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DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 18 gennaio 1945, n. 39

Disciplina del trattamento di riversibilità delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per la invalidità e la vecchiaia. (045U0039)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/01/1945 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/1991)
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Testo in vigore dal: 30-7-1987
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                          UMBERTO DI SAVOIA 
 
 
                        Principe di Piemonte 
 
 
                   Luogotenente Generale del Regno 
 
 
In virtu' dell'autorita' a Noi delegata; 
 
Visti gli articoli 13 e 40 del R. decreto-legge 14  aprile  1939,  n.
636, convertito in legge, con modificazioni con  la  legge  6  luglio
1939, n. 1272; 
 
Visto il R. decreto-legge 30 ottobre 1943, n. 2/B, modificato col  R.
decreto-legge 29 maggio 1944, n. 141; 
 
Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno  1944,  n.
151; 
 
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri; 
 
Sulla proposta del  Ministro  per  l'industria,  il  commercio  e  il
lavoro, di concerto coi Ministri per il tesoro  e  per  la  grazia  e
giustizia; 
 
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
                               Art. 1. 
 
 
Non ha diritto alla pensione  prevista  dall'articolo  13  del  regio
decreto-legge 14 aprile 1939,  n.  636,  modificato  dall'articolo  2
della legge 4 aprile 1952, n. 218, il coniuge: 
 
    1) quando sia passata in giudicato  la  sentenza  di  separazione
personale per sua colpa; 
 
    2) quando, dopo la decorrenza della pensione, il pensionato abbia
contratto matrimonio in eta' superiore a 72 anni ed il matrimonio sia
durato meno di 2 anni.(9) 
 
Si prescinde dai requisiti di cui al punto  2  del  precedente  comma
quando sia nata prole anche postuma o il  decesso  sia  avvenuto  per
causa di infortunio sul lavoro, di malattia professionale o per causa
di  guerra  o  di  servizio,  nonche'  per  i   matrimoni   celebrati
successivamente  alla  sentenza  di   scioglimento   del   precedente
matrimonio di uno dei due coniugi pronunciata a norma della  legge  1
dicembre 1970, n. 898, ma non oltre il 31 dicembre 1975. 
 
Le disposizioni di cui ai precedenti commi hanno effetto anche per  i
decessi intervenuti anteriormente al 1 maggio 1969. (4) 
                                                            (1) ((8)) 
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AGGIORNAMENTO (1) 
  La L. 12 agosto 1962, n. 1338 ha disposto (con l'art. 26, comma  2)
che la presente modifica ha effetto dal 1 luglio 1962. 
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AGGIORNAMENTO (4) 
  Il D.L. 30 giugno 1972, n. 267 convertito con  modificazioni  dalla
L. 11 agosto 1972, n. 485 nel modificare l'art. 7 della L. 12  agosto
1962, n. 1338 ha disposto (con l'art. 6-bis) che la presente modifica
ha effetto dal 1 maggio 1969. 
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AGGIORNAMENTO (8) 
  La Corte Costituzionale con sentenza 8-28 luglio 1987, n.  286  (in
G.U. 1a  s.s.  29/07/1987  n.  31)  ha  dichiarato  "l'illegittimita'
dell'art. 1 del  d.l.l.  18  gennaio  1945,  n.  39  (Disciplina  del
trattamento  di  riversibilita'  delle  pensioni   dell'assicurazione
obbligatoria per l'invalidita' e la vecchiaia) nel  testo  sostituito
dall'art. 7 della legge 12 agosto 1962, n. 1338 (Disposizioni per  il
miglioramento  dei   trattamenti   di   pensione   dell'assicurazione
obbligatoria per  l'invalidita',  la  vecchiaia  e  i  superstiti)  e
riprodotto nell'art. 24 della legge 30 aprile 1969, n. 153 (Revisione
degli ordinamenti pensionistici  e  norme  in  materia  di  sicurezza
sociale)". 
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AGGIORNAMENTO (9) 
  Successivamente la Corte Costituzionale con  sentenza  12  aprile-2
maggio 1991, n. 189 (in G.U. 1a s.s. 08/05/1991, n. 18) ha dichiarato
l'illegittimita' costituzionale dell'art. 7, primo comma, n. 2  della
legge 12  agosto  1962,  n.  1338  (che  ha  modificato  il  presente
articolo) "nel testo sostituito con l'art. 24 della legge  30  aprile
1969, n. 153 (Revisione degli ordinamenti pensionistici  e  norme  in
materia di sicurezza sociale), sollevata dal Pretore  di  Genova  con
l'ordinanza indicata in epigrafe".