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DECRETO LUOGOTENENZIALE 8 agosto 1915, n. 1266

Riguardante il trattamento di pensione agli impiegati ed agenti civili ed ai pensionati civili e militari chiamati alle armi, ed alle loro famiglie (015U1266)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 24/05/1915
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Testo in vigore dal:  24-5-1915

TOMASO DI SAVOIA DUCA DI GENOVA

Luogotenente Generale di Sua Maestà
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Vista la legge 22 maggio 1915, n. 671, sul conferimento dei poteri straordinari al Governo in caso di guerra, e durante la guerra medesima ;
Visto il testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato con R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70;
Considerata l'opportunità di disciplinare con norme speciali ed uniformi il trattamento di pensione da farsi agli impiegati ed agli agenti civili, ed ai pensionati civili e militari chiamati o trattenuti sotto le armi nell'esercito, nell'armata e nei corpi e servizi ausiliari, ed alle loro famiglie;
Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla

proposta del presidente del Consiglio, ministro dell'interno e del ministro del tesoro, di concerto con gli altri ministri ; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Agl'impiegati civili contemplati dall'art. 8 del testo unico approvato con R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70, agli operai ed agli agenti con diritto a pensione a carico del bilancio dello Stato chiamati o trattenuti sotto le armi nell'esercito, nell'armata e nei corpi e servizi ausiliari, in tempo di guerra, che per causa di servizio riportino ferite od infermità che li rendano permanentemente inabili anche al servizio civile, in luogo della pensione privilegiata militare, sarà liquidata, se più favorevole, la pensione privilegiata civile, sulla base dello stipendio o secondo le relative norme speciali se agenti od operai.

La pensione privilegiata civile corrisponderà ai quattro quinti della media degli stipendi nei casi di cecità, amputazione o ,perdita assoluta dell'uso delle mani o dei piedi, ed alla metà dello stipendio per le ferite od infermità meno gravi.

Alle famigli dei suddetti impiegati, agenti ed operai, morti in conseguenza delle ferite od infermità riportate in tempo guerra per causa di servizio, sarà liquidata, se più favorevole della pensione privilegiata militare, la pensione privilegiata civile nella misura fissata dall'art. 110 del testo unico citato, o dalle relative norme speciali.

La causa della morte, delle lesioni, o delle infermità, la loro gravità, e le conseguenze, anche nei riguardi dell'impiego civile, saranno accertate secondo le norme stabilite pei militari.