio economico del bilancio e non abbiano deleghe disponibili per la contrazione di mutui, e semprechè non dispongano o non possano disporre di aree idonee.