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LEGGE 20 giugno 1929, n. 1125

Modificazioni all'ordinamento del Consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza. (029U1125)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 13/07/1929 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
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Testo in vigore dal:  13-7-1929

Art. 1




Il Consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza è presieduto dal Ministro per le finanze, che in caso di assenza sarà sostituito dal Sottosegretario di Stato.

Il Consiglio è composto:

del direttore generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza;

di un funzionario designato dal Ministro per le finanze tra i dirigenti dei servizi della previdenza;

del direttore generale del Tesoro;

del ragioniere generale dello Stato o di un suo rappresentante;

di un altro funzionario estraneo alla Cassa depositi e prestiti e agli Istituti di previdenza designato dal Ministro per le finanze;

del direttore generale dell'amministrazione civile;

del direttore generale della sanità pubblica;

del direttore generale dell'istruzione elementare;

di un rappresentante del Ministero dei lavori pubblici;

di un rappresentante del Ministero dell'economia nazionale.

Sono membri aggregati del Consiglio due rappresentanti degli iscritti agli Istituti di previdenza, designati dal Ministro per le corporazioni tra gli iscritti medesimi, essi interverranno nelle adunanze in cui si debbano deliberare gli assegni di riposo a carico degli Istituti suddetti e le spese di amministrazione di questi ultimi.

I membri del Consiglio che non vi siano chiamati per la carica sono nominati ogni quadriennio con decreto Reale su proposta del Ministro per le finanze; quelli già nominati per il quadriennio 1927-1930 restano in funzione sino al termine di tale periodo.