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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 maggio 1987, n. 270

Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo sindacale, per il triennio 1985-1987, relativa al comparto del personale dipendente del Servizio sanitario nazionale.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/12/1990)
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Testo in vigore dal:  12-7-1987

Art. 15

Turni di servizio ed organizzazione del lavoro
1. L'organizzazione del lavoro deve rispondere alle esigenze dell'utenza del Servizio sanitario nazionale. Deve tendere, pertanto, ad accrescere la qualità e la produttività dei servizi ed all'utilizzazione completa delle strutture.
2. In linea con tale indirizzo in sede di contrattazione decentrata saranno previste modalità di articolazione dell'orario di lavoro che dovranno rispondere ai seguenti criteri:
a) utilizzazione in maniera programmata di tutti gli istituti che rendano concreta una gestione mirata dell'organizzazione dei servizi, della dinamica degli organici e dei carichi di lavoro;
b) orario continuato, laddove le esigenze richiedano la presenza nell'arco delle dodici o ventiquattro ore;
c) orario articolato al di fuori delle previsioni di cui alla lettera b) per consentire una migliore utilizzazione del personale;
d) ricorso al lavoro straordinario nei casi assolutamente eccezionali in base ai carichi di lavoro e, comunque, per periodi predeterminati nel limite del monte ore di cui all'art. 17.
3. La programmazione e l'articolazione dell'orario di lavoro dovranno comunque garantire l'erogazione dei servizi nelle ore pomeridiane e sino alle ore 18, fatta salva la possibilità di anticipare o posticipare il suddetto orario per alcuni servizi, presidi, uffici etc. da individuare in sede di contrattazione decentrata, sulla base di riscontri obiettivi delle effettive esigenze degli utenti.
4. Il personale è tenuto a svolgere la propria attività nell'ambito del complesso dei presidi, servizi, uffici dell'ente, nel rispetto dei diritti e dei doveri propri di ciascuna posizione funzionale e profilo professionale.
5. Il lavoro deve essere organizzato in modo da valorizzare il ruolo interdisciplinare delle equipes e la responsabilità di ogni operatore nell'assolvimento dei propri compiti istituzionali.
6. L'articolazione degli orari ed i turni di servizio saranno definiti dall'ufficio di direzione della unità sanitaria locale o dall'organo corrispondente negli altri enti di cui all'art. 1, d'intesa con le organizzazioni sindacali interessate, su proposta del responsabile del servizio o del presidio multizonale.