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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 maggio 1987, n. 270

Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo sindacale, per il triennio 1985-1987, relativa al comparto del personale dipendente del Servizio sanitario nazionale.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/12/1990)
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Testo in vigore dal:  12-7-1987

Art. 82

Servizio di pronta disponibilità
1. Il servizio di pronta disponibilità è caratterizzato dalla immediata reperibilità del dipendente e dall'obbligo per lo stesso di raggiungere il presidio nel più breve tempo possibile dalla chiamata, secondo intese da definirsi in sede locale.
2. I comitati di gestione o l'organo corrispondente secondo i rispettivi ordinamenti sono tenuti a definire all'inizio di ogni anno, sentite le Organizzazioni sindacali mediche firmatarie dell'accordo recepito dal presente decreto, un piano per affrontare le situazioni di emergenza in relazione alla dotazione organica ed ai profili organizzativi dei servizi e dei presidi.
3. Sono tenuti al servizio di pronta disponibilità esclusivamente i dipendenti in servizio presso unità operative con attività continua e, sulla base del piano di cui al comma 2, il personale strettamente necessario a soddisfare le esigenze funzionali.
4. Il servizio di pronta disponibilità sostitutiva ed integrativa della guardia divisionale o interdivisionale è organizzato utilizzando personale della stessa disciplina.
5. Nei servizi di anestesia, rianimazione e terapia intensiva può prevedersi soltanto la pronta disponibilità integrativa.
6. Nel caso in cui la pronta disponibilità cada in giorno festivo spetta un riposo compensativo senza riduzione del debito orario settimanale.
7. Il servizio di pronta disponibilità va di norma limitato ai periodi notturni e festivi; ha durata di 12 ore e dà diritto ad una indennità nella misura di L. 33.600 per ogni 12 ore a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
8. Due turni di pronta disponibilità sono prevedibili solo per le giornate festive.
9. Qualora il turno sia articolato in orari di minore durata, la predetta indennità viene corrisposta proporzionalmente alla durata stessa, maggiorata del 10%.
10. L'articolazione del turno di pronta disponibilità non può avere comunque durata inferiore alle quattro ore.
11. In caso di chiamata l'attività prestata viene computata come lavoro straordinario o compensata con recupero orario.
12. Di regola non potranno essere previste per ciascun dipendente più di dieci pronte disponibilità nel mese.
13. Il servizio di pronta disponibilità integrativo dei servizi di guardia è, di norma, di competenza del primario, degli aiuti e degli assistenti con almeno cinque anni di anzianità, nonché, solo per particolari necessità, degli altri assistenti.
14. Il servizio di pronta disponibilità sostitutivo dei servizi di guardia coinvolge, a turno individuale, tutti i sanitari della divisione o del servizio, ad eccezione dei primari.