stai visualizzando l'atto

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 18 gennaio 1945, n. 39

Disciplina del trattamento di riversibilità delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per la invalidità e la vecchiaia. (045U0039)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/01/1945 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/1991)
nascondi
Testo in vigore dal:  1-1-1945 al: 25-9-1962
aggiornamenti all'articolo

UMBERTO DI SAVOIA

Principe di Piemonte
Luogotenente Generale del Regno
In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visti gli articoli 13 e 40 del R. decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito in legge, con modificazioni con la legge 6 luglio 1939, n. 1272;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro, di concerto coi Ministri per il tesoro e per la grazia e giustizia; Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1




Non ha diritto alla pensione di riversibilità prevista dall'art. 13 del R. decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, il coniuge:

a) quando il matrimonio sia stato contratto dopo che all'assicurato sia stata liquidata la pensione di vecchiaia;

b) quando dal giorno del matrimonio a quello della morte dell'assicurato non siano trascorsi almeno sei mesi, salvo che sia nata prole, anche se postuma, o il decesso sia avvenuto a causa di infortunio sul lavoro;

c) quando il matrimonio sia stato contratto dall'assicurato dopo compiuta l'età di cinquanta anni o dopo conseguita la pensione di invalidità, salvo che esso sia di due anni almeno anteriore al giorno della morte, ovvero sia nata prole, anche se postuma;

d) quando sia passata in giudicato sentenza di separazione personale pronunziata per propria colpa.