stai visualizzando l'atto

DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 18 gennaio 1945, n. 39

Disciplina del trattamento di riversibilità delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per la invalidità e la vecchiaia. (045U0039)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/01/1945 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/1991)
nascondi
Testo in vigore dal:  30-7-1987
aggiornamenti all'articolo

UMBERTO DI SAVOIA

Principe di Piemonte
Luogotenente Generale del Regno
In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visti gli articoli 13 e 40 del R. decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito in legge, con modificazioni con la legge 6 luglio 1939, n. 1272;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per l'industria, il commercio e il lavoro, di concerto coi Ministri per il tesoro e per la grazia e giustizia; Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1




Non ha diritto alla pensione prevista dall'articolo 13 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, modificato dall'articolo 2 della legge 4 aprile 1952, n. 218, il coniuge:

1) quando sia passata in giudicato la sentenza di separazione personale per sua colpa;

2) quando, dopo la decorrenza della pensione, il pensionato abbia contratto matrimonio in età superiore a 72 anni ed il matrimonio sia durato meno di 2 anni.(9)

Si prescinde dai requisiti di cui al punto 2 del precedente comma quando sia nata prole anche postuma o il decesso sia avvenuto per causa di infortunio sul lavoro, di malattia professionale o per causa di guerra o di servizio, nonché per i matrimoni celebrati successivamente alla sentenza di scioglimento del precedente matrimonio di uno dei due coniugi pronunciata a norma della legge 1 dicembre 1970, n. 898, ma non oltre il 31 dicembre 1975.

Le disposizioni di cui ai precedenti commi hanno effetto anche per i decessi intervenuti anteriormente al 1 maggio 1969. (4)
(1)
((8))
--------------
AGGIORNAMENTO (1)

La L. 12 agosto 1962, n. 1338 ha disposto (con l'art. 26, comma 2) che la presente modifica ha effetto dal 1 luglio 1962.
--------------
AGGIORNAMENTO (4)

Il D.L. 30 giugno 1972, n. 267 convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 1972, n. 485 nel modificare l'art. 7 della L. 12 agosto 1962, n. 1338 ha disposto (con l'art. 6-bis) che la presente modifica ha effetto dal 1 maggio 1969.
--------------
AGGIORNAMENTO (8)

La Corte Costituzionale con sentenza 8-28 luglio 1987, n. 286 (in G.U. 1a s.s. 29/07/1987 n. 31) ha dichiarato "l'illegittimità dell'art. 1 del d.l.l. 18 gennaio 1945, n. 39 (Disciplina del trattamento di riversibilità delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità e la vecchiaia) nel testo sostituito dall'art. 7 della legge 12 agosto 1962, n. 1338 (Disposizioni per il miglioramento dei trattamenti di pensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti) e riprodotto nell'art. 24 della legge 30 aprile 1969, n. 153 (Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale)".
--------------
AGGIORNAMENTO (9)

Successivamente la Corte Costituzionale con sentenza 12 aprile-2 maggio 1991, n. 189 (in G.U. 1a s.s. 08/05/1991, n. 18) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 7, primo comma, n. 2 della legge 12 agosto 1962, n. 1338 (che ha modificato il presente articolo) "nel testo sostituito con l'art. 24 della legge 30 aprile 1969, n. 153 (Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale), sollevata dal Pretore di Genova con l'ordinanza indicata in epigrafe".