LEGGE 1 aprile 1999, n. 91

Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti.

note: Entrata in vigore della legge: 16/4/1999 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/03/2018)
Testo in vigore dal: 1-1-2013
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 8 
                  Centro nazionale per i trapianti 
 
  1. E' istituito presso l'Istituto superiore di  sanita'  il  Centro
nazionale per i trapianti, di seguito denominato "Centro nazionale". 
  2. Il Centro nazionale e' composto: 
   a) dal direttore dell'Istituto superiore di sanita', con  funzioni
di presidente; 
   b) da un  rappresentante  per  ciascuno  dei  centri  regionali  o
interregionali per i trapianti, designati dalla Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e  le  province  autonome  di
Trento e di Bolzano; 
   c) dal direttore generale. 
  3. I componenti del Centro nazionale sono nominati con decreto  del
Ministro della sanita'. 
  4. Il direttore generale e'  scelto  tra  i  dirigenti  di  ricerca
dell'Istituto superiore di sanita' ovvero tra i medici non dipendenti
dall'Istituto in possesso di  comprovata  esperienza  in  materia  di
trapianti ed e' assunto con contratto di diritto  privato  di  durata
quinquennale.  Al  rapporto  contrattuale  si  applicano,  in  quanto
compatibili, le disposizioni previste  dall'articolo  3  del  decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni. 
  5. Per lo svolgimento delle proprie funzioni il Centro nazionale si
avvale del personale dell'Istituto superiore di sanita'. 
  6. Il Centro nazionale svolge le seguenti funzioni: 
   a) cura, attraverso il sistema informativo dei  trapianti  di  cui
all'articolo 7, la tenuta delle liste  delle  persone  in  attesa  di
trapianto, differenziate per tipologia di trapianto,  risultanti  dai
dati trasmessi dai centri regionali o interregionali per i trapianti,
ovvero dalle  strutture  per  i  trapianti  e  dalle  aziende  unita'
sanitarie  locali,  secondo   modalita'   tali   da   assicurare   la
disponibilita' di tali dati 24 ore su 24; 
   b) definisce i parametri tecnici ed i  criteri  per  l'inserimento
dei dati relativi alle persone in attesa di trapianto allo  scopo  di
assicurare l'omogeneita' dei dati stessi, con particolare riferimento
alla  tipologia  ed  all'urgenza  del  trapianto  richiesto,   e   di
consentire l'individuazione dei riceventi; 
   c) individua i criteri per la definizione di protocolli  operativi
per l'assegnazione degli  organi  e  dei  tessuti  secondo  parametri
stabiliti esclusivamente in base alle urgenze ed alle  compatibilita'
risultanti dai dati contenuti nelle liste di cui alla lettera a); 
   d)  definisce  linee  guida  rivolte   ai   centri   regionali   o
interregionali per i trapianti allo scopo di  uniformare  l'attivita'
di prelievo e di trapianto sul territorio nazionale; 
   e) verifica l'applicazione dei criteri e dei parametri di cui alla
lettera c) e delle linee guida di cui alla lettera d); 
   f) procede all'assegnazione degli organi per i casi relativi  alle
urgenze, per i programmi definiti a livello nazionale e per i tipi di
trapianto per i quali il  bacino  di  utenza  minimo  corrisponde  al
territorio nazionale, secondo i  criteri  stabiliti  ai  sensi  della
lettera c); 
   g) definisce criteri omogenei per lo svolgimento dei controlli  di
qualita' sui laboratori di immunologia coinvolti nelle  attivita'  di
trapianto; 
   h) individua il fabbisogno nazionale di trapianti e stabilisce  la
soglia minima annuale di attivita' per ogni struttura per i trapianti
e i criteri per  una  equilibrata  distribuzione  territoriale  delle
medesime; 
   i) definisce  i  parametri  per  la  verifica  di  qualita'  e  di
risultato delle strutture per i trapianti; 
   l)  svolge  le  funzioni  attribuite   ai   centri   regionali   e
interregionali per i tipi di trapianto il cui bacino di utenza minimo
corrisponde al territorio nazionale; 
   m) promuove e coordina i rapporti con  le  istituzioni  estere  di
settore al fine di facilitare lo scambio di organi. 
   ((m-bis) mantiene e cura il sistema  di  segnalazione  e  gestione
degli eventi e delle  reazioni  avverse  gravi,  nel  rispetto  delle
disposizioni di cui all'articolo 7; 
   m-ter) controlla lo scambio di organi con gli altri Stati membri e
con i Paesi terzi. Qualora siano scambiati organi tra  Stati  membri,
il Centro nazionale trapianti trasmette  le  necessarie  informazioni
per garantire la tracciabilita' degli organi; 
   m-quater): ai fini della protezione dei donatori  viventi  nonche'
della qualita' e della sicurezza degli organi destinati al trapianto,
cura la tenuta del registro dei donatori viventi in conformita' delle
disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.)) 
  7. Per l'istituzione del Centro nazionale e' autorizzata  la  spesa
complessiva di lire 740 milioni annue a decorrere dal 1999.