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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 maggio 1987, n. 270

Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo sindacale, per il triennio 1985-1987, relativa al comparto del personale dipendente del Servizio sanitario nazionale.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/12/1990)
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Testo in vigore dal:  29-10-1987
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Art. 108

Modalità di ripartizione del fondo di incentivazione sub II), comma 6, dell'art. 101
1. Il fondo di incentivazione sub II), comma 6, dell'art. 101, è ripartito dalla regione in quote corrispondenti ai progetti determinati a norma dell'art. 101.
2. Gli enti individuano, sentite le Organizzazioni sindacali, le unità di personale mediche e veterinarie assegnate alla realizzazione dei singoli progetti di intervento.
3. La regione, nell'accordo decentrato a livello regionale attuativo dell'istituto determinerà le modalità di erogazione delle quote di cui al presente articolo sulla scorta di idonea documentazione, attestante il conseguimento dei risultati ottenuti.
4. Nell'ambito di ciascun ente si provvederà alla liquidazione delle quote relative ai singoli progetti nei confronti degli operatori che hanno effettivamente partecipato alla loro realizzazione, sulla base della retribuzione tabellare percepita dagli operatori stessi.
5. A regime l'individuazione globale di indicatori e di indici di produttività e di ulteriori fondi di finanziamenti per i diversi settori sanitari
((,))
amministrativi e tecnici e la definizione del modello di applicazione degli standards conseguenti, ai fini della valutazione della produttività è demandata ad un'apposita commissione paritetica costituita da esperti designati dal Governo, regioni, ANCI, UNCEM, e Organizzazioni sindacali di categoria firmatarie dell'accordo recepito dal presente decreto, che li definisce entro il 30 settembre 1987, anche in riferimento agli obbiettivi della programmazione nazionale.