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DECRETO LUOGOTENENZIALE 9 luglio 1916, n. 877

Relativo al procedimento contenzioso dinanzi alla Corte dei conti pei ricorsi in materia di pensioni o indennità. (016U0877)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/11/1916
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Testo in vigore dal: 1-11-1916
 
                   TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA 
 
                Luogotenente Generale di Sua Maesta' 
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
 
           per grazia di Dio e per volonta' della Nazione 
 
                             RE D'ITALIA 
 
  In virtu' dell'autorita' a Noi delegata; 
 
  Visti gli articoli 12 e 49 della legge 14 agosto 1862, n. 800; 
 
  Sentita la Corte dei conti; 
 
  Udito il Consiglio dei ministri; 
 
  Sulla proposta del ministro segretario di Stato per il tesoro; 
 
  Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue: 
 
                               Art. 1. 
 
  I ricorsi alle sezioni unite della Corte dei conti, in  materia  di
pensione od indennita' che siano in tutto o in parte a carico di enti
diversi dallo Stato, debbono essere redatti  sulla  prescritta  carta
bollata e contenere: 
 
    a) l'indicazione del provvedimento che  s'impugna  e  della  data
della sua notificazione; 
 
    b) i motivi in fatto  e  in  diritto  e  le  conclusioni  con  la
indicazione dei documenti che si producono; 
 
    c) la sottoscrizione  del  ricorrente  o  di  chi  legalmente  lo
rappresenta. 
 
  Il ricorrente deve eleggere il domicilio in Roma,  ed  in  mancanza
s'intende che per gli atti e gli effetti  del  ricorso  abbia  eletto
domicilio presso la segreteria della Corte.