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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 maggio 1987, n. 270

Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo sindacale, per il triennio 1985-1987, relativa al comparto del personale dipendente del Servizio sanitario nazionale.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/12/1990)
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Testo in vigore dal:  20-12-1990
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Art. 18

Servizio di pronta disponibilità
1. Il servizio di pronta disponibilità è caratterizzato dalla immediata reperibilità del dipendente e dall'obbligo per lo stesso di raggiungere il presidio nel più breve tempo possibile dalla chiamata, secondo intese da definirsi in sede locale.
2. Il comitato di gestione della unità sanitaria locale e l'organo corrispondente secondo i rispettivi ordinamenti sono tenuti a definire all'inizio di ogni anno, sentite le organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo recepito dal presente decreto, un piano per affrontare le situazioni di emergenza in relazione alla dotazione organica ed ai profili professionali necessari per l'organizzazione dei servizi e dei presidi.
3. Sono tenuti al servizio di pronta disponibilità esclusivamente i dipendenti in servizio presso unità operative con attività continua e, solo sulla base del piano di cui al comma precedente il personale strettamente necessario a soddisfare le esigenze funzionali.
4. Il servizio di pronta disponibilità è organizzato utilizzando di norma personale della stessa unità operativa.
5. Nel caso in cui la pronta disponibilità cada in giorno festivo spetta un riposo compensativo senza riduzione del debito orario settimanale.
6. Il servizio di pronta disponibilità va di norma limitato ai periodi notturni e festivi, ha durata di 12 ore e dà diritto ad una indennità nella misura di L. 33.600 per ogni 12 ore.
7. Due turni di pronta disponibilità sono prevedibili solo per le giornate festive.
8. Qualora il turno sia articolato in orari di minore durata, la predetta indennità viene corrisposta proporzionalmente alla durata stessa, maggiorata del 10%.
9. L'articolazione del turno di pronta disponibilità non può avere comunque durata inferiore alle quattro ore.
10. In caso di chiamata l'attività prestata viene computata come lavoro straordinario o compensata con recupero orario.
11. Di regola non potranno essere previste per ciascun dipendente più di 6 pronte disponibilità nel mese.
12. È vietata la pronta disponibilità alle seguenti figure professionali, eccetto coloro che svolgono la loro attività nei comparti operatori e nelle strutture di emergenza:
a) tutte le figure del ruolo amministrativo;
b) tutte le figure professionali del ruolo professionale ad eccezione dell'ingegnere;
c) ruolo tecnico:
agente tecnico;
ausiliario socio-sanitario;
ausiliario socio-sanitario specializzato;
assistente sociale;
analista centro elaborazione dati, statistici, sociologi;
d) ruolo sanitario:
capo sala;
terapista della riabilitazione;
psicologi.
13. Alle seguenti figure professionali è consentita la pronta disponibilità per eccezionali esigenze di funzionalità della struttura:
((...))
;
operatori tecnici;
operatori tecnici coordinatori;
infermieri generici;
dirigenti di servizi infermieristici.
14. Alle altre figure professionali è consentita la pronta disponibilità in relazione alle esigenze ordinarie di servizio ed alla connessa organizzazione del lavoro.
15. Dal 31 dicembre 1987, in relazione a quanto sopra, i turni di pronta disponibilità debbono diminuire complessivamente del 15% in ragione d'anno rispetto a quelli effettuati nell'anno 1986.
16. Gli aumenti rispetto alle precedenti misure decorrono dalla data di entrata in vigore del presente decreto.