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DECRETO LUOGOTENENZIALE 9 luglio 1916, n. 877

Relativo al procedimento contenzioso dinanzi alla Corte dei conti pei ricorsi in materia di pensioni o indennità. (016U0877)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/11/1916
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Testo in vigore dal:  1-11-1916

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Sentita la Corte dei conti;
Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del ministro segretario di Stato per il tesoro; Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

Art. 1



I ricorsi alle sezioni unite della Corte dei conti, in materia di pensione od indennità che siano in tutto o in parte a carico di enti diversi dallo Stato, debbono essere redatti sulla prescritta carta bollata e contenere:

a) l'indicazione del provvedimento che s'impugna e della data della sua notificazione;

b) i motivi in fatto e in diritto e le conclusioni con la indicazione dei documenti che si producono;

c) la sottoscrizione del ricorrente o di chi legalmente lo rappresenta.

Il ricorrente deve eleggere il domicilio in Roma, ed in mancanza s'intende che per gli atti e gli effetti del ricorso abbia eletto domicilio presso la segreteria della Corte.