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DECRETO LUOGOTENENZIALE 7 gennaio 1917, n. 295

Che approva i regolamenti riguardanti il Monte-pensioni degli insegnanti elementari, le Casse di previdenza per le pensioni dei sanitari, dei segretari ed altri impiegati degli enti locali, degli ufficiali giudiziari e degli impiegati degli archivi notarili. (017U0295)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 09/04/1917.
I Regolamenti annessi al provvedimento sono stati pubblicati successivamente nel SO relativo alla GU n. 84 del 10-04-1917
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/08/1991)
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Testo in vigore dal:  9-4-1917

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Veduto il libro III (parte prima, terza, sesta e settima) del testo unico approvato con R. decreto 2 gennaio 1913, n. 453, delle leggi generali e speciali riguardanti la Cassa dei depositi e prestiti, le gestioni annesse, la sezione autonoma di credito comunale e provinciale e gli Istituti di previdenza;
Veduto il testo unico approvato con Nostro decreto 17 giugno 1915, n. 968, delle leggi riguardanti la Cassa di previdenza per le pensioni a favore dei segretari ed altri impiegati degli enti locali;
Visto il Nostro decreto 7 febbraio 1916, n. 221; col quale sono modificati temporaneamente gli articoli 19 e 30 del testo unico 2 gennaio 1913, n. 453 (libro III, parte III);
Visto l'altro Nostro decreto 27 febbraio 1916, n.258.
col quale è prorogato il termine concesso agli impiegati degli enti locali per il riscatto dei servizi utili agli effetti dell'assegno di riposo;
Veduta la legge 11 giugno 1916, n. 720, recante provvedimenti per il trattamento di pensione a favore dei salariati dipendenti dai Comuni, dalle Provincie, dalle istituzioni pubbliche di beneficenza e dalle aziende speciali di servizi municipalizzati; nonché le norme per l'esecuzione della predetta legge approvate con Nostro decreto 7 dicembre 1916, n. 1739;
Visto il Nostro decreto 9 luglio 1916, n 877, che modifica le disposizioni relative ai ricorsi alla Corte dei conti;
Veduto il Nostro decreto 27 agosto 1916, n. 1094, riguardante un aumento delle pensioni minime a favore degli insegnanti più anziani delle scuole elementari, nonché le modalità di riparto nei casi di pensioni miste a carico dello Stato e del Monte-pensioni degli insegnanti elementari o della Cassa di previdenza per le pensioni a favore dei segretari ed altri impiegati degli enti locali;
Veduti i preesistenti regolamenti: per il Monte-pensioni degli insegnanti elementari, approvato con R. decreto 23 giugno 1904, n. 635; per la Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari, approvato con Regio decreto 9 marzo 1899, n. 121; per la Cassa di previdenza a favore dei segretari ed altri impiegati comunali, approvato con R. decreto 20 ottobre 1904, n. 730; il R. decreto 27 febbraio 1908, n. 208, per l'esecuzione della legge 19 maggio 1907, n. 207, che estende agli impiegati delle Amministrazioni provinciali e delle istituzioni pubbliche di beneficenza le disposizioni della legge 6 marzo 1904, n. 88, e il citato Nostro decreto 7 dicembre 1916, n. 1739, per l'esecuzione della legge 11 giugno 1916, n. 720; nonché i regolamenti per le Casse di previdenza per le pensioni agli ufficiali giudiziari ed agli impiegati degli archivi notarili, approvati rispettivamente con RR. decreti 22 dicembre 1907, n. 795 e n. 796;
Ritenuta l'opportunità di modificare talune disposizioni dei regolamenti predetti per l'esecuzione dei nuovi testi unici e delle altre disposizioni suaccennate;
Uditi i pareri del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del ministro segretario di Stato per il tesoro, di concerto con i ministri dell'interno, della istruzione pubblica, di grazia e giustizia e dei culti; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1

Articolo unico.

Sono approvati gli uniti regolamenti per l'esecuzione dei testi unici delle leggi sul Monte-pensioni degli insegnanti elementari, sulla Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari, sulla Cassa di previdenza per le pensioni a favore dei segretari ed altri impiegati degli enti locali, sulla Cassa di previdenza per le pensioni agli ufficiali giudiziari e sulla Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli archivi notarili.

Tali regolamenti saranno vidimati e sottoscritti, d'ordine Nostro, dal ministro del tesoro e rispettivamente dai ministri dell'interno, dell'istruzione pubblica, di grazia e giustizia e dei culti.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 gennaio 1917.

TOMASO DI SAVOIA.

Boselli - Carcano - Orlando - Ruffini - Sacchi.

visto, Il guardasigilli: Sacchi.