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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 maggio 1987, n. 270

Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo sindacale, per il triennio 1985-1987, relativa al comparto del personale dipendente del Servizio sanitario nazionale.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/12/1990)
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Testo in vigore dal:  12-7-1987

Art. 66

Tipologia e finalità dell'istituto
1. L'istituto di incentivazione della produttività deve tendere ad incrementare la economicità e qualità delle prestazioni rese, in funzione del grado di conseguimento degli obiettivi prefissati al fine di migliorare la qualità dell'assistenza.
2. Il meccanismo di incentivazione, per sua natura, a regime dovrà essere organizzato su base budgettaria con un fondo di dotazione e riscontri di tipo funzionale e contabile.
3. Per l'arco di vigenza dell'accordo collettivo 1986/1988 recepito dal presente decreto a decorrere dalla data di entrata in vigore dello stesso, si ridefinisce la disciplina vigente quale fase di evoluzione verso il futuro sistema "per obiettivi", con gli opportuni e specifici adattamenti riferiti alle due aree negoziali di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68.
4. L'attivazione dell'istituto resta subordinata al conseguimento dei seguenti obiettivi validi su tutto il territorio nazionale, nei servizi di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione:
a) deve mantenersi o migliorarsi il rapporto fra prestazioni rese in normale orario di lavoro e prestazioni rese in plus-orario secondo le rilevazioni effettuate nel triennio 1984-1986;
b) la gestione dell'istituto deve tendere a migliorare alcuni indici di produttività complessivi;
c) deve concretizzarsi una razionale distribuzione territoriale delle prestazioni utilizzando l'attività resa in plus-orario, oltre alla sede di assegnazione, anche nei presidi territoriali (distretti, centri di prenotazione, consultori, ecc.) e nei presidi multizonali.
5. Tali obiettivi costituiscono vincoli per l'accordo decentrato a livello regionale che traccerà altresì le linee generali dei programmi, gli schemi dei piani di lavoro ed i criteri delle verifiche in campo. Non dovrà comunque verificarsi, a livello di unità sanitarie locali, un incremento della spesa complessiva derivante dalla quota pro-capite media per assistito secondo le rilevazioni del triennio 1984-1986. Ogni semestre dovranno essere verificati con le organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo recepito dal presente decreto gli aspetti tendenziali dell'applicazione dell'istituto in ordine al conseguimento degli obiettivi che costituiscono la condizione per l'attribuzione dei compensi.
6. Pertanto il nuovo processo è così articolato:
I) incentivazione ex artt. 59 e segg. decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 348;
II) produttività "per obiettivi".
Note agli articoli 66, 69, 71, 101, 104, 106:
- Il testo degli articoli da 59 a 64 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 348 pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 197 del 20 luglio 1983 recante: "Norme risultanti dalla disciplina prevista dagli accordi per il trattamento economico del personale delle unità sanitarie locali", è il seguente:
"Art. 59 (Finalità dell'istituto). - Le parti convengono che nel sistema sanitario va avviata una sostanziale trasformazione dei sistemi di analizzazione delle risorse che comportino un pieno utilizzo e valorizzazione dei servizi sanitari pubblici.
A tal fine è necessaria una diversa organizzazione del lavoro che agendo nel senso indicato dalla legge n. 833/78, renda esplicita l'unicità operativa nelle varie sedi e strutture dell'U.S.L., la interdisciplinarietà dell'intervento secondo le diverse valenze professionali, la valorizzazione delle qualità del livello delle prestazioni fornite dalle strutture pubbliche.
Pertanto le parti convengono sulla necessità di individuare incentivi alla produttività ereditata dal sistema sanitario preriforma e sulla necessità di individuare incentivi alla produttività che si relazionino direttamente ad uno sviluppo qualitativo dei servizi nel loro complesso, ad una maggiore disponibilità nei confronti della utenza, ad una riconversione reale della spesa storica.
A tal fine nel quadro di una ricerca di un più ampio contributo del personale dipendente le parti convengono di definire per le aree della diagnosi e cura ambulatoriale, igienico-organizzativa, preventiva e del territorio, un istituto di incentivazione alla produttività quale ridefinizione dell'ex istituto delle compartecipazioni secondo le linee organizzative che seguono".
"Art. 60 (Attivazione dell'istituto delle incentivazioni). - Ferme restando le quote effettivamente erogate nel 1982 a titolo di ex compartecipazioni, le regioni, per la concreta attivazione dell'istituto di incentivazione della produttività di cui all'articolo precedente, nella attribuzione alle U.S.L. delle quote di competenza del Fondo sanitario nazionale, dovranno comunque vincolare all'attività di incentivazione stessa una quota minima, al fine di quantificare un fondo non inferiore al 10 per cento della spesa complessiva risultante a rendicontazione 1982 per l'ex istituto delle compartecipazioni e per l'attività specialistica convenzionata esterna.
Nell'ambito di ciascuna U.S.L. tale fondo può essere ulteriormente aumentato nella stessa misura in cui diminuisce la spesa sopportata dall'U.S.L. stessa per attività erogate in regime convenzionato esterno sulla base dei dati risultanti dalle rendicontazioni trimestrali.
Previo accordo-quadro regionale, le UU.SS.LL. converranno con le organizzazioni sindacali e di categoria maggiormente rappresentative in campo nazionale l'articolazione di detta attività in modo da garantire maggiori spazi anche temporali di prestazione di servizi all'utenza in una logica di dovuta risposta ad effettive necessità.
La maggior disponibilità, così determinata, deve essere opportunamente utilizzata attraverso una corretta canalizzazione della domanda. Questa deve avvenire mediante una adeguata informazione delle reali disponibilità della struttura pubblica e la conseguente piena utilizzazione delle disponibilità accertate, a mezzo di una attivazione delle strutture della U.S.L. a questo processo deputate".
"Art. 61 (Valutazione della produttivita). - Fermo restando l'obbligo dell'attività ambulatoriale da prestarsi nel normale orario di servizio, viene valutata come produttività aggiuntiva la quota parte delle prestazioni complessive prodotte dall'equipe in plus orario, in rapporto proporzionale a quanto effettuato nell'orario ordinario o secondo altre modalità operative che comportino un incremento di impegno dei componenti dell'equipe stessa.
Detta attività viene organizzata attraverso la predisposizione di orari o turni che garantiscano un'equa rotazione di tutto il personale sanitario in modo da assicurare la presenza di tutti i componenti dell'equipe, ognuno nell'ambito delle rispettive attribuzioni e delle rispettive posizioni funzionali, nonché l'espletamento dell'attività stessa in tutti i giorni feriali.
Ai fini del computo economico del presente istituto il numero delle prestazioni effettuate secondo le predette modalità e soggette a tale valutazione non può eccedere nei servizi di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione il 50% del volume complessivo - compresa l'attività svolta in favore dei pazienti ricoverati - di attività dell'unità operativa tenendo anche conto dell'attività lavorativa prestata per altri istituti contrattuali.
Fino al raggiungimento del predetto 50% (vedi tabella A allegata) le prestazioni effettuate sono considerate tutte utili ai fini della determinazione dei tetti consentiti e concordati.
Per le attività ambulatoriali svolte da equipes operanti in unità operative con posti letto l'attività di maggiore produttività rivolta ai non ricoverati verrà valutata sulla base delle prestazioni effettivamente erogate in plus orario senza le limitazioni di cui ai commi precedenti.
Al fine di determinare una base omogenea degli incrementi di produttività realizzati nei servizi o strutture per i quali non era previsto l'ex istituto delle compartecipazioni di derivazione ospedaliera, viene convenzionalmente stabilito di prendere a base come normale indice di produttività l'attività effettivamente svolta e documentata attraverso apposite rilevazioni statistiche nell'anno 1982 o in carenza di rilevazioni per tale anno, quelle relative all'anno 1981.
Gli incrementi di produttività realizzati nell'anno 1983, e seguenti, che non derivino da aumenti di organico, vengono valutati con le modalità generali che disciplinano l'istituto ai fini dell'attribuzione dei corrispettivi economici al personale interessato, fermo restando l'obbligo dell'effettiva e proporzionale prestazione di plus orario.
Le somme dovute da enti e da privati per prestazioni richieste al S.S.N. ed effettuate in plus orario da personale medico dipendente non comprese nei compiti di istituto, entrano a far parte del fondo per l'incentivo della produttività.
Le voci sono previste nell'apposito tariffario di cui al successivo art. 62.

TABELLA A
Attività per interni Attività per esterni Quota da attribuire al personale
50% 50% 100,00%
49% 51% 98,00%
48% 52% 96,15%
47% 53% 94,33%
46% 54% 92,59%
45% 55% 90,90%
44% 56% 89,28%
43% 57% 87,71%
42% 58% 86,20%
41% 59% 84,74%
40% 60% 83,33%
39% 61% 81,96%
38% 62% 80,64%
37% 63% 79,36%
36% 64% 78,12%
35% 65% 76,92%
34% 66% 75,75%
33% 67% 74,62%
32% 68% 73,52%
31% 69% 72,46%
30% 70% 71,42%
29% 71% 70,42%
28% 72% 69,44%
27% 73% 68,49%
26% 74% 67,56%
25% 75% 66,66%
24% 76% 65,78%
23% 77% 64,93%
22% 78% 64,10%
21% 79% 63,29%
20% 80% 62,50%
19% 81% 61,72%
18% 82% 60,97%
17% 83% 60,24%
16% 84% 59,52%
15% 85% 58,82%
14% 86% 58,13%
13% 87% 57,47%
12% 88% 56,81%
11% 89% 56,17%
10% 90% 55,55%
9% 91% 54,94%
8% 92% 54,34%
7% 93% 53,76%
6% 94% 53,19%
5% 95% 52,63%
4% 96% 52,08%
3% 97% 51,54%
2% 98% 51,02%
1% 99% 50,50%


"Art. 62 (Modalità e criteri per la fissazione delle tariffe). - La determinazione delle competenze spettanti al personale per le singole prestazioni viene definita con un tariffario unico nazionale che costituisce parte integrante dell'accordo nazionale unico per il personale del Servizio sanitario nazionale.
La formulazione del tariffario dovrà, per ogni prestazione, indicare esclusivamente le competenze da attribuire all'equipe, con particolare rivalutazione della visita medica specialistica e delle prestazioni non contemplate o non sufficientemente valutate nel precedente tariffario.
La determinazione del nuovo tariffario deve avvenire tenendo ferme, con riferimento al valore delle prestazioni effettuate in convenzionata ambulatoriale esterna alla data di decorrenza del presente accordo, le seguenti percentuali di abbattimento sull'accordo nazionale unico del personale ospedaliero del 24 giugno 1980:

gruppo a. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78,3% gruppo b. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65,7% gruppo c. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64,8% gruppo d. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59,4% gruppo e1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13,5% gruppo e2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22,5%".

Art. 63 (Modalità di ripartizione del fondo di incentivazione). - Le competenze spettanti al personale, articolate per settori a seconda della diversa incidenza professionale degli operatori necessaria alla realizzazione delle prestazioni, saranno ripartite secondo lo schema seguente:
A) medici;
B) personale sanitario dell'unità operativa che concorre alla prestazione, ivi compreso il personale tecnico addetto ai servizi di prevenzione e vigilanza igienica;
C) restante personale.
Le prestazioni specialistiche vengono suddivise nei seguenti gruppi per ciascuno dei quali si indicano le percentuali di scomposizione dei valori delle stesse da attribuire alle varie categorie di personale:
A B C Tot.
1) prestazioni di radiologia 70 18 12 100
2) prestazioni di laboratorio 65 23 12 100
3) visite e/o interventi specialistici delle varie attività di servizio 85 10 5 100


Le competenze attribuite al personale medico (A) saranno suddivise come segue: all'equipe medica che ha reso la prestazione il 50%, al restante personale medico il 50%.
Il 50% della quota parte spettante ai medici è ripartita all'interno dell'equipe che ha effettuato la prestazione.
Il 50% rimanente costituisce il fondo comune dei medici.
Sia la quota afferente all'equipe (50%) che la quota costituente il fondo comune (50%) vanno ripartite fra i medici delle strutture ove sia attivato l'istituto di incentivazione della produttività nelle seguenti proporzioni:

assistenti. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 aiuti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,4 primari ed equiparati . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,8
mantenendo il rapporto 314 tra tempo definito e tempo pieno; le somme spettanti a ciascun medico dalla ripartizione del fondo comune, che concorrono al raggiungimento del tetto retributivo, sono ripartite come segue: assistente 1; aiuto 1,1; primario 1,2.
La partecipazione alla ripartizione del fondo comune comporta la prestazione del plus orario con le modalità appresso indicate e articolato sulla base di accordi locali.
Al fondo comune dei medici afferiscono le somme di competenza individuate eccedenti il tetto retributivo.
Il personale infermieristico, che svolge effettivamente attività infermieristica in unità operative e il personale di cui alla tabella H del ruolo sanitario di cui allegato 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 761/79, ove sia stato attivato l'istituto, non già inserito in unità operative di cui ai gruppi 1 - 2 - 4, viene inserito nel terzo gruppo, colonna B.
Le competenze attribuite al personale, di tutti i quattro gruppi, che ha concorso alle prestazioni (colonna B) vengono sommate e l'importo risultante forma il monte globale complessivo da suddividere fra tutto il suddetto personale delle diverse unità operative dove sia stato attivato l'istituto di incentivazione della produttività.
La distribuzione dei proventi avverrà in misura proporzionale ai plus orari concordati ed effettuati.
Le quote non attribuite della colonna B per il raggiungimento del tetto economico individuale sono attribuite al fondo di cui al gruppo C.
Le competenze attribuite al personale di cui alla lettera sub C) saranno suddivise in base alle seguenti proporzioni individuali: al personale dei ruoli amministrativo, professionale e tecnico inquadrato nei livelli dal settimo all'undicesimo 2; al personale inquadrato nei livelli dal quinto al sesto 1,25; al personale inquadrato nei primi quattro livelli 1.
Le quote eccedenti il rapporto ottimale di prestazione secondo le modalità previste dal terzo e quarto comma del precedente art. 61 vanno ad incrementare il fondo del premio di produttività.
Agli effetti dell'applicazione del presente istituto per unità operativa si intende l'insieme del personale dipendente e operante nella medesima disciplina, anche se in servizio presso strutture plurime.
Nell'ambito dell'accordo regionale quadro di cui al terzo comma del precedente art. 60, in sede di riparto delle quote individuali, la metà dei compensi spettanti al personale che afferisce al fondo comune di cui alla colonna C potrà essere distribuito in forma mensile, nel quadro di concreta attivazione dell'istituto di incentivazione della produttività".
Art. 64 (Plus orario e sua determinazione). - L'attività connessa con l'istituto delle incentivazioni va svolta in plus orario. Tutte le prestazioni effettuate e riconosciute devono essere retribuite con le modalità previste per il plus orario stesso.
Considerato le modalità diverse di servizio che ad esso si richiamano nel disagio, nella disponibilità operativa, nelle prestazioni in più effettivamente fornite, e considerata la necessità di una riduzione delle ore di lavoro svolte dal personale oltre il normale orario di servizio, riduzione da realizzare comunque con la dovuta gradualità onde così poter tenere contestualmente conto dei benefici economici derivanti dall'accordo e dal loro scaglionamento, i tetti massimi di plus orario sono fissati come segue:
1 luglio 1983:
10 ore settimanali per il personale medico a tempo pieno;
8 ore settimanali per il personale medico a tempo definito;
5 ore settimanali per il personale laureato sanitario non medico;
4 ore settimanali per il personale tecnico sanitario e con funzioni di riabilitazione e di vigilanza e ispezione;
3 ore settimanali per il personale infermieristico.
1 luglio 1984:
9 ore settimanali per il personale medico a tempo pieno;
7 ore settimanali per il personale medico a tempo definito;
4 ore e 30 minuti settimanali per il personale laureato sanitario non medico;
3 ore e 30 minuti settimanali per il personale tecnico sanitario e con funzioni di riabilitazione e di vigilanza e ispezione;
2 ore e 30 minuti settimanali per il personale infermieristico. 1 luglio 1985:
8 ore settimanali per il personale medico a tempo pieno;
6 ore settimanali per il personale medico a tempo definito;
4 ore settimanali per il personale laureato sanitario non medico;
3 ore settimanali per il personale tecnico sanitario e con funzioni di riabilitazione e di vigilanza e ispezione;
2 ore settimanali per il personale infermieristico.
Il rapporto proporzionale fra i diversi plus orari attribuibili al personale non medico viene mantenuto anche nel caso in cui sia stato attribuito il tetto massimo di plus orario.
Il plus orario, ivi compreso quello afferente al fondo comune medici, concordato con le OO.SS. e successivamente deliberato dall'amministrazione, costituisce debito orario; esso pertanto deve essere programmato nei piani di lavoro e verificato attraverso sistemi obiettivi di controllo degli orari di servizio.
La prima misura del plus orario reso può trovare compensazione all'interno di un trimestre. Le differenze, in difetto o in eccesso, di plus orario reso nel trimestre rispetto a quello dovuto debbono essere compensate nel trimestre successivo. In caso di mancato recupero del plus orario dovuto, non reso e non recuperato, si effettueranno le relative proporzionali riduzioni.
Il tetto retributivo sarà rapportato per ciascun operatore al 10% del trattamento economico globale mensile lordo per ogni ora settimanale di plus orario reso.
Per il trattamento economico globale mensile lordo deve intendersi la somma delle seguenti voci:
stipendio mensile lordo comprensivo di classi e scatti biennali; indennità integrativa speciale;
indennità primariale differenziata;
indennità annue fisse e continuative;
rateo della 13ª mensilità.
A periodicità semestrale dovrà essere attuata la revisione del plus orario.
Le competenze economiche relative al presente istituto vengono corrisposte di regola a cadenza mensile.
Al personale soggetto al debito orario che rinunci alla effettuazione dello stesso non competono le quote afferenti il fondo comune sia del personale medico che della colonna C di cui al precedente art. 63".