stai visualizzando l'atto

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 14 aprile 1994, n. 321

Regolamento per l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale e delle relative funzioni del Dipartimento della funzione pubblica.

note: Entrata in vigore del decreto: 15-6-1994
nascondi
Testo in vigore dal: 15-6-1994
                            IL PRESIDENTE
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  Visto l'art. 27 della legge  29  marzo  1983,  n.  93,  concernente
"Istituzione,  attribuzioni  ed  ordinamento  del  Dipartimento della
funzione pubblica";
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  11
novembre  1993,  n.  597,  relativo al regolamento sulle competenze e
sull'organizzazione del Dipartimento della funzione pubblica;
  Visto l'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;
  Visto l'art. 6, comma 4, del decreto legislativo 3  febbraio  1993,
n.   29,  e  successive  modificazioni,  in  base  al  quale  per  la
individuazione degli uffici e delle piante organiche della Presidenza
del  Consiglio  dei  Ministri  sono  fatte   salve   le   particolari
disposizioni   dettate   dalle   normative   di  settore,  in  quanto
applicabili;
  Ritenuta l'esigenza di individuare, ai sensi dell'art. 21, commi  3
e  5,  della  legge  23  agosto  1988,  n. 400, gli uffici di livello
dirigenziale generale e le relative funzioni del  Dipartimento  della
funzione pubblica;
  Visto l'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
  Udito  il  parere  del  Consiglio  di Stato, espresso nell'adunanza
generale del 24 marzo 1994;
  D'intesa con il Ministro per la funzione pubblica;
                             A D O T T A
                      il seguente regolamento:
                               Art. 1.
            Uffici dirigenziali generali del Dipartimento
  1. Gli uffici di livello  dirigenziale  generale  del  Dipartimento
della funzione pubblica sono i seguenti:
   1) organizzazione delle pubbliche amministrazioni;
   2) personale delle pubbliche amministrazioni;
   3) relazioni sindacali delle pubbliche amministrazioni;
   4) procedimenti ed efficienza amministrativa.
  2.  Sono,  altresi',  uffici  di livello dirigenziale generale, con
compiti strumentali:
   1) l'ufficio di capo del Dipartimento;
   2) l'ufficio per gli affari generali e per il personale;
   3) l'ispettorato per la funzione pubblica.
  3. Con successivo regolamento del Ministro per la funzione pubblica
si provvede all'articolazione,  secondo  criteri  di  omogeneita'  di
compiti  e  funzioni, degli uffici indicati nei commi 1 e 2, ai sensi
dell'art. 6, comma  1,  seconda  parte,  del  decreto  legislativo  3
febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni.
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi  dell'art.  10,  comma  3,  del  testo  unico   delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine di facilitare le lettura delle disposizioni  di  legge
          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
           Note alle premesse:
             -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  27  della legge n.
          93/1983 (Legge quadro sul pubblico impiego):
             "Art. 27 (Istituzione, attribuzione ed  ordinamento  del
          Dipartimento  della funzione pubblica). - Nell'ambito della
          Presidenza del  Consiglio  dei  Ministri  e'  istituito  il
          Dipartimento della funzione pubblica, cui competono:
              1)  la  tutela  dell'albo  dei  dipendenti civili dello
          Stato  e  dei  dipendenti  italiani  operanti   presso   le
          organizzazioni internazionali;
              2) l'attivita' di indirizzo e di coordinamento generale
          in materia di pubblico impiego;
              3)  il coordinamento delle iniziative di riordino della
          pubblica amministrazione e di organizzazione  dei  relativi
          servizi,  anche  per  quanto  concerne  i  connessi aspetti
          informatici;
              4) il controllo  sulla  efficienza  e  la  economicita'
          dell'azione  amministrativa  anche  mediante la valutazione
          della produttivita' e dei risultati conseguiti;
              5)  le  attivita'  istruttorie  e  preparatorie   delle
          trattative con le organizzazioni sindacali, la stipulazione
          degli  accordi  per i vari comparti del pubblico impiego ed
          il controllo sulla loro attuazione;
              6) il coordinamento  delle  iniziative  riguardanti  la
          disciplina  del  trattamento  giuridico  ed  economico  dei
          pubblici dipendenti e  la  definizione  degli  indirizzi  e
          delle    direttive    per    i    conseguenti   adempimenti
          amministrativi;
              7) la individuazione dei fabbisogni di personale  e  la
          programmazione del relativo reclutamento;
              8) gli adempimenti per il concerto dei singoli Ministri
          in  ordine  ai disegni di legge ed agli altri provvedimenti
          concernenti  il  personale  e  gli  aspetti  funzionali  ed
          organizzativi specifici dei singoli Ministeri;
              9)  le  attivita' necessarie per assicurare, sentito il
          Ministero del tesoro, Provveditorato generale dello  Stato,
          la  pianificazione dei mezzi materiali e delle attrezzature
          occorrenti per il funzionamento degli uffici dello Stato  e
          la   massima   utilizzazione   ed  il  coordinamento  delle
          tecnologie   e    della    informatica    nella    pubblica
          amministrazione;
              10)  le  attivita'  connesse con il funzionamento della
          Scuola superiore della pubblica amministrazione;
              11) la cura, sentito il Ministero degli affari  esteri,
          dei  rapporti  con  l'OCSE,  l'UES  e  gli  altri organismi
          internazionali  che  svolgono  attivita'  nel  campo  della
          pubblica amministrazione.
             Nelle   suddette   materie  il  Dipartimento  si  avvale
          dell'apporto  del  Consiglio   superiore   della   pubblica
          amministrazione.
             Ai fini della determinazione delle previsioni di spesa e
          delle  impostazioni retributive funzionali nel quadro degli
          accordi da definire con  le  organizzazioni  sindacali,  le
          amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo,
          le regioni, le province, i comuni e gli altri enti pubblici
          di cui alla presente legge sono tenuti a fornire, nei tempi
          prescritti,  alla  Presidenza  del Consiglio dei Ministri -
          Dipartimento della funzione pubblica tutti i dati globali e
          disaggregati riguardanti il personale nonche'  la  relativa
          distribuzione funzionale e territoriale.
             Alle  dipendenze  della  Presidenza  del  Consiglio  dei
          Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e' posto un
          contingente di cinque ispettori di finanza comandati  dalla
          Ragioneria  generale  dello  Stato  e  di cinque funzionari
          particolarmente esperti in materia, comandati dal Ministero
          dell'interno, i quali avranno il compito di  verificare  la
          corretta  applicazione  degli  accordi collettivi stipulati
          presso le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento
          autonomo, presso le regioni, le province, i  comuni  e  gli
          altri  enti  pubblici  di  cui  alla  presente  legge.  Gli
          ispettori, nell'esercizio delle loro funzioni, hanno  piena
          autonomia  funzionale ed hanno l'obbligo di denunciare alla
          procura generale della Corte  dei  conti  le  irregolarita'
          riscontrate.
             Il  Dipartimento  della funzione pubblica sara' ordinato
          in servizi per la gestione amministrativa degli  affari  di
          competenza.  Le  attivita'  di  studio,  ricerca ed impulso
          saranno organizzate  in  funzione  di  strutture  aperte  e
          flessibili   di   supporto   tecnico   per   le   pubbliche
          amministrazioni.
             Dovra' essere  definito  il  numero  dei  dipendenti  da
          assegnare  al  Dipartimento.  Il  personale  dovra'  essere
          distaccato  da  altre  amministrazioni,  enti  pubblici  ed
          aziende  pubbliche  tenendo  conto dei precisi requisiti di
          professionalita' e specializzazione e  collocato  anche  in
          posizione di fuori ruolo presso la Presidenza del Consiglio
          dei  Ministri.  Potra' essere utilizzato anche il personale
          di cui alla legge 2 aprile 1979, n. 97.
             All'ordinamento del Dipartimento della funzione pubblica
          si provvedera', entro sei mesi dalla  data  di  entrata  in
          vigore  della  presente  legge,  con uno o piu' decreti del
          Presidente della Repubblica,  a  seguito  di  delibera  del
          Consiglio  dei Ministri adottata su proposta del Presidente
          del  Consiglio  dei   Ministri,   sentite   le   competenti
          commissioni  permanenti  della  Camera  dei  deputati e del
          Senato della Repubblica, sulla base dei principi  stabiliti
          nei commi precedenti".
             -  Il  D.P.C.M.  11  novembre  1993,  n. 597, approva il
          "Regolamento  recante  norme  sulle  competenze   e   sulla
          organizzazione del Dipartimento della funzione pubblica".
             -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  2  della  legge n.
          421/1992 (Delega al Governo per la razionalizzazione  e  la
          revisione  delle  discipline  in  materia  di  sanita',  di
          pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale):
             "Art. 2  (Pubblico  impiego).  -  1.  Il  Governo  della
          Repubblica e' delegato a emanare entro novanta giorni dalla
          data  di  entrata in vigore della presente legge uno o piu'
          decreti  legislativi,   diretti   al   contenimento,   alla
          razionalizzazione e al controllo della spesa per il settore
          del  pubblico  impiego,  al miglioramento dell'efficienza e
          della produttivita', nonche' alla sua  riorganizzazione;  a
          tal fine e' autorizzato a:
               a)  prevedere,  con uno o piu' decreti, salvi i limiti
          collegati al perseguimento  degli  interessi  generali  cui
          l'organizzazione e l'azione delle pubbliche amministrazioni
          sono indirizzate, che i rapporti di lavoro e di impiego dei
          dipendenti  delle amministrazioni dello Stato e degli altri
          enti di cui agli articoli  1,  primo  comma,  e  26,  primo
          comma,  della  legge 29 marzo 1983, n. 93, siano ricondotti
          sotto la disciplina del diritto  civile  e  siano  regolati
          mediante  contratti individuali e collettivi; prevedere una
          disciplina transitoria idonea  ad  assicurare  la  graduale
          sostituzione  del  regime attualmente in vigore nel settore
          pubblico con quello stabilito in base al presente articolo;
          prevedere   nuove    forme    di    partecipazione    delle
          rappresentanze  del  personale  ai fini dell'organizzazione
          del lavoro nelle amministrazioni;
               b) prevedere criteri di rappresentativita' ai fini dei
          diritti sindacali e della contrattazione compatibili con le
          norme   costituzionali;   prevedere   strumenti   per    la
          rappresentanza  negoziale della parte pubblica, autonoma ed
          obbligatoria,  mediante  un  apposito  organismo   tecnico,
          dotato di personalita' giuridica, sottoposto alla vigilanza
          della  Presidenza del Consiglio dei Ministri ed operante in
          conformita' alle direttive  impartite  dal  Presidente  del
          Consiglio   dei   Ministri;   stabilire  che  l'ipotesi  di
          contratto collettivo,  corredata  dai  necessari  documenti
          indicativi    degli   oneri   finanziari,   sia   trasmessa
          dall'organismo tecnico, ai  fini  dell'autorizzazione  alla
          sottoscrizione, al Governo che dovra' pronunciarsi in senso
          positivo  o  negativo  entro  un  termine  non  superiore a
          quindici  giorni,  decorso  il  quale  l'autorizzazione  si
          intende  rilasciata;  prevedere  che  la  legittimita' e la
          compatibilita'  economica  dell'autorizzazione  governativa
          siano  sottoposte  al  controllo della Corte dei conti, che
          dovra' pronunciarsi entro  un  termine  certo,  decorso  il
          quale il controllo si intende effettuato senza rilievi;
               c)   prevedere  l'affidamento  delle  controversie  di
          lavoro riguardanti i pubblici dipendenti, cui si applica la
          disciplina  di  cui  al  presente  articolo,   escluse   le
          controversie  riguardanti  il personale di cui alla lettera
          e) e le materie di cui ai numeri da 1) a 7) della  presente
          lettera,  alla  giurisdizione del giudice ordinario secondo
          le disposizioni che regolano  il  processo  del  lavoro,  a
          partire  dal  terzo  anno  successivo  alla  emanazione del
          decreto legislativo e comunque  non  prima  del  compimento
          della   fase   transitoria  di  cui  alla  lettera  a);  la
          procedibilita'   del    ricorso    giurisdizionale    resta
          subordinata    all'esperimento    di    un   tentativo   di
          conciliazione, che, in caso di esito positivo, si definisce
          mediante  verbale  costituente   titolo   esecutivo.   Sono
          regolate  con  legge,  ovvero,  sulla  base  della  legge o
          nell'ambito dei  principi  dalla  stessa  posti,  con  atti
          normativi o amministrativi, le seguenti materie:
               1)  le responsabilita' giuridiche attinenti ai singoli
          operatori nell'espletamento di procedure amministrative;
               2) gli organi, gli  uffici,  i  modi  di  conferimento
          della titolarita' dei medesimi;
               3)  i  principi  fondamentali  di organizzazione degli
          uffici;
               4) i procedimenti di selezione per l'accesso al lavoro
          e di avviamento al lavoro;
               5) i ruoli e le dotazioni organiche  nonche'  la  loro
          consistenza   complessiva.   Le  dotazioni  complessive  di
          ciascuna qualifica sono definite previa  informazione  alle
          organizzazioni     sindacali    interessate    maggiormente
          rappresentative sul piano nazionale;
               6)  la  garanzia  della  liberta'  di  insegnamento  e
          l'autonomia  professionale nello svolgimento dell'attivita'
          didattica, scientifica e di ricerca;
               7)  la  disciplina  della  responsabilita'   e   delle
          incompatibilita'  tra l'impiego pubblico ed altre attivita'
          e i casi di divieto  di  cumulo  di  impieghi  e  incarichi
          pubblici;
               d)  prevedere  che  le pubbliche amministrazioni e gli
          enti pubblici di cui alla lettera a) garantiscano ai propri
          dipendenti parita' di trattamenti contrattuali  e  comunque
          trattamenti non inferiori a quelli prescritti dai contratti
          collettivi;
               e)   mantenere  la  normativa  vigente,  prevista  dai
          rispettivi ordinamenti, per quanto  attiene  ai  magistrati
          ordinari  e  amministrativi,  agli  avvocati  e procuratori
          dello  Stato,  al  personale  militare  e  delle  Forze  di
          polizia,  ai dirigenti generali ed equiparati, al personale
          delle carriere diplomatica e prefettizia;
               f) prevedere la definizione di criteri di unicita'  di
          ruolo  dirigenziale,  fatti  salvi  i  distinti ruoli delle
          carriere diplomatica e prefettizia e le relative  modalita'
          di  accesso;  prevedere  criteri generali per la nomina dei
          dirigenti di piu'  elevato  livello,  con  la  garanzia  di
          specifiche obiettive capacita' professionali; prevedere una
          disciplina  uniforme  per  i  procedimenti  di accesso alle
          qualifiche dirigenziali di  primo  livello  anche  mediante
          norme  di  riordino  della  Scuola superiore della pubblica
          amministrazione,  anche  in  relazione  alla  funzione   di
          accesso, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello
          Stato,   prevedendo   figure   di   vertice   con  distinte
          responsabilita'          didattico-scientifiche           e
          gestionali-organizzative;
               g) prevedere:
               1)  la separazione tra i compiti di direzione politica
          e quelli  di  direzione  amministrativa;  l'affidamento  ai
          dirigenti  -  nell'ambito  delle  scelte di programma degli
          obiettivi  e   delle   direttive   fissate   dal   titolare
          dell'organo - di autonomi poteri di direzione, di vigilanza
          e  di  controllo,  in  particolare  la  gestione di risorse
          finanziarie attraverso l'adozione  di  idonee  tecniche  di
          bilancio,  la gestione delle risorse umane e la gestione di
          risorse   strumentali;   cio'   al   fine   di   assicurare
          economicita',   speditezza   e   rispondenza   al  pubblico
          interesse dell'attivita' degli uffici dipendenti;
               2) la verifica dei risultati mediante appositi  nuclei
          di valutazione composti da dirigenti generali e da esperti,
          ovvero  attraverso  convenzioni  con  organismi  pubblici o
          privati  particolarmente  qualificati  nel   controllo   di
          gestione;
               3)  la  mobilita',  anche  temporanea,  dei dirigenti,
          nonche' la rimozione dalle funzioni  e  il  collocamento  a
          disposizione   in   caso  di  mancato  conseguimento  degli
          obiettivi prestabiliti della gestione;
               4) i tempi e i  modi  per  l'individuazione,  in  ogni
          pubblica  amministrazione,  degli  organi  e  degli  uffici
          dirigenziali in relazione  alla  rilevanza  e  complessita'
          delle  funzioni  e  della  quantita'  delle  risorse umane,
          finanziarie,  strumentali  assegnate;  tale  individuazione
          dovra' comportare anche eventuali accorpamenti degli uffici
          esistenti; dovranno essere previsti i criteri per l'impiego
          e  la  graduale  riduzione  del  numero  dei  dirigenti  in
          servizio che risultino  in  eccesso  rispetto  agli  uffici
          individuati ai sensi della presente norma;
              5) una apposita, separata area di contrattazione per il
          personale  dirigenziale  non compreso nella lettera e), cui
          partecipano  le   confederazioni   sindacali   maggiormente
          rappresentative  sul  piano  nazionale  e le organizzazioni
          sindacali   del    personale    interessato    maggiormente
          rappresentative   sul   piano   nazionale,  assicurando  un
          adeguato   riconoscimento   delle   specifiche    tipologie
          professionali; la definizione delle qualifiche dirigenziali
          e  delle relative attribuzioni; l'istituzione di un'area di
          contrattazione per la dirigenza medica, stabilendo  che  la
          relativa    delegazione    sindacale    sia   composta   da
          rappresentanti delle organizzazioni sindacali del personale
          medico maggiormente rappresentative sul piano nazionale;
               h) prevedere procedure  di  contenimento  e  controllo
          della spesa globale per i dipendenti pubblici, entro limiti
          massimi  globali,  per  ciascun  comparto  e  per  ciascuna
          amministrazione o ente; prevedere, nel bilancio dello Stato
          e  nei  bilanci  delle  altre  amministrazioni   ed   enti,
          l'evidenziazione  della spesa complessiva per il personale,
          a preventivo e a consuntivo;  prevedere  la  revisione  dei
          controlli   amministrativi   dello   Stato  sulle  regioni,
          concentrandoli sugli atti fondamentali  della  gestione  ed
          assicurando   l'audizione   dei   rappresentanti  dell'ente
          controllato,  adeguando  altresi'  la  composizione   degli
          organi   di   controllo   anche   al   fine   di  garantire
          l'uniformita'  dei  criteri  di  esercizio  del   controllo
          stesso;
               i)  prevedere che nei limiti di cui alla lettera h) la
          contrattazione sia nazionale e decentrata;
               l) definire  procedure  e  sistemi  di  controllo  sul
          conseguimento  degli  obiettivi  stabiliti  per  le  azioni
          amministrative,  nonche'   sul   contenimento   dei   costi
          contrattuali  entro  i  limiti predeterminati dal Governo e
          dalla  normativa  di  bilancio,  prevedendo  negli  accordi
          contrattuali  dei  pubblici  dipendenti  la possibilita' di
          prorogare l'efficacia temporale del  contratto,  ovvero  di
          sospenderne  l'esecuzione  parziale  o  totale  in  caso di
          accertata esorbitanza dai limiti di  spesa;  a  tali  fini,
          prevedere che il Nucleo di valutazione della spesa relativa
          al pubblico impiego istituito presso il Consiglio nazionale
          dell'economia  e  del  lavoro  dall'art.  10 della legge 30
          dicembre 1991, n. 412, operi, su richiesta  del  Presidente
          del   Consiglio   dei   Ministri   o  delle  organizzazioni
          sindacali, nell'ambito dell'attuale  dotazione  finanziaria
          dell'ente,  con  compiti  sostitutivi di quelli affidatigli
          dal citato art. 10 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, di
          controllo e certificazione dei costi  del  lavoro  pubblico
          sulla  base  delle  rilevazioni effettuate dalla Ragioneria
          generale  dello  Stato,  dal  Dipartimento  della  funzione
          pubblica  e  dall'Istituto  nazionale di statistica; per il
          piu' efficace perseguimento di tali  obiettivi,  realizzare
          l'integrazione  funzionale  del Dipartimento della funzione
          pubblica con la Ragioneria generale dello Stato;
               m) prevedere, nelle ipotesi  in  cui  per  effetto  di
          decisioni giurisdizionali l'entita' globale della spesa per
          il  pubblico  impiego  ecceda  i  limiti  prestabiliti  dal
          Governo,   che   il   Ministro   del   bilancio   e   della
          programmazione   economica   ed   il  Ministro  del  tesoro
          presentino,  in   merito,   entro   trenta   giorni   dalla
          pubblicazione  delle  sentenze  esecutive, una relazione al
          Parlamento impegnando Governo e Parlamento a  definire  con
          procedura d'urgenza una nuova disciplina legislativa idonea
          a ripristinare i limiti della spesa globale;
               n) prevedere che, con riferimento al settore pubblico,
          in  deroga  all'art.  2103  del  codice civile, l'esercizio
          temporaneo di mansioni superiori non attribuisce il diritto
          all'assegnazione   definitiva   delle   stesse,   che   sia
          consentita  la  temporanea  assegnazione  con provvedimento
          motivato del  dirigente  alle  mansioni  superiori  per  un
          periodo  non  eccedente  tre  mesi  o  per sostituzione del
          lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto
          esclusivamente  con  il  riconoscimento  del   diritto   al
          trattamento   corrispondente  all'attivita'  svolta  e  che
          comunque  non  costituisce   assegnazione   alle   mansioni
          superiori  l'attribuzione  di  alcuni  soltanto dei compiti
          propri delle mansioni stesse, definendo  altresi'  criteri,
          procedure e modalita' di detta assegnazione;
               o)  procedere  alla abrogazione delle disposizioni che
          prevedono  automatismi  che  influenzano   il   trattamento
          economico  fondamentale  ed  accessorio,  e  di  quelle che
          prevedono  trattamenti  economici  accessori,   settoriali,
          comunque   denominati,  a  favore  di  pubblici  dipendenti
          sostituendole    contemporaneamente    con   corrispondenti
          disposizioni di  accordi  contrattuali  anche  al  fine  di
          collegare  direttamente tali trattamenti alla produttivita'
          individuale   e   a   quella   collettiva   ancorche'   non
          generalizzata   ma   correlata  all'apporto  partecipativo,
          raggiunte nel periodo, per la  determinazione  delle  quali
          devono   essere   introdotti   sistemi   di  valutazione  e
          misurazione, ovvero allo svolgimento effettivo di attivita'
          particolarmente disagiate ovvero obiettivamente  pericolose
          per  l'incolumita'  personale  o  dannose  per  la  salute;
          prevedere che siano  comunque  fatti  salvi  i  trattamenti
          economici  fondamentali  ed  accessori  in godimento aventi
          natura retributiva ordinaria o corrisposti con carattere di
          generalita' per ciascuna amministrazione o ente;  prevedere
          il  principio della responsabilita' personale dei dirigenti
          in caso di attribuzione impropria dei trattamenti economici
          accessori;
               p)  prevedere  che  qualunque  tipo  di   incarico   a
          dipendenti  della  pubblica  amministrazione  possa  essere
          conferito in casi  rigorosamente  predeterminati;  in  ogni
          caso,  prevedere  che  l'amministrazione,ente,  societa'  o
          persona fisica che hanno conferito al personale  dipendente
          da   una   pubblica   amministrazione   incarichi  previsti
          dall'art. 24 della legge 30 dicembre 1991,  n.  412,  entro
          sei  mesi dall'emanazione dei decreti legislativi di cui al
          presente  articolo,  siano   tenuti   a   comunicare   alle
          amministrazioni  di appartenenza del personale medesimo gli
          emolumenti corrisposti in relazione ai predetti  incarichi,
          allo scopo di favorire la completa attuazione dell'anagrafe
          delle prestazioni prevista dallo stesso art. 24;
               q)  al fine del contenimento e della razionalizzazione
          delle aspettative e  dei  permessi  sindacali  nel  settore
          pubblico,  prevedere  l'abrogazione  delle disposizioni che
          regolano la gestione e la fruizione di  dette  prerogative,
          stabilendo  che  contemporaneamente  l'intera materia venga
          disciplinata nell'ambito della  contrattazione  collettiva,
          determinando  i  limiti  massimi  delle  aspettative  e dei
          permessi sindacali in un apposito accordo stipulato tra  il
          Presidente  del  Consiglio dei Ministri o un suo delegato e
          le confederazioni  sindacali  maggiormente  rappresentative
          sul piano nazionale, da recepire con decreto del Presidente
          del   Consiglio   dei  Ministri  previa  deliberazione  del
          Consiglio dei Ministri; tali limiti massimi dovranno essere
          determinati  tenendo  conto  della  diversa  dimensione   e
          articolazione  organizzativa  delle  amministrazioni, della
          consistenza numerica del personale nel suo complesso e  del
          personale sindacalizzato, prevedendo il divieto di cumulare
          i   permessi  sindacali  giornalieri;  prevedere  che  alla
          ripartizione   delle   aspettative   sindacali    tra    le
          confederazioni  e le organizzazioni sindacali aventi titolo
          provveda,  in  relazione  alla   rappresentativita'   delle
          medesime  accertata  ai  sensi  della normativa vigente nel
          settore pubblico, la Presidenza del Consiglio dei  Ministri
          -   Dipartimento   della   funzione  pubblica,  sentite  le
          confederazioni  ed  organizzazioni  sindacali  interessate;
          prevedere che le amministrazioni  pubbliche  forniscano  al
          Dipartimento  della funzione pubblica il numero complessivo
          ed i nominativi dei  beneficiari  dei  permessi  sindacali;
          inoltre prevedere, secondo i tempi definiti dall'accordo di
          cui    sopra,    che    ai   dipendenti   delle   pubbliche
          amministrazioni si applichino, in materia di aspettative  e
          permessi  sindacali,  le disposizioni della legge 20 maggio
          1970, n.  300, e successive modificazioni;  prevedere  che,
          oltre  ai dati relativi ai permessi sindacali, le pubbliche
          amministrazioni debbano annualmente fornire alla Presidenza
          del Consiglio dei Ministri -  Dipartimento  della  funzione
          pubblica  gli  elenchi nominativi, suddivisi per qualifica,
          del  personale  dipendente  collocato  in  aspettativa,  in
          quanto  chiamato a ricoprire una funzione pubblica elettiva
          ovvero per motivi sindacali.  I  dati  riepilogativi  degli
          elenchi  sono pubblicati in allegato alla relazione annuale
          da presentare al Parlamento ai  sensi  dell'art.  16  della
          legge 29 marzo 1983, n. 93;
               r)  prevedere,  al  fine  di  assicurare  la  migliore
          distribuzione del personale  nelle  sedi  di  servizio  sul
          territorio  nazionale,  che  le  amministrazioni e gli enti
          pubblici non possano  procedere  a  nuove  assunzioni,  ivi
          comprese  quelle riguardanti le categorie protette, in caso
          di mancata rideterminazione delle piante organiche  secondo
          il  disposto  dell'art.  6 della legge 30 dicembre 1991, n.
          412, ed in caso di accertata possibilita' di copertura  dei
          posti  vacanti  mediante  mobilita'  volontaria,  ancorche'
          realizzabile a seguito della copertura  del  fabbisogno  di
          personale   nella  sede  di  provenienza;  prevedere  norme
          dirette  ad  impedire  la  violazione  e  l'elusione  degli
          obblighi  temporanei  di permanenza dei dipendenti pubblici
          in determinate sedi, stabilendo in sette anni  il  relativo
          periodo   di  effettiva  permanenza  nella  sede  di  prima
          destinazione, escludendo anche la possibilita' di  disporre
          in  tali  periodi  comandi  o  distacchi  presso  sedi  con
          dotazioni organiche complete; prevedere che i trasferimenti
          mediante mobilita' volontaria, compresi quelli  di  cui  al
          comma  2  dell'art. 4 della legge 29 dicembre 1988, n. 554,
          siano adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei
          Ministri e che il personale eccedente, che non  accetti  la
          mobilita'  volontaria, sia sottoposto a mobilita' d'ufficio
          e, qualora non ottemperi, sia collocato  in  disponibilita'
          ai  sensi  dell'art.  72 del testo unico delle disposizioni
          concernenti lo statuto degli impiegati civili  dello  Stato
          approvato  con  decreto  del Presidente della Repubblica 10
          gennaio 1957, n. 3;
               s) prevedere che, fatte salve le disposizioni di leggi
          speciali, la disciplina del trasferimento di azienda di cui
          all'art. 2112 del codice civile si applica anche  nel  caso
          di  transito  dei  dipendenti  degli  enti pubblici e delle
          aziende municipalizzate o consortili a societa' private per
          effetto di norme di legge, di  regolamento  o  convenzione,
          che   attribuiscano   alle   stesse  societa'  le  funzioni
          esercitate dai citati enti pubblici ed aziende;
               t)   prevedere  una  organica  regolamentazione  delle
          modalita'  di  accesso  all'impiego  presso  le   pubbliche
          amministrazioni,  espletando,  a  cura della Presidenza del
          Consiglio  dei  Ministri,  concorsi   unici   per   profilo
          professionale  abilitanti  all'impiego  presso le pubbliche
          amministrazioni, ad eccezione  delle  regioni,  degli  enti
          locali  e  loro consorzi, previa individuazione dei profili
          professionali, delle procedure e tempi di  svolgimento  dei
          concorsi,   nonche'   delle   modalita'   di  accesso  alle
          graduatorie  di  idonei  da  parte  delle   amministrazioni
          pubbliche,   prevedendo   altresi'   la   possibilita',  in
          determinati casi, di  provvedere  attraverso  concorsi  per
          soli   titoli   o   di  selezionare  i  candidati  mediante
          svolgimento  di  prove  psico-attitudinali  avvalendosi  di
          sistemi  automatizzati; prevedere altresi' il decentramento
          delle sedi di svolgimento dei concorsi;
               u) prevedere per  le  categorie  protette  di  cui  al
          titolo  I  della legge 2 aprile 1968, n. 482, l'assunzione,
          da parte dello Stato, delle aziende e degli enti  pubblici,
          per   chiamata  numerica  degli  iscritti  nelle  liste  di
          collocamento sulla base delle graduatorie  stabilite  dagli
          uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione;
               v) al fine di assicurare una migliore efficienza degli
          uffici e delle strutture delle amministrazioni pubbliche in
          relazione alle rispettive inderogabili esigenze funzionali,
          prevedere  che  il  personale  appartenente alle qualifiche
          funzionali possa essere utilizzato, occasionalmente  e  con
          criteri  di  flessibilita',  per lo svolgimento di mansioni
          relative a profili professionali  di  qualifica  funzionale
          immediatamente inferiore;
               z)  prevedere,  con  riferimento  al titolo di studio,
          l'utilizzazione, anche  d'ufficio,  del  personale  docente
          soprannumerario  delle  scuole  di  ogni  ordine e grado in
          posti  e  classi  di  concorso   diversi   da   quelli   di
          titolarita', anche per ordini e gradi di scuola diversi; il
          passaggio   di   ruolo   del   predetto  personale  docente
          soprannumerario e' consentito purche' in possesso di idonea
          abilitazione e specializzazione, ove richiesta, secondo  la
          normativa  vigente;  prevedere  il  passaggio del personale
          docente in soprannumero  e  del  personale  amministrativo,
          tecnico   ed   ausiliario   utilizzato  presso  gli  uffici
          scolastici  regionali  e  provinciali,  a  domanda,   nelle
          qualifiche  funzionali,  nei  profili professionali e nelle
          sedi che presentino disponibilita'  di  posti,  nei  limiti
          delle  dotazioni  organiche  dei ruoli dell'amministrazione
          centrale e dell'amministrazione scolastica  periferica  del
          Ministero     della     pubblica     istruzione    previste
          cumulativamente dalle tabelle A e B allegate al decreto del
          Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  27  luglio  1987,
          pubblicato   nel   supplemento   ordinario   alla  Gazzetta
          Ufficiale  n.  33  dell'8  febbraio  1991,   e   successive
          modificazioni;
               aa)  prevedere  per  il  personale  docente  di  ruolo
          l'istituzione di corsi di riconversione  professionale  con
          verifica  finale,  aventi  valore  abilitante, l'accesso ai
          quali avvenga sulla base dei titoli di studio posseduti  al
          fine   di   rendere   possibile   una   maggiore  mobilita'
          professionale all'interno del comparto scuola in  relazione
          ai  fenomeni  di diminuzione della popolazione scolastica e
          ai  cambiamenti  degli  ordinamenti  e  dei  programmi   di
          insegnamento;   prevedere   nell'ambito   delle  trattative
          contrattuali l'equiparazione della mobilita'  professionale
          (passaggi  di cattedra e di ruolo) a quella territoriale ed
          il  superamento  dell'attuale  ripartizione  tra  i   posti
          riservati alla mobilita' e quelli riservati alle immissioni
          in ruolo nel senso di rendere disponibili per le immissioni
          in  ruolo  solo i posti che residuano dopo le operazioni di
          mobilita' in ciascun anno scolastico;
               bb) prevedere norme dirette  alla  riduzione  graduale
          delle  dotazioni organiche aggiuntive per le scuole materne
          e per gli istituti  e  scuole  d'istruzione  secondaria  ed
          artistica,  fino  al  raggiungimento  del 3 per cento della
          consistenza  organica,  a  modifica  di   quanto   previsto
          dall'art.  13,  primo comma, della legge 20 maggio 1982, n.
          270, e successive modificazioni e integrazioni; sopprimere,
          con decorrenza dall'anno scolastico 1993-94, i commi decimo
          e undicesimo dell'art.  14' della citata  legge  20  maggio
          1982,  n.  270,  e prevedere norme dirette alla progressiva
          abolizione  delle  attuali  disposizioni  che   autorizzano
          l'impiego del personale della scuola in funzioni diverse da
          quelle di istituto; conseguentemente dovra' essere prevista
          una   nuova   regolamentazione   di   tutte   le  forme  di
          utilizzazione del personale  della  scuola  per  garantirne
          l'impiego,  anche  attraverso  forme  di  reclutamento  per
          concorso, in attivita' di particolare utilita' strettamente
          attinenti al settore educativo e per fini di istituto anche
          culturali  previsti  da  leggi  in   vigore.   Tale   nuova
          regolamentazione   potra'   consentire   una  utilizzazione
          complessiva di personale non superiore alle mille unita';
               cc)   prevedere   che   le   dotazioni   dell'organico
          aggiuntivo  siano  destinate prevalentemente alla copertura
          delle supplenze annuali.    Cio'  nell'ambito  delle  quote
          attualmente  stabilite  per  le  diverse  attivita'  di cui
          all'art.  14  della  legge  20  maggio  1982,  n.  270,   e
          successive modificazioni;
               dd)  procedere  alla revisione delle norme concernenti
          il conferimento delle supplenze annuali e temporanee per il
          personale docente, amministrativo,  tecnico  ed  ausiliario
          prevedendo  la  possibilita' di fare ricorso alle supplenze
          annuali solo per  la  copertura  dei  posti  effettivamente
          vacanti   e  disponibili  ed  ai  quali  non  sia  comunque
          assegnato personale  ad  altro  titolo  per  l'intero  anno
          scolastico,   stabilendo  la  limitazione  delle  supplenze
          temporanee al solo periodo di  effettiva  permanenza  delle
          esigenze   di  servizio;  procedere  alla  revisione  della
          disciplina che regola l'utilizzazione del personale docente
          che riprende servizio dopo l'aspettativa per  infermita'  o
          per  motivi  di  famiglia;  nelle sole classi terminali dei
          cicli di studio ove il docente riprenda servizio dopo il 30
          aprile ed a seguito di un periodo di assenza non  inferiore
          a  novanta giorni, viene confermato il supplente a garanzia
          della continuita' didattica e i docenti di  ruolo  che  non
          riprendano servizio nella propria classe sono impiegati per
          supplenze o per lo svolgimento di altri compiti;
               ee) procedere alla revisione, nell'ambito dell'attuale
          disciplina del reclutamento del personale docente di ruolo,
          dei   criteri   di   costituzione   e  funzionamento  delle
          commissioni giudicatrici, al fine di  realizzare  obiettivi
          di  accelerazione,  efficienza  e  contenimento complessivo
          della spesa nello svolgimento delle procedure  di  concorso
          mediante  un  piu'  razionale  accorpamento delle classi di
          concorso ed il maggior decentramento possibile  delle  sedi
          di esame, nonche' un piu' frequente ricorso alla scelta dei
          componenti  delle  commissioni  fra  il personale docente e
          direttivo in quiescenza, anche ai  sensi  del  decreto  del
          Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  10  giugno 1986,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  190 del  18  agosto
          1986,   e   successive  modificazioni,  ed  assicurando  un
          adeguato compenso ai componenti  delle  commissioni  stesse
          nei  casi in cui essi non optino per l'esonero dal servizio
          di insegnamento. La corresponsione dei citati compensi deve
          comunque comportare una adeguata economia di spesa rispetto
          agli oneri eventualmente da sostenere per  la  sostituzione
          del personale esonerato dal servizio di insegnamento;
               ff) procedere alla revisione, nell'ambito dell'attuale
          disciplina del reclutamento del personale docente di ruolo,
          delle   relative   procedure   di   concorso,  al  fine  di
          subordinarne  l'indizione  alla  previsione  di   effettiva
          disponibilita'  di  cattedre  e  di  posti  e,  per  quanto
          riguarda le accademie ed i conservatori, di subordinarne lo
          svolgimento ad una previa selezione per soli titoli;
               gg)  prevedere  l'individuazione   di   parametri   di
          efficacia   della  spesa  per  la  pubblica  istruzione  in
          rapporto  ai   risultati   del   sistema   scolastico   con
          particolare  riguardo  alla effettiva fruizione del diritto
          allo  studio  ed  in   rapporto   anche   alla   mortalita'
          scolastica,   agli   abbandoni   e   al   non   adempimento
          dell'obbligo, individuando strumenti efficaci per  il  loro
          superamento;
               hh)   prevedere  criteri  e  progetti  per  assicurare
          l'attuazione della legge 10 aprile 1991, n. 125, in tutti i
          settori del pubblico impiego;
               ii) prevedere l'adeguamento degli uffici e della  loro
          organizzazione  al  fine di garantire l'effettivo esercizio
          dei  diritti  dei  cittadini  in  materia  di  procedimento
          amministrativo   e  di  diritto  di  accesso  ai  documenti
          amministrativi, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241;
               ll)  i  dipendenti  delle  pubbliche   amministrazioni
          eletti al Parlamento nazionale, al Parlamento europeo e nei
          consigli  regionali  sono  collocati  in  aspettativa senza
          assegni per la durata del mandato. Tale periodo e' utile ai
          fini  dell'anzianita'  di  servizio  e  del  trattamento di
          quiescenza e di previdenza;
               mm)  al  fine  del  completamento  del   processo   di
          informatizzazione  delle  amministrazioni pubbliche e della
          piu'  razionale  utilizzazione  dei   sistemi   informativi
          automatizzati,  procedere alla revisione della normativa in
          materia di acquisizione  dei  mezzi  necessari,  prevedendo
          altresi' la definizione dei relativi standard qualitativi e
          dei  controlli di efficienza e di efficacia; procedere alla
          revisione delle relative  competenze  e  attribuire  ad  un
          apposito   organismo   funzioni   di   coordinamento  delle
          iniziative  e  di  pianificazione  degli  investimenti   in
          materia   di   automazione,  anche  al  fine  di  garantire
          l'interconnessione dei sistemi informatici pubblici.
             2. Le disposizioni del presente articolo e  dei  decreti
          legislativi   in   esso   previsti  costituiscono  principi
          fondamentali ai sensi dell'art. 117 della  Costituzione.  I
          principi   desumibili   dalle   disposizioni  del  presente
          articolo costituiscono altresi' per le  regioni  a  statuto
          speciale  e per le province autonome di Trento e di Bolzano
          norme  fondamentali  di  riforma  economico-sociale   della
          Repubblica.
             3.  Restano  salve  per  la  Valle d'Aosta le competenze
          statutarie  in  materia,  le  norme  di  attuazione  e   la
          disciplina  sul bilinguismo.   Resta comunque salva, per la
          provincia autonoma di Bolzano, la  disciplina  vigente  sul
          bilinguismo   e  la  riserva  proporzionale  di  posti  nel
          pubblico impiego.
             4. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
          della presente legge il Governo trasmette alla  Camera  dei
          deputati  e  al  Senato  della  Repubblica  gli  schemi dei
          decreti  legislativi  di   cui   al   comma   1   al   fine
          dell'espressione  del  parere  da  parte  delle commissioni
          permanenti competenti per la materia  di  cui  al  presente
          articolo. Le commissioni si esprimono entro quindici giorni
          dalla data di trasmissione.
             5.  Disposizioni  correttive, nell'ambito dei decreti di
          cui al  comma  1,  nel  rispetto  dei  principi  e  criteri
          direttivi  determinati dal medesimo comma 1 e previo parere
          delle commissioni  di  cui  al  comma  4,  potranno  essere
          emanate,  con  uno  o  piu' decreti legislativi, fino al 31
          dicembre 1993".
             - Si riporta il testo dell'art. 6, comma 4, del  decreto
          legislativo       n.       29/1993       (Razionalizzazione
          dell'organizzazione  delle  amministrazioni   pubbliche   e
          revisione  della disciplina in materia di pubblico impiego,
          a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n.   421):
          "4.  Per  la  Presidenza del Consiglio dei Ministri, per il
          Ministero   degli   affati   esteri,   nonche'    per    le
          amministrazioni  che esercitano competenze istituzionali in
          materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e  di
          giustizia,  sono  fatte  salve  le particolari disposizioni
          dettate dalle normative di settore, in quanto compatibili".
             - Si riporta il testo dei commi 3 e 5 dell'art. 21 della
          legge  n.  400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
          ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):
             "3. Per gli altri adempimenti di  cui  all'art.  19,  il
          Presidente  del Consiglio dei Ministri, con propri decreti,
          istituisce  uffici  e  dipartimenti,  comprensivi  di   una
          pluralita'  di uffici cui siano affidate funzioni connesse,
          determinandone competenze e organizzazione omogenea.
             4. (Omissis).
             5. Nei casi di dipartimenti  posti  alle  dipendenze  di
          Ministri  senza  portafoglio,  il  decreto  e'  emanato dal
          Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  d'intesa  con  il
          Ministro competente".
             -   Il  testo  dell'art.  17  della  legge  n.  400/1988
          (Disciplina dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della
          Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri), come modificato
          dall'art. 74 del D.Lgs. 3  febbraio  1993,  n.  29,  e'  il
          seguente:
             "Art.  17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
          della Repubblica, previa deliberazione  del  Consiglio  dei
          Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
          pronunziarsi  entro novanta giorni dalla richiesta, possono
          essere emanati i regolamenti per disciplinare:
               a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
               b) l'attuazione e l'integrazione  delle  leggi  e  dei
          decreti  legislativi  recanti  norme  di principio, esclusi
          quelli  relativi  a  materie  riservate   alla   competenza
          regionale;
                c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
          leggi  o  di  atti aventi forza di legge, sempre che non si
          tratti di materie comunque riservate alla legge;
               d)  l'organizzazione   ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni  pubbliche  secondo le disposizioni dettate
          dalla legge;
               e) (soppressa).
             2. Con decreto del Presidente della  Repubblica,  previa
          deliberazione   del  Consiglio  dei  Ministri,  sentito  il
          Consiglio di Stato,  sono  emanati  i  regolamenti  per  la
          disciplina  delle  materie, non coperte da riserva assoluta
          di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
          della Repubblica, autorizzando l'esercizio  della  potesta'
          regolamentare  del  Governo,  determinano le norme generali
          regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione  delle
          norme  vigenti,  con  effetto  dall'entrata in vigore delle
          norme regolamentari.
             3. Con  decreto  ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti  nelle  materie di competenza del Ministro o di
          autorita'  sottordinate  al  Ministro,  quando   la   legge
          espressamente  conferisca  tale potere.   Tali regolamenti,
          per materie di competenza di piu' Ministri, possono  essere
          adottati  con  decreti interministeriali, ferma restando la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal  Governo.  Essi debbono essere comunicati al Presidente
          del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.
             4. I regolamenti di cui al  comma  1  ed  i  regolamenti
          ministeriali  ed  interministeriali,  che  devono recare la
          denominazione di 'regolamento', sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione  della  Corte  dei  conti  e pubblicati nella
          Gazzetta Ufficiale".
          Nota all'art. 1:
             - Si riporta il testo del comma 1 dell'art. 6 del D.Lgs.
          n.  29/1993 gia' citato: "1.  Nelle  amministrazioni  dello
          Stato,  anche  ad ordinamento autonomo, e nelle universita'
          l'individuazione  degli  uffici  di  livello   dirigenziale
          generale  e  delle  relative  funzioni e' disposta mediante
          regolamento   governativo,   su   proposta   del   Ministro
          competente,  d'intesa  con  la Presidenza del Consiglio dei
          Ministri - Dipartimento della funzione pubblica  e  con  il
          Ministro   del  tesoro.     L'individuazione  degli  uffici
          corrispondenti  ad  altro  livello  dirigenziale  e   delle
          relative  funzioni e' disposta con regolamento adottato dal
          Ministro  competente,  d'intesa  con  il   Presidente   del
          Consiglio  dei  Ministri  e  con il Ministro del tesoro, su
          proposta del dirigente generale competente".