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REGIO DECRETO 28 giugno 1933, n. 704

Norme per il funzionamento presso l'Amministrazione dello Stato dei servizi inerenti alla liquidazione delle pensioni. (033U0704)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 16/07/1933 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/02/1958)
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Testo in vigore dal:  16-7-1933

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Visto il decreto Reale 27 giugno 1933, n. 703;
Sentita la Corte dei conti;
Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



All'atto dell'ammissione in posto di ruolo, l'impiegato (intendendosi con l'espressione generica di impiegato sia gli impiegati civili che i militari e i salariati) deve dichiarare per iscritto se e quali servizi abbia in precedenza prestati allo Stato e ad altri Enti. La dichiarazione, anche se negativa, viene allegata al fascicolo personale dell'interessato.

Entro sei mesi dall'assunzione in servizio dell'impiegato, è effettuata la raccolta dei documenti relativi a quei precedenti servizi civili e militari che, a norma di legge, debbano ricongiungersi col servizio statale, nonché dei documenti di stato civile, personali e di famiglia, occorrenti per la liquidazione della pensione, sia diretta che di riversibilità.

I documenti di stato civile, per le successive variazioni, sono acquisiti al fascicolo personale a mano a mano che le variazioni stesse si verificano.

Alla raccolta di tutti gli atti indicati ed alla loro conservazione nei fascicoli dei singoli impiegati provvede il capo del personale della rispettiva Amministrazione.