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DECRETO-LEGGE 24 ottobre 1969, n. 701

Norme integrative e modificative della legge 28 luglio 1967, n. 641, sull'edilizia scolastica e universitaria.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 1969, n. 952 (in G.U. 27/12/1969, n.325).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 06/08/1991)
Testo in vigore dal:  28-12-1969
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la necessità e l'urgenza di emanare norme integrative e modificative della legge 28 luglio 1967, n. 641, sull'edilizia scolastica e universitaria;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con il Ministro per il bilancio e la programmazione economica, il Ministro per il tesoro e il Ministro per i lavori pubblici; Decreta:

Art. 1

(((Delega per la progettazione ed esecuzione delle opere di edilizia scolastica ed acquisto delle aree occorrenti))
((Il primo, secondo e terzo comma dell'articolo 16 della legge 28 luglio 1967, n. 641, sono sostituiti dai seguenti:
"Gli enti obbligati di cui al primo comma dell'articolo 9 possono avvalersi della delega da parte dello Stato per l'esecuzione delle opere di cui al presente titolo. Ai fini della progettazione e della costruzione la domanda redatta dal comune e dagli altri enti obbligati ai sensi del primo comma dell'articolo 9 equivale a richiesta di delega. La delega è concessa all'atto dell'approvazione del piano esecutivo annuale.
Qualora gli enti obbligati dichiarino, nella domanda presentata ai sensi dell'articolo 9 della presente legge, di non volersi avvalere della delega o rinuncino alla delega loro accordata od incorrano nella decadenza prevista dalle norme concernenti i termini per la progettazione e per l'appalto concorso, il provveditore regionale alle opere pubbliche competente per territorio, sentito il comitato di cui all'articolo 25 della presente legge, può delegare l'istituto per lo sviluppo dell'edilizia sociale od altri enti pubblici, a carattere nazionale, specializzati nell'edilizia scolastica, ovvero può disporre l'esecuzione diretta dell'opera".
Fermo restando il diritto previsto dal secondo comma dell'articolo 13 della legge 28 luglio 1967, n. 641, nella delega accordata ai sensi dei precedenti capoversi è compresa anche l'acquisizione delle aree occorrenti giudicate idonee a norma dell'articolo 2 della legge 26 gennaio 1962, n. 17. In tal caso la spesa è imputabile sui fondi stanziati dallo Stato per l'edilizia scolastica, salvo rimborso in venticinque annualità senza interessi.
La concessione dell'esonero del rimborso, prevista dal terzo comma dell'articolo 13 della legge 28 luglio 1967, n. 641, si applica, alle stesse condizioni ivi stabilite, anche all'ipotesi di cui al precedente comma.
Per la delega di cui al presente articolo, si osservano, in quanto applicabili, le norme previste dalla citata legge,28 luglio 1967, n. 641, per la concessione))
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