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LEGGE 28 luglio 1967, n. 641

Nuove norme per l'edilizia scolastica e universitaria e piano finanziario dell'intervento per il quinquennio 1967-1971.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/01/2003)
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Testo in vigore dal:  28-12-1969
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Art. 43

(Procedura per l'erogazione dei contributi)


Ai fini dell'erogazione dei contributi il rettore dell'Università, o il legale rappresentante delle altre istituzioni interessate, invia al Ministero della pubblica istruzione apposita certificazione attestante per ciascuna opera:
a) gli estremi del decreto di approvazione del progetto dell'opera;
b) gli estremi relativi al contratto o ai contratti di appalto con le indicazioni dell'importo dei lavori e della data di inizio e di ultimazione dei lavori stessi;
c) gli estremi dell'atto di acquisizione dell'area, con l'indicazione del prezzo o dell'indennità corrispettivi.
L'erogazione dei contributi assegnati, nell'ambito dello stanziamento di ciascun esercizio, viene effettuata gradualmente dal Ministero della pubblica istruzione, in relazione e all'acquisizione dell'area e all'andamento dei lavori desumibile dagli elementi di cui al comma precedente, mediante versamento su apposito conto corrente infruttifero, intestato al rettore della Università o al legale rappresentante dell'istituzione interessata, acceso presso la competente Sezione di tesoreria provinciale.
((Il rettore o il legale rappresentante dell'ente interessato, in relazione all'avvenuta emissione degli stati di avanzamento dei lavori, effettua i prelievi sulla disponibilità del conto corrente e ne dà immediata comunicazione al Ministero della pubblica istruzione))
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Lo stato finale dei lavori, vistato dal competente ingegnere capo del Genio civile, sarà trasmesso, a cura del rettore o del legale rappresentante dell'ente interessato, al Ministero della pubblica istruzione ai fini dell'autorizzazione al pagamento.
Ai fini del pagamento del saldo è trasmesso il certificato di collaudo debitamente approvato.