stai visualizzando l'atto

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 luglio 1956, n. 656

Elevazione da tre a sei mesi del termine massimo assegnato per la importazione di frumento con sospensione del dazio accordata con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1955, n. 1279.

nascondi
  • Articoli
  • 1
Testo in vigore dal: 29-7-1956
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Vista la legge 24 dicembre 1949, n. 993;
  Vista la legge 7 dicembre 1952, n. 1846;
  Vista la legge 3 novembre 1954, n. 1077;
  Vista  la  tariffa  generale  dei  dazi  doganali  di importazione,
approvata con decreto Presidenziale 7 luglio 1950, n. 442;
  Visto  il  decreto  Presidenziale  8 luglio 1950, n. 453, che detta
norme  temporanee  per  la  prima  applicazione  della  nuova tariffa
doganale dei dazi di importazione;
  Visti  i  decreti Presidenziali 30 luglio 1950, n. 578; 16 novembre
1950,  n.  919;  31  gennaio  1951,  n. 23; 2 aprile 1951, n. 225; 30
giugno 1951, n. 516; 1 novembre 1951, n. 1125; 31 marzo 1952, n. 169;
10  luglio  1952, n. 771; 24 dicembre 1952, n. 2387; 9 febbraio 1953,
n.  38;  28 febbraio 1953, n. 58; 9 ottobre 1953, n. 731; 20 novembre
1953,  n.  844;  19 dicembre 1953, n. 917; 25 maggio 1954, n. 253; 14
luglio  1954, n. 422; 5 luglio 1955, n. 548; 8 agosto 1955, n. 649; 8
agosto  1955,  n.  695;  nn.  1278,  1279,  1280,  1281 e 1282 del 23
dicembre  1955  e  nn. 481 e 482 dell'8 maggio 1956, che recano delle
aggiunte  e  delle  modificazioni alle dette norme e ne prorogano gli
effetti a non oltre il 14 luglio 1956;
  Vista  la  legge  5  aprile  1950,  n. 295, che da' piena ed intera
esecuzione   all'Accordo   generale  sulle  tariffe  doganali  e  sul
commercio  concluso  a  Ginevra  il  30  ottobre 1947, ed all'Accordo
tariffario  concluso  tra  l'Italia  e le Parti contraenti ed i Paesi
aderenti, annesso al Protocollo di Annecy del 10 ottobre 1949;
  Vista  la  legge  27 ottobre 1951, n. 1172, che da' piena ed intera
esecuzione  all'Accordo  tariffario  concluso fra l'Italia e le Parti
contraenti  ed i Paesi aderenti, annesso al Protocollo di Torquay del
21 aprile 1951;
  Vista  la  legge  14  aprile  1952,  n.  560,  che  ratifica  e da'
esecuzione agli Accordi italo-svizzeri, conclusi a Berna il 14 luglio
1950;
  Vista  la  legge  31  ottobre  1952,  n.  2360,  che  approva e da'
esecuzione all'Accordo tariffario tra l'Italia e la Francia, concluso
a Roma il 7 marzo 1950;
  Visto l'art. 87 della Costituzione;
  Ritenuta  la  necessita'  di  elevare  da tre a sei mesi il termine
massimo assegnato per la importazione di frumento con sospensione del
dazio accordata col decreto Presidenziale 23 dicembre 1955, n. 1279;
  Sentita la Commissione parlamentare, costituita a norma dell'art. 3
della  legge  24  dicembre  1949, n. 993, e confermata con le leggi 7
dicembre 1952, n. 1846, e 3 novembre 1954, n. 1077;
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta  del  Ministro  per  le  finanze, di concerto con i
Ministri  per  gli affari esteri, per il tesoro, per il bilancio, per
l'agricoltura  e  foreste,  per  l'industria  ed il commercio, per il
commercio con l'estero e per la marina mercantile;

                              Decreta:
                           Articolo unico.

  Il  termine,  stabilito  con  l'art. 2 del decreto Presidenziale 23
dicembre  1955,  n.  1279,  entro  il quale puo' essere effettuata la
importazione di frumento con sospensione del dazio, e' elevato da tre
a  sei  mesi  dalla avvenuta esportazione delle farine, dei semolini,
delle paste e degli altri prodotti e sottoprodotti della macinazione,
indicati nell'art. 3 del decreto medesimo.

  Il  presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

  Dato a Roma, addi' 12 luglio 1956

                               GRONCHI

                                                  SEGNI - ANDREOTTI -
                                                   MARTINO - MEDICI -
                                                     ZOLI - COLOMBO -
                                                 CORTESE - MATTARELLA
                                                           - CASSIANI

Visto, il Guardasigilli: MORO
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 13 luglio 1956
  Atti del Governo, registro n. 99, foglio n. 59. - CARLOMAGNO