LEGGE 31 luglio 2002, n. 179

Disposizioni in materia ambientale.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
Testo in vigore dal: 28-8-2002
                              ART. 26.
            (Disposizioni relative a Venezia e Chioggia).

   1.  Il comma 5 dell'articolo 10 del decreto-legge 5 febbraio 1990,
n.  16,  convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1990, n.
71, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
   "5.  Le  aziende  artigiane  produttive,  di  cui  al comma 3, gli
stabilimenti   ospedalieri,   gli   enti  assistenziali,  le  aziende
turistiche,  ricettive e della ristorazione, i mercati all'ingrosso e
al  minuto, gli impianti sportivi, non serviti da pubblica fognatura,
che  presentino  ai  comuni,  entro  il 31 dicembre 2002, un piano di
adeguamento  degli  scarichi, possono completare le opere entro il 31
dicembre 2003. Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano:
   a)  ai  soggetti,  di  cui  al  primo  periodo del presente comma,
esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione,
che  abbiano  presentato  ai  comuni,  entro  il 31 dicembre 2002, il
suddetto piano di adeguamento degli scarichi;
   b)  ai  soggetti  di  cui  al primo periodo del presente comma che
inizino  l'attivita' dopo la data di entrata in vigore della presente
disposizione".
   2. All'articolo 4, comma 1, della legge 9 gennaio 1991, n. 9, sono
aggiunte,  in  fine,  le  seguenti parole: ", nonche' nelle acque del
Golfo  di  Venezia,  nel  tratto  di  mare  compreso tra il parallelo
passante  per  la  foce del fiume Tagliamento e il parallelo passante
per la foce del ramo di Goro del fiume Po".
          Note all'art. 26:
              - Il   nuovo   testo  dell'art.  10  del  decreto-legge
          5 febbraio  1990,  n.  16,  recante:  Misure urgenti per il
          miglioramento      qualitativo     e     la     prevenzione
          dell'inquinamento     delle    acque,    convertito,    con
          modificazioni, dalla legge 5 aprile 1990, n. 71, pubblicato
          nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 30 del 6 febbraio 1990, come
          modificato dalla presente legge, e' seguente:
              "Art. 10 (Venezia e Chioggia). - 1. I comuni di Venezia
          e  Chioggia elaborano, entro il 30 giugno 1995, progetti di
          massima   per  la  realizzazione  di  fognature  e  per  la
          depurazione   delle  acque  usate  provenienti  dai  centri
          storici,   dalle  isole  e  dai  litorali  del  Lido  e  di
          Pellestrina  e  dal litorale di Cavallino Treporti, secondo
          criteri e tecnologie adeguati a realizzare nell'intera area
          lagunare  gli  obiettivi  previsti  dal  piano regionale di
          risanamento   delle   acque,  approvato  con  delibera  del
          consiglio regionale del Veneto n. 962 del 1 settembre 1989.
          Il  comune  di  Venezia provvede alla suddetta elaborazione
          nell'ambito del progetto integrato definito dall'accordo di
          programma  del  3 agosto  1993  ai  sensi dell'art. 5 della
          legge 5 febbraio 1992, n. 139.
              2.  I  progetti  di  massima  di  cui  al  comma 1 sono
          approvati   dalla   regione   Veneto  previo  parere  della
          commissione  per la salvaguardia di Venezia di cui all'art.
          5  della  legge  16 aprile  1973,  n.  171,  come integrata
          dall'art.   4   della   legge   8 novembre  1991,  n.  360.
          L'approvazione  costituisce  integrazione del "Piano per la
          prevenzione dell'inquinamento ed il risanamento delle acque
          del   bacino  idrografico  immediatamente  sversante  nella
          laguna   di   Venezia",  nonche'  variante  agli  strumenti
          urbanistici generali.
              3.  Negli  ambiti  indicati  nel comma 1, non dotati di
          fognature  dinamiche,  e' consentito lo scarico delle acque
          reflue  provenienti  dagli  insediamenti  civili  di cui ai
          commi  undicesimo, dodicesimo e tredicesimo dell'art. 3 del
          decreto  del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973,
          n.  962,  dalle aziende artigiane produttive, ancorche' non
          rientranti  nella  tipologia  di  cui all'art. 17 del piano
          regionale   di   risanamento  delle  acque,  approvato  con
          delibera   del   consiglio  regionale  Veneto  n.  962  del
          10 settembre  1989,  dagli  stabilimenti ospedalieri, dagli
          enti  assistenziali  e dalle aziende turistiche ricettive e
          della   ristorazione,   purche'  sottoposte  a  trattamenti
          individuali  secondo  i  progetti  approvati  dai comuni. I
          privati  e  gli  altri soggetti non compresi nel precedente
          periodo,  e  piu'  in  generale tutti coloro che utilizzano
          scarichi  di natura civile, provvedono a dotarsi di sistemi
          di trattamento in esecuzione dei progetti di massima di cui
          al  comma  1  del  presente articolo e con le modalita' e i
          tempi  indicati  dai  sindaci  dei  comuni  di Venezia e di
          Chioggia.  I  trattamenti degli scarichi di cui al presente
          comma  superiori a cento abitanti equivalenti devono essere
          basati sull'impiego delle migliori tecnologie applicabili e
          gestibili,  a  costi  sostenibili  e  tenendo  conto  della
          situazione  urbanistica ed edilizia specifica. Le tipologie
          degli   impianti  individuali  o  le  relative  prestazioni
          depurative  sono  identificate  dalla regione Veneto con il
          piano  regionale  di  risanamento delle acque, approvato ai
          sensi  dell'art.  8  della  legge 10 maggio 1976, n. 319, e
          successive  modificazioni,  che sara' a tal fine integrato,
          per   il  trattamento  degli  scarichi  superiori  a  cento
          abitanti   equivalenti,   entro   il  31 dicembre  1994.  I
          caratteri  di  qualita'  delle  acque degli effluenti degli
          impianti  individuali  di  cui  al  presente  comma possono
          eccedere  i  limiti  stabiliti  dalla  tabella  allegata al
          decreto  del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973,
          n.  962,  fatte  salve  specifiche  e motivate prescrizioni
          integrative da parte delle autorita' sanitarie competenti.
              4.  Il  sindaco  del comune di Venezia e il sindaco del
          comune  di Chioggia possono concedere contributi ai privati
          per  l'esecuzione delle opere di risanamento degli impianti
          igienico-sanitari  di  tutte le unita' edilizie interessate
          dai  progetti di intervento, utilizzando le quote vincolate
          ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 5 febbraio 1992,
          n. 139.
              4-bis. Per le autorizzazioni degli scarichi civili e di
          quelli  relativi  alle  aziende  artigiane produttive, agli
          enti  assistenziali  ed alle aziende turistiche ricettive e
          della  ristorazione  di  cui  al  comma  5,  rilasciate dal
          Magistrato  alle  acque  di Venezia previa approvazione dei
          progetti  da  parte  dei  comuni  di Venezia e di Chioggia,
          secondo  le rispettive pertinenze territoriali, i canoni, a
          decorrere  dal 1 gennaio 1995, sono versati direttamente ai
          comuni  di  Venezia  e  di  Chioggia,  per i fini di cui al
          presente   articolo.   I   canoni   di  cui  sopra  saranno
          rideterminati  in  base al consumo idrico ed ai criteri che
          saranno stati definiti dal Magistrato alle acque di Venezia
          e  dai  comuni di Venezia e di Chioggia con le modalita' di
          cui all'art. 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 139.
              5.  Le aziende artigiane produttive, di cui al comma 3,
          gli  stabilimenti  ospedalieri,  gli enti assistenziali, le
          aziende  turistiche,  ricettive  e  della  ristorazione,  i
          mercati  all'ingrosso  e  al minuto, gli impianti sportivi,
          non  serviti  da  pubblica  fognatura,  che  presentino  ai
          comuni,  entro il 31 dicembre 2002, un piano di adeguamento
          degli  scarichi,  possono  completare  le  opere  entro  il
          31 dicembre  2003.  Le  disposizioni  di  cui al comma 4 si
          applicano:
                a) ai  soggetti, di cui al primo periodo del presente
          comma,  esistenti  alla  data  di  entrata  in vigore della
          presente  disposizione,  che  abbiano presentato ai comuni,
          entro il 31 dicembre 2002, il suddetto piano di adeguamento
          degli scarichi;
                b) ai  soggetti  di cui al primo periodo del presente
          comma  che  inizino  l'attivita' dopo la data di entrata in
          vigore della presente disposizione.
              6.   In   attesa  della  definizione  dei  procedimenti
          amministrativi   di   cui   al  comma  5,  sono  sospesi  i
          procedimenti   penali   per   i   reati  di  scarico  senza
          autorizzazione    e    di   superamento   dei   limiti   di
          accettabilita'  di  cui  al  decreto  del  Presidente della
          Repubblica  20 settembre 1973, n. 962, previsti dall'art. 9
          della   legge   16 aprile   1973,   n.  171,  e  successive
          modificazioni  ed  integrazioni.  Il  rilascio in sanatoria
          delle  autorizzazioni  entro i termini previsti dal comma 5
          estingue i reati stessi.".
              - Il  nuovo  testo  dell'art.  4  della legge 9 gennaio
          1991, n. 9, recante: Norme per l'attuazione del nuovo Piano
          energetico   nazionale:   aspetti  istituzionali,  centrali
          idroelettriche  ed  elettrodotti,  idrocarburi e geotermia,
          autoproduzione   e  disposizioni  fiscali,  pubblicato  nel
          supplemento  ordinario  alla  Gazzetta  Ufficiale n. 13 del
          16 gennaio  1991,  come modificato dalla presente legge, e'
          il seguente:
              "Art.    4   (Divieto   di   prospezione,   ricerca   e
          coltivazione).  -  1.  La  prospezione,  la  ricerca  e  la
          coltivazione  di  idrocarburi  e'  vietata  nelle acque del
          Golfo  di Napoli, del Golfo di Salerno e delle Isole Egadi,
          fatti  salvi i permessi, le autorizzazioni e le concessioni
          in  atto,  nonche'  nelle  acque  del Golfo di Venezia, nel
          tratto  di  mare  compreso tra il parallelo passante per la
          foce  del  fiume Tagliamento e il parallelo passante per la
          foce del ramo di Goro del fiume Po.".