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REGIO DECRETO 27 giugno 1933, n. 703

Norme per la liquidazione delle pensioni presso l'Amministrazione dello Stato e per il relativo controllo della Corte dei conti. (033U0703)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 16/07/1933 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/08/1954)
Testo in vigore dal:  16-7-1933

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Sentita la Corte dei conti;
Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



La liquidazione delle pensioni, degli assegni e delle indennità per una sola volta, nonché il riscatto dei servizi ai fini di quiescenza, già affidati alla Corte dei conti, sono trasferiti all'Amministrazione.