LEGGE 23 dicembre 2000, n. 388

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001).

note: Entrata in vigore della legge: 1-1-2001 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2022)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 28-2-2010
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 92 
              (Interventi vari di interesse sanitario) 
 
  1. Ai fini della realizzazione del Centro nazionale di  adroterapia
oncologica  e'  istituito  un  ente   non   commerciale   dotato   di
personalita' giuridica di diritto privato con  la  partecipazione  di
enti di ricerca, individuati con decreto del Ministro della  sanita',
di  concerto  con  il  Ministro  dell'universita'  e  della   ricerca
scientifica e tecnologica, e soggetti pubblici e privati. Al predetto
ente e' assegnato un contributo di  lire  20  miliardi  per  ciascuno
degli anni 2001 e 2002. (13) 
  2.  Per  l'attivita'  del  Centro  nazionale  per  i  trapianti  e'
autorizzata la spesa complessiva di lire 1.500 milioni  per  ciascuno
degli anni 2001, 2002 e 2003. Lo stanziamento e'  utilizzabile  anche
per la stipula di contratti con personale di alta qualificazione, con
le  modalita'   previste   dall'articolo   15-septies   del   decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n.  502,  e  successive  modificazioni.
All'articolo 8, comma 7, della  legge  1°  aprile  1999,  n.  91,  le
parole: ", di cui lire 240  milioni  per  la  copertura  delle  spese
relative al direttore generale e lire 500 milioni  per  le  spese  di
funzionamento" sono soppresse. 
  3. Per l'attivazione e la gestione, ivi comprese  l'acquisizione  o
l'utilizzazione  di  specifiche  risorse  umane  e  strumentali,  del
sistema informativo per la formazione  continua,  per  l'attribuzione
dei  crediti  formativi  e  per   l'accreditamento   delle   societa'
scientifiche e dei soggetti pubblici e privati che svolgono attivita'
formative di cui  all'articolo  16-ter  del  decreto  legislativo  30
dicembre 1992, n. 502,  e  successive  modificazioni,  nonche'  della
sperimentazione della formazione a distanza del  personale  dirigente
del Servizio sanitario nazionale, e' autorizzata la spesa di lire  20
miliardi per l'anno 2001. 
  4. E' istituito un fondo dell'ammontare di  lire  20  miliardi  per
ciascuno degli anni 2001, 2002 e  2003,  da  destinare  alla  ricerca
sulle cellule staminali e sui vaccini e  al  cofinanziamento  con  il
settore privato per lo sviluppo di progetti specifici di  ricerca  di
interesse pubblico, che saranno individuati con decreti del Ministero
della salute. 
  5. I soggetti pubblici e privati e  le  societa'  scientifiche  che
chiedono, ai sensi dell'articolo 16-ter del  decreto  legislativo  30
dicembre  1992,  n.  502,  e  successive   modificazioni,   il   loro
accreditamento per lo svolgimento di attivita' di formazione continua
ovvero l'accreditamento di specifiche attivita' formative promosse  o
organizzate  dagli  stessi  ai  fini  dell'attribuzione  dei  crediti
formativi  sono  tenuti  al  preventivo  versamento  all'entrata  del
bilancio dello Stato  di  un  contributo  alle  spese  fissato  dalla
Commissione nazionale per la formazione continua  di  cui  al  citato
articolo 16-ter, nella misura da un minimo  di  lire  500.000  ad  un
massimo di lire 5.000.000, in base a  criteri  oggettivi  determinati
con decreto del Ministro della sanita' su proposta della  Commissione
stessa. Il contributo  per  l'accreditamento  dei  soggetti  e  delle
societa' e' annuale. Tali somme sono riassegnate ad  apposita  unita'
previsionale di base dello stato di previsione  del  Ministero  della
sanita' per essere utilizzate per il funzionamento della Commissione,
ivi compresi i compensi ai componenti  ed  il  rimborso  delle  spese
sostenute  dagli  stessi  per  la  partecipazione  ai  lavori   della
Commissione, nonche' per far fronte  alle  spese  per  l'acquisto  di
apparecchiature informatiche e' per lo svolgimento, anche  attraverso
l'utilizzazione di esperti esterni, dell'attivita' di verifica  della
sussistenza dei requisiti da parte  dei  soggetti  accreditati  e  di
valutazione e monitoraggio degli eventi formativi e dei programmi  di
formazione. 
  6.  Per  l'attuazione  di  un  programma  nazionale   di   ricerche
sperimentali e cliniche sulle cellule staminali umane post-natali  e'
istituito un fondo dell'ammontare di lire  5  miliardi  per  ciascuno
degli anni 2001, 2002 e 2003. Il programma  nazionale  sulle  cellule
staminali e' gestito secondo le modalita' del  programma  di  ricerca
sulla terapia dei tumori di cui all'articolo 5 del  decreto-legge  30
ottobre 1987, n. 443, convertito, con modificazioni, dalla  legge  29
dicembre 1987, n. 531. 
  7. Per consentire all'Istituto superiore di sanita' di fare fronte,
con i propri dipendenti, ai compiti inerenti il  coordinamento  delle
attivita'  di  ricerca  per  la  tutela  della  salute  pubblica,  la
sorveglianza dei fattori critici che incidono sulla  salute,  nonche'
la gestione dei registri nazionali, e' autorizzato lo stanziamento di
lire 15 miliardi per gli anni 2001 e 2002. ((62)) 
  8. Al fine di potenziare l'azione di  monitoraggio  e  sorveglianza
dei  coadiutori  veterinari  sul  territorio  nazionale   a   seguito
dell'epidemia di "lingua blu" sulla specie ovina  e'  autorizzato  lo
stanziamento di lire 3 miliardi per ciascuno degli anni 2001 e 2002. 
  9. Al  fine  di  garantire  l'erogazione,  da  parte  del  Servizio
sanitario  nazionale,  di  medicinali   essenziali   non   altrimenti
reperibili, tenuto conto dei  compiti  attribuiti  allo  Stabilimento
chimico-farmaceutico militare, il Ministro della sanita', di concerto
con il Ministro della difesa, emana, entro  il  30  giugno  2001,  un
decreto che stabilisce le modalita'  e  le  procedure  connesse  alla
produzione, all'autorizzazione all'immissione  in  commercio  e  alla
distribuzione  dei  medicinali  predetti.  Al   finanziamento   delle
attivita' necessarie al conseguimento  degli  obbiettivi  di  cui  al
presente comma, quantificato in  5  miliardi  di  lire,  si  provvede
mediante l'utilizzazione di quota parte degli introiti delle  tariffe
per le domande di autorizzazione all'immissione in commercio previste
dal decreto legislativo 18 febbraio 1997, n. 44. 
  10.  Le  specifiche  tecniche,  le  progettazioni  e  le  procedure
finalizzate  alla  realizzazione  della  tessera  sanitaria  di   cui
all'articolo 59, comma 50, lettera i), della legge 27 dicembre  1997,
n. 449, sono utilizzate ai fini  della  predisposizione  della  carta
d'identita' elettronica con le opzioni di carattere sanitario di  cui
all'articolo 2, comma 10, della legge  15  maggio  1997,  n.  127,  e
successive modificazioni. Sono conseguentemente  abrogati  l'articolo
59, comma 50, lettera i), della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e  il
comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge 28 dicembre 1998,  n.  450,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999, n. 39. 
  11. Al fine di provvedere al finanziamento degli interventi di  cui
ai commi precedenti, ad eccezione del comma  9,  sono  utilizzate  le
disponibilita'   di   cui   all'autorizzazione   di   spesa    recata
dall'articolo 2, comma 1, penultimo  periodo,  del  decreto-legge  28
dicembre 1998, n. 450, convertito, con modificazioni, dalla legge  26
febbraio 1999, n. 39. 
  12. I benefici di cui all'articolo 7 della legge 14  ottobre  1999,
n. 362, previsti per i dipendenti non appartenenti al ruolo sanitario
di livello dirigenziale del  Ministero  della  sanita',  sono  estesi
anche al personale in servizio presso l'Istituto superiore di sanita'
e l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del  lavoro.
Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si fa  fronte
con le  economie  di  gestione  e  le  quote  delle  entrate  di  cui
all'articolo 5, comma 12, della  legge  29  dicembre  1990,  n.  407,
dell'Istituto superiore di sanita' e dell'Istituto superiore  per  la
prevenzione e la sicurezza del lavoro, di  rispettiva  pertinenza,  a
valere dall'esercizio 2000. 
  13. Per le attrezzature dei centri  di  riferimento  interregionali
per i trapianti e' autorizzata la spesa di lire 10 miliardi annue per
gli anni 2001 e  2002;  le  somme  sono  suddivise  con  decreto  del
Ministro della sanita' in proporzione ai rispettivi bacini di utenza. 
  14. A  decorrere  dal  1°  gennaio  2001  le  disposizioni  di  cui
all'articolo 14 della legge 30 aprile  1962,  n.  283,  e  successive
modificazioni, e agli articoli  37,  39,  40  e  41  del  regolamento
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo  1980,
n. 327, non si applicano al personale saltuariamente impiegato  dagli
organizzatori di sagre, fiere e manifestazioni a carattere religioso,
benefico o politico. 
  15. Con decreto del Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e  della
programmazione economica, di concerto con il Ministro della  sanita',
al Ministero della sanita' e' attribuita, per l'anno 2001,  la  somma
di lire 3 miliardi, per il finanziamento di un  programma  di  tutela
sanitaria dei consumatori, concernente: 
    a) indagini dell'Istituto  superiore  di  sanita'  in  merito  ad
eventuali effetti cumulativi sull'organismo  umano,  derivanti  dalle
sinergie tra diverse sostanze attive  dei  prodotti  fitosanitari,  a
causa della presenza simultanea di residui di  due  o  piu'  sostanze
attive in uno stesso alimento o bevanda, con particolare  riferimento
agli alimenti destinati alla prima infanzia, di cui all'articolo  17,
comma 4, lettera c), del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194; 
    b) indagini, coordinate dall'Istituto superiore  di  sanita',  in
merito ad eventuali effetti derivanti dall'utilizzazione dei prodotti
fitosanitari sulla salute degli operatori e  della  popolazione,  con
particolare riferimento alla fascia  di  eta'  compresa  tra  zero  e
diciotto anni, a  seguito  dell'esposizione  a  residui  di  sostanze
attive di prodotti  fitosanitari  negli  alimenti,  nelle  bevande  e
nell'ambiente, di cui all'articolo  17,  comma  4,  lettera  a),  del
decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194; 
    c) la valutazione del rischio di esposizione della popolazione  a
quantita', superiori alla dose giornaliera  accettabile,  di  residui
negli alimenti  o  nelle  bevande  di  sostanze  attive  di  prodotti
fitosanitari, o di eventuali loro metaboliti, impurezze o prodotti di
degradazione o di reazione, tenuto conto della  vulnerabilita'  della
popolazione differenziata per diverse fasce di eta' e con particolare
riferimento alla fascia di eta' compresa tra zero e diciotto anni; 
    d) la pubblicazione dei risultati degli studi di cui alle lettere
a), b), e c), quale base scientifica  per  iniziative  del  Ministero
della sanita' finalizzate a una corretta informazione degli operatori
e dei consumatori nonche' ad incentivare i produttori agricoli  e  le
industrie alimentari ad intraprendere iniziative di informazione  dei
consumatori in merito ai  trattamenti  con  i  prodotti  fitosanitari
subiti dagli alimenti prima della loro immissione in commercio  e  ai
residui di prodotti fitosanitari negli alimenti immessi in commercio. 
  16. Il termine di cui  all'articolo  8-septies,  comma  1,  secondo
periodo,  del  decreto  legislativo  30  dicembre  1992,  n.  502,  e
successive  modificazioni,  per  la   erogabilita'   di   prestazioni
sanitarie in regime di  assistenza  indiretta,  e'  prorogato  al  31
dicembre  2001  con  l'esclusione  delle  prestazioni   assistenziali
erogate in regime di attivita' libero-professionale extramuraria. 
  17. Per l'attivazione o la realizzazione  delle  strutture  di  cui
all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n.  450,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1999,  n.  39,
le regioni possono stipulare convenzioni con istituzioni e  organismi
a  scopo  non  lucrativo  che  dispongano   di   strutture   dedicate
all'assistenza  palliativa  e  di  supporto  prioritariamente  per  i
pazienti   affetti   da   patologia   neoplastica   terminale.   Alla
assegnazione delle  risorse  finanziarie  previste  dal  decreto  del
Ministro della sanita' 28 settembre 1999, pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 55 del  7  marzo  2000,  in  applicazione  del  predetto
decreto-legge n. 450 del 1998, convertito, con  modificazioni,  dalla
citata legge n. 39 del 1999, sono ammessi anche i progetti presentati
da istituzioni  e  organismi  a  scopo  non  lucrativo  che  svolgono
attivita' nel settore dell'assistenza sanitaria e socio-sanitaria. In
entrambi i casi,  i  finanziamenti  assegnati  alle  regioni  possono
essere  finalizzati  alla  realizzazione,  alla  ristrutturazione   e
all'adeguamento di strutture con vincolo di destinazione  trentennale
agli scopi di cui al primo periodo. 
 
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AGGIORNAMENTO (13) 
  La L. 28 dicembre 2001, n. 448 ha disposto (con l'art. 52, comma 8)
che "L'autorizzazione di spesa prevista per l'anno 2002 dall'articolo
92, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e' soppressa e  il
relativo importo costituisce economia di bilancio". 
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AGGIORNAMENTO (62) 
  Il D.L. 30 dicembre 2009,  n.  194,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 26 febbraio 2010, n. 25, ha disposto (con l'art. 6, comma 7)
che  "Il  termine  per  lo  svolgimento  delle   attivita'   di   cui
all'articolo 92, comma 7, della legge 23 dicembre 2000,  n.  388,  e'
prorogato al 31 dicembre 2010".