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REGIO DECRETO 12 luglio 1934, n. 2312

Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative sull'ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni degli ufficiali giudiziari. (034U2312)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 08/03/1935 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/08/1991)
Testo in vigore dal: 8-3-1935
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  Vista la legge 12 dicembre 1907, n. 754, che istituisce la Cassa di
previdenza per le pensioni agli ufficiali giudiziari; 
 
  Visto il R. decreto 22  dicembre  1907,  n.  795,  che  approva  il
regolamento per l'amministrazione della Cassa di  previdenza  per  le
pensioni degli ufficiali giudiziari, istituita con la suddetta  legge
12 dicembre 1907, n. 754, 
 
  Vista  la  legge  13  luglio  1910,  n.  431,   che   provvede   al
riordinamento della Cassa dei depositi  e  prestiti,  delle  gestioni
annesse, della Sezione autonoma di credito comunale e  provinciale  e
degli Istituti di previdenza amministrati dalla Cassa medesima; 
 
  Vista la legge 18 giugno 1911, n. 543, recante  modificazioni  alle
leggi sulla Cassa depositi e prestiti ed altre disposizioni; 
 
  Vista la legge 2 luglio 1912, n. 675, che porta modificazioni  alle
leggi 12 dicembre 1907, n. 754  e  755,  istitutive  delle  Casse  di
previdenza  per  le  pensioni  agli  ufficiali  giudiziari  ed   agli
impiegati degli archivi notarili; 
 
  Visto il R. decreto 2 gennaio 1913, n. 453, che  approva  il  testo
unico delle leggi riguardanti l'amministrazione della Cassa  depositi
e prestiti, delle gestioni annesse, della Sezione autonoma di credito
comunale e provinciale e degli Istituti di previdenza; 
 
  Visto  il  decreto  Luogotenenziale  8  agosto   1915,   n.   1266,
riguardante il trattamento  di  pensione  agli  impiegati  ed  agenti
civili ed ai pensionati civili e militari chiamati alle armi ed  alle
loro famiglie; 
 
  Visto il decreto Luogotenenziale 9 luglio 1916, n. 877, relativo al
procedimento contenzioso dinanzi alla Corte dei conti pei ricorsi  in
materia di pensioni o indennita'; 
 
  Visto il decreto  Luogotenenziale  7  gennaio  1917,  n.  295,  che
approva i regolamenti riguardanti il Monte-pensioni degli  insegnanti
elementari, le Casse di previdenza per le pensioni dei sanitari,  dei
segretari ed altri  impiegati  degli  enti  locali,  degli  ufficiali
giudiziari e degli impiegati degli archivi notarili; 
 
  Visto il decreto  Luogotenenziale  23  marzo  1919,  n.  1058,  Che
approva il Regolamento per l'esecuzione del libro 1° e della parte 1°
del libro 2° del testo unico  delle  leggi  sulla  Cassa  depositi  e
prestiti e gestioni annesse, approvato con R. decreto 2 gennaio 1913,
n. 453; 
 
  Visto il R. decreto 31  dicembre  1922,  n.  1700,  concernente  la
fusione del Ministero del tesoro con quello delle finanze; 
 
  Visto il R. decreto 15  settembre  1923,  n.  2116,  contenente  la
riforma delle leggi degli Istituti di previdenza; 
 
  Visto il R.  decreto-legge  1°  maggio  1924,  n.  652,  contenente
provvedimenti a favore degli ufficiali giudiziari,  convertito  nella
legge 17 aprile 1925, n. 473; 
 
  Visto il R.  decreto-legge  23  maggio  1924,  n.  775,  contenente
disposizioni circa il contributo personale alla Cassa  di  previdenza
per le pensioni degli ufficiali giudiziari, convertito nella predetta
legge 17 aprile 1925, n. 473; 
 
  Visto il R. decreto 28 dicembre 1924, n. 2271, che approva il testo
organico dell'ordinamento del personale degli  ufficiali  giudiziari,
del personale degli uscieri giudiziari e del personale  addetto  agli
uffici di conciliazione; 
 
  Visto il R. decreto-legge 19  aprile  1925,  n.  561,  che  approva
l'ordinamento  della  Cassa  di  previdenza  per  le  pensioni  degli
ufficiali giudiziari, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597; 
 
  Visto  il  R.  decreto  25  giugno  1926,   n.   1149,   contenente
disposizioni  complementari,  integrative  e  regolamentari  per   la
esecuzione del predetto R. decreto-legge 19 aprile 1925, numero  561,
concernente l'ordinamento della Cassa di previdenza per  le  pensioni
agli ufficiali giudiziari; 
 
  Visto il R. decreto 21  novembre  1926,  n.  1967,  concernente  il
riordinamento del Consiglio di amministrazione della Cassa depositi e
prestiti e degli Istituti di previdenza; 
 
  Visto il R. decreto 26 febbraio 1928, n. 619, che approva il  testo
unico  delle  disposizioni   legislative   riguardanti   l'Opera   di
previdenza istituita a favore dei personali civile e  militare  dello
Stato e dei loro superstiti; 
 
  Visto il R.  decreto  7  giugno  1928,  n.  1369,  che  approva  il
regolamento per l'esecuzione del suddetto testo unico; 
 
  Vista la legge 13 dicembre 1928, n. 3114,  contenente  agevolazioni
per le iscrizioni alla Cassa di previdenza dei sanitari  amministrata
dalla Cassa depositi e prestiti e disposizioni varie; 
 
  Visto il R. decreto-legge 28 marzo 1929,  n.  549,  concernente  la
liquidazione di assegni di quiescenza ad onere ripartito tra lo Stato
e gli Istituti di previdenza amministrati  dalla  Direzione  generale
della Cassa depositi e  prestiti  e  degli  Istituti  di  previdenza,
convertito nella legge 8 luglio 1929, n. 1368; 
 
  Vista la legge 20 giugno 1929, n.  1125,  contenente  modificazioni
all'ordinamento del Consiglio di amministrazione della Cassa depositi
e prestiti e degli Istituti di previdenza; 
 
  Visto il R. decreto-legge 24 luglio 1930, n. 1094,  concernente  la
perdita del diritto a pensione in caso di perdita della  cittadinanza
italiana; convertito nella legge 18 dicembre 1930, n. 1796; 
 
  Visto il R. decreto-legge 6  novembre  1930,  n.  1559,  contenente
disposizioni circa la decadenza dal diritto a  pensione  per  perdita
della cittadinanza italiana, convertito nella legge 30  aprile  1931,
n. 591; 
 
  Visto il R. decreto 23 marzo 1931, n. 707,  che  approva  il  testo
unico delle leggi sul Monte-pensioni per gli insegnanti elementari; 
 
  Visto il  R.  decreto  20  luglio  1932,  n.  884,  concernente  il
trasferimento delle attribuzioni relative agli  affari  di  culto  al
Ministero  dell'interno  ed  il  cambiamento  di  denominazione   del
Ministero della giustizia; 
 
  Visto il R. decreto-legge 10 novembre 1932, n. 1467, riguardante la
disciplina della facolta' di revisione dei saggi d'interesse attivi e
passivi della Cassa depositi e prestiti e  di  quelli  del  risparmio
postale a libretti, convertito nella legge 3 aprile 1933, n. 442. 
 
  Vista la legge 22 dicembre 1932, n. 1675, contenente  modificazioni
all'ordinamento degli ufficiali giudiziari; 
 
  Visto il  R.  decreto  26  gennaio  1933,  n.  241,  riguardante  i
documenti contabili della Cassa depositi e prestiti; 
 
  Vista la legge 3 aprile  1933,  n.  255,  contenente  modificazioni
all'ordinamento della Corte dei conti; 
 
  Visto il R. decreto 8 giugno 1933, n. 621, contenente le  norme  di
coordinamento e di attuazione della predetta legge 22 dicembre  1932,
n. 1675; 
 
  Visto il R. decreto 27 giugno 1933, n. 703, contenente le norme per
la liquidazione delle pensioni presso l'Amministrazione dello Stato e
per il relativo controllo della Corte dei conti; 
 
  Visto il R. decreto 28 giugno 1933, n. 704, contenente le norme per
il funzionamento presso l'Amministrazione  dello  Stato  dei  servizi
inerenti alla liquidazione delle pensioni; 
 
  Visto il R. decreto  13  agosto  1933,  n.  1038,  che  approva  il
regolamento di procedura per i giudizi innanzi alla Corte dei conti; 
 
  Visto il R. decreto-legge 7 settembre 1933, n. 1295,  che  modifica
le disposizioni in materia di decadenza dalla  pensione  in  caso  di
perdita  della  cittadinanza  italiana,  convertito  nella  legge  27
ottobre 1933, n. 255; 
 
  Visto l'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926,  n.  100,  sulla
facolta' del potere esecutivo di emanare norme giuridiche; 
 
  Visto l'art. 8 della legge 8 gennaio 1931, n. 50, che autorizza  il
Nostro  Governo  ad  emanare  il  testo  unico   delle   disposizioni
legislative  sull'ordinamento  della  Cassa  di  previdenza  per   le
pensioni degli ufficiali giudiziari coordinando fra loro  le  vigenti
disposizioni  e  quelle  altre  che  fossero  emanate   prima   della
pubblicazione del testo unico medesimo, con facolta' di poterle anche
modificare  ed  integrare  in  quanto  sia  necessario  ai  fini  del
coordinamento stesso; 
 
  Udito il parere del Consiglio di Stato; 
 
  Sentito il Consiglio dei Ministri; 
 
  Sulla proposta del Nostro Ministro,  Segretario  di  Stato  per  le
finanze, di concerto col Ministro Segretario di Stato per la grazia e
giustizia: 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo: 
 
                           Articolo unico. 
 
  Sono approvati l'unito testo unico delle  disposizioni  legislative
sull'ordinamento della Cassa di previdenza degli ufficiali giudiziari
amministrata dalla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti
e degli Istituti di previdenza e i cinque allegati  A,  B,  C,  D,  E
firmati l'uno o gli altri,  d'ordine  Nostro,  dai  Ministri  per  le
finanze e per la grazia e giustizia. 
 
  Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello  Stato,
sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e  dei  decreti  del
Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e  di  farlo
osservare. 
 
  Dato a San Rossore, addi' 12 luglio 1924 - Anno XII 
 
                          VITTORIO EMANUELE 
 
                                      MUSSOLINI - JUNG - DE FRANCISCI 
 
  Visto, il Guardasigilli: DE FRANCISCI 
 
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 20 dicembre 1934 - Anno XIII 
 
  Atti del Governo, registro 354, foglio 75. - MANCINI.