LEGGE 29 dicembre 1990, n. 407

Disposizioni diverse per l'attuazione della manovra di finanza pubblica 1991-1993.

note: Entrata in vigore della legge: 15-1-1991 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2014)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 1-1-1995
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 5 
                (Norme relative al settore sanitario) 
 
  1. Dal  1  febbraio  1991  decadono  i  provvedimenti  disposti  in
applicazione degli  istituti  normativi  ed  economici  di  cui  agli
articoli 15, 17, 18, da 66 a 73, 80, 81,  82  e  da  101  a  108  del
decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270; dalla
stessa data si applicano, anche nelle more  della  pubblicazione  del
decreto  del  Presidente   della   Repubblica   di   recepimento,   i
corrispondenti istituti previsti dal  nuovo  accordo  di  lavoro.  Le
regioni e le province autonome provvedono ad applicare  gli  istituti
stessi limitatamente a situazioni di inderogabili esigenze operative. 
Il Ministero della sanita', sentita la Conferenza  permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e
di Bolzano,  al  cui  parere  puo'  non  conformarsi  solo  con  atto
motivato,  ridetermina  gli  standard  di  personale   del   Servizio
sanitario nazionale, avuto riguardo alle previsioni del nuovo accordo
di lavoro in ordine agli incrementi del  debito  orario  individuale,
all'impiego di  nuove  figure  professionali  e  alla  necessita'  di
graduare l'attuazione del decreto  in  rapporto  alle  disponibilita'
finanziarie. 
  2. La spesa per acquisti di beni e servizi nell'anno 1991 non  puo'
superare dell'11 per cento la spesa effettiva di competenza dell'anno
1989. A decorrere dalla data di  entrata  in  vigore  della  presente
legge, le banche tesoriere delle unita' sanitarie  locali,  trascorso
il tempo di latenza previsto  dai  contratti  di  fornitura  o  dalle
convenzioni, sono autorizzate a pagare i  debiti  certi,  liquidi  ed
esigibili derivanti  da  formale  impegno  assunto  sui  capitoli  di
bilancio di previsione ed entro la concorrenza dello stanziamento dei
capitoli stessi. Con decreto del Ministro della sanita', di  concerto
con il Ministro del tesoro, sono definite le procedure amministrative
conseguenti. 
  3. A decorrere dal 1 gennaio 1991 e' abrogata  la  lettera  a)  del
comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 25 novembre 1989,  n.  382,
convertito, con modificazioni, dalla legge 25  gennaio  1990,  n.  8.
Dalla medesima data perdono di efficacia le relative attestazioni  di
esenzione rilasciate dai comuni. Il Ministro della sanita', anche  in
deroga a precedenti disposizioni legislative, sentite le  Commissioni
parlamentari competenti per materia,  ridetermina,  trascorsi  trenta
giorni dalla richiesta di parere, le  forme  morbose  in  riferimento
alle  patologie  croniche   ed   acute,   che   incidono   gravemente
sull'autosufficienza e la qualita' della vita, e le modalita' per  il
riconoscimento, che danno diritto alla esenzione dal pagamento  delle
quote  di  partecipazione  alla   spesa   sanitaria.   Le   esenzioni
riconosciute ai sensi del presente comma operano  limitatamente  alle
prestazioni correlate alle specifiche patologie. ((  Sono  esenti  da
ticket  tutte  le  prestazioni  di  diagnostica  strumentale   e   di
laboratorio e le prestazioni specialistiche in  corso  di  gravidanza
fruite presso  le  strutture  sanitarie  pubbliche,  convenzionate  o
accreditate dal Servizio sanitario nazionale, secondo  il  protocollo
diagnostico predisposto nel decreto del  Ministro  della  sanita'  14
aprile 1984, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del 30 aprile
1984. )) (9) ((12)) 
  4.  Il  limite  massimo  di   partecipazione   per   ogni   ricetta
farmaceutica e' elevato a lire 40.000. La quota fissa per ricetta  e'
determinata in lire 1.500 per ogni singolo prezzo  ad  eccezione  dei
farmaci di  cui  all'articolo  10,  comma  2,  del  decreto-legge  12
settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
novembre 1983, n. 638. Per  i  prodotti  a  base  di  antibiotici  in
confezione monodose e per i  prodotti  in  fleboclisi  in  confezione
monodose, la quota fissa per ricetta e' determinata in lire 1.000 per
ogni pezzo. Tale quota e' dovuta da  tutti  i  cittadini,  esclusi  i
pensionati esenti  dalla  partecipazione  alla  spesa  sanitaria  per
motivi di reddito. PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 30  DICEMBRE  1991,  N.
412. (4) 
  5. Il Comitato interministeriale prezzi e' autorizzato a provvedere
alla revisione generale dei prezzi dei farmaci a basso costo  fino  a
lire 15.000, di comprovata efficacia terapeutica. 
  6. La accertata prescrizione a carico di un soggetto esente di  una
prestazione destinata ad un assistito non esente  comporta  l'obbligo
di segnalazione all'autorita' giudiziaria.  Fatti  comunque  salvi  i
provvedimenti di natura penale in applicazione dell'articolo 640  del
codice penale, tale circostanza comporta per l'assistito la decadenza
dall'esenzione  e  per  il  medico  la   sospensione   del   rapporto
convenzionale per un periodo non inferiore a sei mesi. La sanzione e'
comminata a norma dell'articolo 38 dell'accordo  reso  esecutivo  con
decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1987, n. 289, previa
contestazione degli addebiti e audizione  del  medico  interessato  e
comunque entro trenta giorni dalla notifica della contestazione. 
  7. Il Ministro della sanita' procede,  con  proprio  decreto,  alla
revisione del decreto 30  aprile  1990,  pubblicato  nel  supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.  125  del  31  maggio  1990,  di
approvazione   del    nomenclatore    tariffario    delle    protesi,
rideterminando la tipologia di quelle concedibili, le condizioni e il
tempo minimo di  rinnovo.  Dalla  data  di  emanazione  del  predetto
decreto, e' vietata l'erogazione di prestazioni protesiche diverse da
quelle contemplate nel nomenclatore tariffario con oneri a carico del
fondo sanitario nazionale. Dalla data  di  entrata  in  vigore  della
presente legge e' soppressa a carico del  fondo  sanitario  nazionale
ogni forma di assistenza economica che non sia espressamente prevista
da leggi dello Stato. 
  8. Con proprio  decreto  il  Ministro  della  sanita',  sentito  il
Consiglio  superiore  di  sanita',   procede   alla   revisione   del
nomenclatore tariffario delle prestazioni specialistiche erogabili  a
carico  del  Servizio  sanitario  nazionale,  avuto   riguardo   alla
necessita' di individuare le  prestazioni  tecnologicamente  superate
nonche' quelle il cui  costo  tariffario  risulta  eccedente  l'onere
economico della prestazione stessa e  determinando,  in  luogo  delle
prestazioni   genericamente   formulate,   le   singole   prestazioni
erogabili.  Il  mancato  ritiro  del  referto  entro  trenta   giorni
dall'effettuazione   della   prestazione    specialistica    comporta
l'addebito all'assistito dell'intero costo della prestazione fruita. 
  9. Il Ministro della sanita', sentita la Conferenza permanente  per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di  Trento
e di  Bolzano,  determina  lo  schema  tipo  di  convenzione  per  le
istituzioni sanitarie di cui all'articolo 44 della legge 23  dicembre
1978, n. 833, che  deve  ispirarsi  al  principio  del  rapporto  tra
entita' variabile delle tariffe e quantita' annuale delle prestazioni
effettuate. Per quanto  concerne  tutte  le  convenzioni,  il  numero
massimo  di  prestazioni  riconoscibili  ai  fini  del  pagamento  va
predeterminato con riferimento  alle  dotazioni  di  personale  e  di
attrezzature possedute e documentate. Dal 1991, nei rapporti  con  le
case di cura, viene introdotto, a partire dalle patologie acute  piu'
ricorrenti, il criterio di  pagamento  dei  ricoveri  a  giornate  di
degenza predeterminate. 
  10.  All'interno  di  tutti  gli   ospedali   e   delle   strutture
ambulatoriali a gestione diretta  e  convenzionata  obbligatoriamente
sono  riservati  spazi  adeguati   per   l'esercizio   della   libera
professione intramuraria e posti letto per la istituzione di camere a
pagamento. 
  11. Limitatamente all'esercizio finanziario 1991 le  somme  di  cui
alle lettere b), c) ed e) del  primo  comma  dell'articolo  69  della
legge  23  dicembre  1978,  n.  833,  sono  trattenute  dalle  unita'
sanitarie locali, dalle regioni e dalle province autonome per  essere
totalmente utilizzate ad  integrazione  del  finanziamento  di  parte
corrente. 
  12. Con decreto del  Ministro  della  sanita',  da  emanarsi  entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della  presente  legge,
sono fissati le tariffe e i  diritti  spettanti  al  Ministero  della
sanita', all'Istituto superiore di sanita' e  all'Istituto  superiore
per la prevenzione e la sicurezza del lavoro, per prestazioni rese  a
richiesta e ad utilita' di soggetti interessati,  tenendo  conto  del
costo reale dei servizi resi e del valore economico delle  operazioni
di riferimento; le relative entrate sono utilizzate per le  attivita'
di controllo, di programmazione,  di  informazione  e  di  educazione
sanitaria del Ministero della  sanita'  e  degli  Istituti  superiori
predetti. 
  13. A decorrere  dal  1  gennaio  1991  la  misura  del  contributo
previsto dall'articolo 31, comma 14, della legge 28 febbraio 1986, n. 
41, e' elevata al 4,20 per cento. Dal periodo di paga in corso  al  1
gennaio  1991,  l'aliquota  dello  0,20  per  cento  a   carico   del
lavoratore, prevista dall'articolo  31,  comma  15,  della  legge  28
febbraio 1986, n. 41, e' elevata allo 0,40 per  cento.  Dalla  stessa
data sui trattamenti pensionistici di importo annuo lordo superiore a
18 milioni di lire si applica a carico  del  pensionati,  sull'intero
trattamento percepito, il contributo per le prestazioni del  Servizio
sanitario  nazionale  nelle  stesse  misure  previste  a  carico  dei
lavoratori dipendenti. 
  14. A decorrere dal 1 gennaio 1991, nei confronti degli  artigiani,
degli esercenti attivita' commerciali  e  loro  rispettivi  familiari
coadiutori, e dei liberi professionisti, si intende  applicabile,  ai
fini della determinazione del contributo dovuto  per  le  prestazioni
del Servizio sanitario nazionale, il medesimo limite  di  reddito  di
cui all'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233. Per i
coltivatori diretti, mezzadri e coloni e rispettivi concedenti e  per
ciascun componente attivo dei rispettivi nuclei familiari si  applica
quello determinato ai sensi dell'articolo 7 della medesima  legge  n.
233 del 1990. (5) 
    
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AGGIORNAMENTO (4) 
  La L. 30 dicembre 1991, n. 412 ha disposto (con l'art. 4, comma  4)
che "il limite massimo di partecipazione alla spesa  per  prestazioni
specialistiche e di diagnostica strumentale e di  laboratorio  e  per
prestazioni di medicina fisica e di riabilitazione e' fissato in lire
70.000   per   prescrizioni   contemporanee   di   ciascuna    branca
specialistica oltre  al  pagamento  della  quota  fissa  per  singola
ricetta". 
    
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AGGIORNAMENTO (5) 
  La Corte Costituzionale, con sentenza 1-8 giugno 1992, n.  256  (in
G.U.  1a  s.s.  17/6/1992,  n.  26)  ha  dichiarato  l'illegittimita'
costituzionale del comma 14 del presente  articolo  "nella  parte  in
cui, nella determinazione del  contributo  dovuto  dai  soggetti  ivi
contemplati al primo alinea, non e' consentita prova contraria di  un
minore effettivo imponibile" e per  effetto  dell'art.  27  legge  11
marzo 1953, n. 87, "nella parte in cui, per gli  altri  soggetti  ivi
contemplati (coltivatori diretti,  mezzadri  e  coloni  e  rispettivi
concedenti, nonche' per  ciascun  componente  attivo  dei  rispettivi
nuclei  familiari)  non  e'  consentita,  nella  determinazione   del
contributo  dovuto,  prova   contraria   di   un   effettivo   minore
imponibile". 
    
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AGGIORNAMENTO (9) 
  La L. 24 dicembre 1993, n. 537 ha disposto (con l'art. 8, comma 16)
che sono esenti le prestazioni diagnostiche  e  terapeutiche  di  cui
all'ultimo periodo del comma 3 del presente articolo. 
    
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AGGIORNAMENTO (12) 
  La L. 23 dicembre 1994, n. 724 ha disposto  (con  l'art.  1,  comma
16-bis) che sono esenti le prestazioni diagnostiche e terapeutiche di
cui all'ultimo periodo del comma 3 del presente articolo.