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LEGGE 21 marzo 1926, n. 597

Conversione in legge, con approvazione complessiva, di decreti Luogotenenziali e Regi aventi per oggetto argomenti diversi. (026U0597)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 20/04/1926 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
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Testo in vigore dal:  20-4-1926

Art. 1


VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

Sono convertiti in legge i Regi decreti-legge, emanati fino al 17 maggio 1925, indicati nella tabella A annessa alla presente legge, salvi gli effetti dei provvedimenti di modifica o di revoca adottati in virtù di delegazione di poteri legislativi, eccettuati i Regi decreti 28 dicembre 1924, n. 2285, per modificazioni alla legge istitutiva del Consorzio del porto di Genova, e 11 gennaio 1925, n. 31, che proroga per la città di Roma le disposizioni sul prezzo dell'energia elettrica.

Sono altresì convalidati i Regi decreti, emanati fino al 1° maggio 1925, indicati nella tabella B annessa alla presente legge, per prelevamenti di somme dal fondo di riserva per le spese impreviste.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 21 marzo 1926.

VITTORIO EMANUELE.

Mussolini - Federzoni - Lanza Di Scalea
- Rocco - Volpi - Fedele - Giuriati
- Belluzzo - Ciano.

Visto, il Guardasigilli: Rocco.