stai visualizzando l'atto

REGIO DECRETO-LEGGE 14 aprile 1939, n. 636

((Modificazioni delle disposizioni sulle assicurazioni obbligatorie per l'invalidità e la vecchiaia, per la tubercolosi e per la disoccupazione involontaria e sostituzione dell'assicurazione per la maternità con l'assicurazione obbligatoria per la nuzialità e la natalità)).(039U0636)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 18/05/1939.
Regio Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 6 luglio 1939, n. 1272 (in G.U. 07/09/1939, n. 209).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2007)
Testo in vigore dal:  1-1-1958
aggiornamenti all'articolo

Art. 40



Le disposizioni di cui all'art. 13 relative alla pensione per i superstiti entreranno in vigore il 1° gennaio 1945-XXIII.

In caso di morte di un assicurato nel periodo compreso fra il 1° gennaio 1940 e la data indicata nel comma precedente e semprechè al momento della morte sussistano le condizioni richieste per il diritto alla pensione, spetta ai superstiti una indennità pari all'ammontare dei contributi versati. Tale indennità non può essere inferiore a.
L. 500 né superiore a L. 1000.

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 20 FEBBRAIO 1958, N. 55))
.