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LEGGE 14 gennaio 1943, n. 2

Conversione in legge, con modificazioni, del R. decreto legge 21 maggio 1942-XX, n. 520, che autorizza l'emissione di buoni del Tesoro, serie speciale 3 per cento, da collocarsi in occasione della costituzione e degli aumenti di capitale delle società per azioni (043U0002)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 29/01/1943 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 01/09/1943)
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Testo in vigore dal:  6-9-1943
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Art. 1



I buoni di cui al comma precedente non possono essere trasferiti, se non per causa di morte delle persone fisiche, ovvero per scioglimento e fusione di società ed enti, intestatari dei titoli stessi, né possono essere sequestrati o sottoposti ad ipoteche e vincoli o formare oggetto di operazioni di anticipazione o di costituzione di depositi cauzionali.

Gli interessi dei buoni del Tesoro da cui al presente decreto possono essere distribuiti ai soci in aggiunta al limite massimo del dividendo ripartibile ed in esenzione dell'imposta cedolare.

Con decreti del Ministro per le finanze saranno fissate le modalità di sottoscrizione e le caratteristiche dei titoli da emettersi in base al presente decreto e sarà provveduto alle variazioni da introdursi nei bilanci dell'entrata e della spesa, in dipendenza del decreto stesso.

Art. 2. - Le ricevute, i certificati provvisori ed i titoli definitivi da emettersi in dipendenza del presente decreto, sono esenti da ogni tassa di registro e bollo, e di concessioni governative.

Parimenti tutti gli atti e documenti comunque necessari per la detta operazione di emissione di buoni quinquennali, di cui al primo comma dell'art. 1, sono esenti da tasse di bollo e di concessione governativa, e, ove ne occorra la registrazione, questa sarà eseguita gratuitamente.

La spedizione dei certificati provvisori e dei titoli definitivi, anche se occorra l'intervento delle filiali della Banca d'Italia, sarà effettuata in esenzione delle tasse postali, salva l'osservanza delle formalità che verranno a tale uopo stabilite.

((2))


Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia incerta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 14 gennaio 1943-XXI

VITTORIO EMANUELE


MUSSOLINI - DI REVEL - HOST


VENTURI - RICCI - GRANDI


Visto, il Guardasigilli: GRANDI

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AGGIORNAMENTO (2)

Il Regio D.L. 19 agosto 1943, n. 738, convertito, senza modificazioni, dalla L. 5 maggio 1949, n. 178, ha disposto (con l'art. 10, comma 8) che "Le disposizioni della legge 14 gennaio 1943, n. 2, fatta eccezione per quelle di cui agli articoli 1 e 2, sona abrogate".