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LEGGE 23 dicembre 1978, n. 833

Istituzione del servizio sanitario nazionale.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/05/2010)
Testo in vigore dal:  29-12-1983
aggiornamenti all'articolo

Art. 69

(Entrate del fondo sanitario nazionale)


A decorrere dal 1 gennaio 1979, in relazione a quanto disposto negli articoli 51 e 52, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato:
a) i contributi assicurativi di cui all'articolo 76;
b) le somme già destinate in via diretta e indiretta dalle regioni, dalle province, dai comuni e loro consorzi, nonché da altri enti pubblici al finanziamento delle funzioni esercitate in materia sanitaria, in misura non inferiore a quelle accertate nell'anno 1977 maggiorate del 14 per cento; (11) (15)
((16))

c) i proventi ed i redditi netti derivanti dal patrimonio trasferito ai comuni per le unità sanitarie locali;
((16))

d) gli avanzi annuali delle gestioni dell'assicurazione contro la tubercolosi gestite dall'INPS e da altri enti mutuo-previdenziali;
((16))

e) i proventi derivanti da attività a pagamento svolte dalle unità sanitarie locali e dai presidi sanitari ad esse collegati, nonché da recuperi, anche a titolo di rivalsa.
Le somme di cui alla lettera b) possono essere trattenute, a compensazione, sui trasferimenti di fondi dello Stato a favore degli enti ivi indicati.
Sono altresì versate all'entrata del bilancio dello Stato i proventi ed i redditi netti derivanti, per l'anno 1979, dal patrimonio degli enti ospedalieri e degli enti, casse, servizi e gestioni autonome in liquidazione, di cui all'articolo 12-bis del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito nella legge 17 agosto 1974, n. 386.
I versamenti al bilancio dello Stato devono essere effettuati: per i contributi assicurativi di cui alla lettera a) entro i termini previsti dall'articolo 24 della legge finanziaria per le somme di cui alla lettera b) entro 15 giorni dal termine di ogni trimestre nella misura di 3/12 dello stanziamento di bilancio; per i proventi ed i redditi di cui alle lettere c) ed e) nonché di quelli di cui al terzo comma entro 15 giorni dalla fine di ogni trimestre; per gli avanzi di cui alla lettera d) entro 15 giorni dall'approvazione dei bilanci consuntivi della gestione.
Alla riscossione delle somme dovute ai sensi del presente articolo e non versate allo Stato nei termini previsti, nonché ai relativi interessi di mora, provvede l'Intendenza di finanza, secondo le disposizioni del testo unico 14 aprile 1910, n. 639, relativo alla procedura coattiva per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.
Cessano di avere vigore, con effetto dal 1 gennaio 1979, le norme che prevedono la concessione di contributi dello Stato ad enti, organismi e gestioni il cui finanziamento è previsto dalla presente legge. (15)
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AGGIORNAMENTO (11)
Il D.L. 25 gennaio 1982, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla L. 25 marzo 1982, n. 98 (in G.U. 27/03/1982, n. 85) ha disposto (con l'art. 1, comma 6)che: "Per il 1982, il versamento al bilancio dello Stato previsto a carico dell'INPS e dell'INAIL dall'articolo 69, primo comma, lettera b), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, è elevato dal 16 per cento rispetto a quello previsto per il 1981 dal secondo comma dell'articolo 8-ter del decreto-legge 30 aprile 1981, n. 168, convertito nella legge 27 giugno 1981, n. 331".
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AGGIORNAMENTO (15)
Il D.L. 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 novembre 1983, n. 638 (in G.U. 11/11/1983, n. 310) ha disposto (con l'art. 13, comma 2) che: "Per l'anno 1983 il versamento al bilancio dello Stato previsto a carico dell'INPS e dell'INAIL dall'articolo 69, lettera b), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, è elevato del 13 per cento rispetto a quello previsto per 1982 dall'articolo 1 del decreto-legge 25 gennaio 1982, n. 16, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1982, n. 98".
Lo stesso D.L. (con l'art. 15, comma 5) ha, inoltre, disposto che: "In deroga all'articolo 69 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nonché le unità sanitarie locali sono autorizzate a trattenere le somme di cui alle lettere b), c) ed e) del medesimo articolo per gli anni 1983 e precedenti. Le predette somme sono utilizzate per le quote fino al 31 dicembre 1982 a copertura degli eventuali disavanzi d'esercizio sul fondo sanitario e per il 1983, nel limite della metà, ad integrazione dello stanziamento di competenza, per la provvista di apparecchiature ed attrezzature tecniche e scientifiche, nell'ambito del piano triennale di investimenti previsto dal bilancio pluriennale dello Stato. Restano acquisiti al bilancio dello Stato i versamenti effettuati precedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto".
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AGGIORNAMENTO (16)
La L. 27 dicembre 1983, n. 730, ha disposto (con l'art. 25, comma 2) che: "A modifica di quanto previsto dall'articolo 69 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, le somme di cui alle lettere b), c) ed e) del primo comma dello stesso articolo sono trattenute dalle unità sanitarie locali, dalle regioni e province autonome e sono utilizzate per il 50 per cento ad integrazione del finanziamento di parte corrente e per il 50 per cento per l'acquisto di attrezzature in conto capitale".