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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 dicembre 1955, n. 1279

Sospensione dell'applicazione del dazio sul frumento importato a reintegro di quello impiegato nella lavorazione delle farine, dei semolini e delle paste, nonchè dei prodotti secondari e sottoprodotti della macinazione esportati.

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Testo in vigore dal:  24-12-1955

Art. 2


L'importazione del frumento, con la sospensione del dazio consentita dal precedente art. 1, può essere effettuata non oltre i tre mesi dall'avvenuta esportazione delle farine, dei semolini, delle poste e degli altri prodotti e sottoprodotti della macinazione, indicati nel successivo articolo.