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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 dicembre 1955, n. 1282

Sospensione dal 1 dicembre 1955 al 31 marzo 1956 del dazio applicabile sulla ghisa, esclusa quella specolare, importata in Italia dagli altri Paesi membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio.

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Testo in vigore dal:  24-12-1955

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la tariffa generale dei dazi doganali di importazione, approvata con decreto Presidenziale 7 luglio 1950, n. 442;
Visto il decreto Presidenziale 8 luglio 1950, n. 453, che detta norme temporanee per la prima applicazione della nuova tariffa doganale dei dazi di importazione;
Vista la legge 5 aprile 1950, n. 295, che dà piena ed intera esecuzione all'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio concluso a Ginevra il 30 ottobre 1947, ed all'Accordo tariffario concluso tra l'Italia e le Parti contraenti ed i Paesi aderenti, annesso al Protocollo di Annecy del 10 ottobre 1949;
Vista la legge 27 ottobre 1951, n. 1172, che dà piena ed intera esecuzione all'Accordo tariffario concluso fra l'Italia e le Parti contraenti ed i Paesi aderenti, annesso al Protocollo di Tocquay del 21 aprile 1951;
Vista la legge 14 aprile 1952, n. 560, che ratifica e dà esecuzione agli Accordi italo-svizzeri, conclusi a Berna il 14 luglio 1950;
Vista la legge 31 ottobre 1952, n. 2360, che approva e dà esecuzione all'Accordo tariffario tra l'Italia e la Francia, concluso a Roma il 7 marzo 1950;
Vista la legge 25 giugno 1952, n. 766, che ratifica e dà esecuzione agli Accordi internazionali firmati a Parigi il 18 aprile 1951, relativi alla Comunità europea del carbone e dell'acciaio;
Ritenuta la necessità di sospendere i dazi sulla ghisa greggia;
Sentita la Commissione parlamentare costituita a norma dell'art. 3 della legge 24 dicembre 1949, n. 993, e confermata con le leggi 7 dicembre 1952, n. 1846 e 3 novembre 1954, n. 1077;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per il tesoro, per il bilancio, per l'agricoltura e foreste, per l'industria ed il commercio, per il commercio con l'estero e per la marina mercantile; Decreta:

Art. 1


Dal 1 dicembre 1955 a non oltre il 31 marzo 1956 è sospesa l'applicazione dei dazi doganali sulle ghise greggie, in lingotti, pani, salmoni o masse, ad esclusione della ghisa specolare (voci 73.01-A-C- della nomenclatura della Comunità europea del carbone e dell'acciaio) importate in Italia dagli altri Paesi membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e scortate da certificato di libera pratica rilasciato dalle autorità doganali dei rispettivi Paesi.