DECRETO LEGISLATIVO 30 dicembre 1992, n. 502

Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421.

note: Entrata in vigore del decreto: 1-1-1993 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/05/2023)
Testo in vigore dal: 25-12-2019
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 3. 
            Organizzazione delle unita' sanitarie locali 
 
  1. Le regioni, attraverso le unita' sanitarie locali, assicurano  i
livelli essenziali di assistenza di cui all'articolo  1,  avvalendosi
anche delle aziende di cui all'articolo 4. 
  1-bis. In funzione del perseguimento dei loro  fini  istituzionali,
le  unita'  sanitarie  locali  si  costituiscono   in   aziende   con
personalita' giuridica pubblica e autonomia imprenditoriale; la  loro
organizzazione  ed  il  funzionamento  sono  disciplinati  con   atto
aziendale di diritto privato, nel rispetto  dei  principi  e  criteri
previsti da disposizioni regionali.  L'atto  aziendale  individua  le
strutture   operative    dotate    di    autonomia    gestionale    o
tecnico-professionale, soggette a rendicontazione analitica. 
  1-ter. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 12 APRILE 2006, N. 163. 
  1-quater.  Sono  organi  dell'azienda  il  direttore  generale,  il
collegio di direzione e il collegio sindacale. Il direttore  generale
adotta l'atto aziendale di cui al comma 1-bis; e' responsabile  della
gestione  complessiva  e  nomina  i  responsabili   delle   strutture
operative  dell'azienda.  Il  direttore   generale   e'   coadiuvato,
nell'esercizio delle proprie funzioni, dal direttore amministrativo e
dal direttore sanitario. Le regioni disciplinano  forme  e  modalita'
per la direzione e il coordinamento delle attivita' sociosanitarie  a
elevata integrazione sanitaria. Il direttore generale si  avvale  del
Collegio di direzione di cui all'articolo 17  per  le  attivita'  ivi
indicate. 
  1-quinquies. Il direttore amministrativo e il  direttore  sanitario
sono nominati dal direttore generale . Essi  partecipano,  unitamente
al direttore generale, che ne ha la responsabilita',  alla  direzione
dell'azienda,  assumono  diretta   responsabilita'   delle   funzioni
attribuite alla loro competenza e concorrono, con la formulazione  di
proposte e di pareri, alla formazione delle decisioni della direzione
generale. 
  2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 19 GIUGNO 1999, N. 229. 
  3. L'unita' sanitaria locale puo' assumere la gestione di attivita'
o servizi socio-assistenziali su delega dei singoli enti  locali  con
oneri a totale carico degli stessi, ivi compresi quelli  relativi  al
personale, e  con  specifica  contabilizzazione.  L'unita'  sanitaria
locale procede alle erogazioni  solo  dopo  l'effettiva  acquisizione
delle necessarie disponibilita' finanziarie. 
  4. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 19 GIUGNO 1999, N. 229. 
  5. Le regioni disciplinano, entro il  31  marzo  1994,  nell'ambito
della  propria   competenza   le   modalita'   organizzative   e   di
funzionamento delle unita' sanitarie locali prevedendo tra l'altro: 
    a) LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 19 GIUGNO 1999, N. 229; 
    b) LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 19 GIUGNO 1999, N. 229; 
    c) LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 19 GIUGNO 1999, N. 229; 
    d) LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 19 GIUGNO 1999, N. 229; 
    e) LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 19 GIUGNO 1999, N. 229; 
    f) LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 19 GIUGNO 1999, N. 229; 
    g) i criteri per la definizione delle dotazioni organiche e degli
uffici dirigenziali delle unita' sanitarie  locali  e  delle  aziende
ospedaliere nonche' i criteri per l'attuazione  della  mobilita'  del
personale risultato in esubero, ai sensi delle disposizioni di cui al
decreto  legislativo  3  febbraio   1993,   n.   29,   e   successive
modificazioni ed integrazioni. 
  6.  Tutti  i  poteri  di  gestione,   nonche'   la   rappresentanza
dell'unita' sanitaria locale, sono riservati al  direttore  generale.
Al  direttore  generale  compete  in  particolare,  anche  attraverso
l'istituzione dell'apposito servizio  di  controllo  interno  di  cui
all'art. 20 del  decreto  legislativo  3  febbraio  1993,  n.  29,  e
successive  modificazioni  ed  integrazioni,   verificare,   mediante
valutazioni comparative dei costi, dei rendimenti e dei risultati, la
corretta ed economica gestione delle risorse attribuite ed introitate
nonche'   l'imparzialita'   ed   il   buon   andamento    dell'azione
amministrativa. I provvedimenti  di  nomina  dei  direttori  generali
delle aziende unita' sanitarie locali  e  delle  aziende  ospedaliere
sono adottati esclusivamente con  riferimento  ai  requisiti  di  cui
all'articolo 1 del decreto-legge 27 agosto 1994, n.  512,  convertito
dalla legge 17 ottobre 1994, n. 590, senza necessita' di  valutazioni
comparative. PERIODO SOPPRESSO DAL  D.L.  27  AGOSTO  1994,  N.  512,
CONVERTITO SENZA MODIFICAZIONI DALLA L.  17  OTTOBRE  1994,  N.  590.
PERIODO ABROGATO DAL D.LGS. 19 GIUGNO 1999, N. 229. PERIODO  ABROGATO
DAL D.LGS. 19 GIUGNO 1999, N. 229. L'autonomia  di  cui  al  comma  1
diviene  effettiva  con  la  prima  immissione  nelle  funzioni   del
direttore generale. PERIODO ABROGATO DAL D.LGS. 19  GIUGNO  1999,  N.
229. I contenuti di tale contratto, ivi compresi  i  criteri  per  la
determinazione degli emolumenti, sono fissati entro centoventi giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri della
sanita', del tesoro, del lavoro e della previdenza sociale e per  gli
affari regionali sentita la Conferenza permanente per i rapporti  tra
lo Stato, le regioni e le province autonome. Il direttore generale e'
tenuto a motivare i provvedimenti assunti in difformita'  dal  parere
reso dal direttore sanitario,  dal  direttore  amministrativo  e  dal
consiglio dei sanitari. In caso di vacanza dell'ufficio o nei casi di
assenza o di impedimento del direttore generale, le relative funzioni
sono svolte dal direttore amministrativo o dal direttore sanitario su
delega del direttore generale o, in mancanza di delega, dal direttore
piu' anziano per eta'. Ove l'assenza  o  l'impedimento  si  protragga
oltre sei mesi si procede alla  sostituzione.  PERIODO  ABROGATO  DAL
D.LGS. 19 GIUGNO 1999, N. 229. PERIODO ABROGATO DAL D.LGS. 19  GIUGNO
1999, N. 229. PERIODO ABROGATO DAL D.LGS. 19 GIUGNO 1999, N. 229. 
  7. PERIODO ABROGATO DAL D.LGS. 19  GIUGNO  1999,  N.  229.  PERIODO
ABROGATO DAL D.LGS. 19 GIUGNO 1999,  N.  229.  PERIODO  ABROGATO  DAL
D.LGS. 19 GIUGNO 1999, N. 229. PERIODO ABROGATO DAL D.LGS. 19  GIUGNO
1999, N. 229. Il direttore sanitario e' un medico  che  ((,  all'atto
del   conferimento   dell'incarico,))   non   abbia    compiuto    il
sessantacinquesimo anno di eta' e che abbia svolto per almeno  cinque
anni qualificata attivita' di direzione tecnico-sanitaria in  enti  o
strutture  sanitarie,  pubbliche  o  private,  di  media   o   grande
dimensione. Il direttore sanitario dirige i servizi sanitari ai  fini
organizzativi ed igienico-sanitari e fornisce parere obbligatorio  al
direttore generale sugli atti relativi alle materie di competenza. Il
direttore amministrativo e' un laureato in  discipline  giuridiche  o
economiche che ((, all'atto  del  conferimento  dell'incarico,))  non
abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di eta' e che abbia  svolto
per almeno cinque anni una qualificata attivita' di direzione tecnica
o amministrativa in enti o strutture sanitarie pubbliche o private di
media o grande  dimensione.  Il  direttore  amministrativo  dirige  i
servizi amministrativi dell'unita' sanitaria locale. PERIODO ABROGATO
DAL D.LGS. 19 GIUGNO 1999, N. 229. (Nelle aziende ospedaliere,  nelle
aziende ospedaliero-universitarie di cui all'articolo 2  del  decreto
legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, e negli istituti di ricovero  e
cura  a  carattere  scientifico  pubblici,  costituiti  da  un  unico
presidio, le funzioni e i compiti del direttore sanitario di  cui  al
presente articolo e del dirigente medico di cui all'articolo 4, comma
9, del presidio ospedaliero sono svolti da un unico soggetto avente i
requisiti  di  legge.  Sono  soppresse  le  figure  del  coordinatore
amministrativo,  del  coordinatore  sanitario  e  del  sovrintendente
sanitario, nonche' l'ufficio di direzione. 
  8. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 19 GIUGNO 1999, N. 229. 
  9. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 8 APRILE 2013, N. 39. 
  10. COMMA SOPPRESSO DAL D.L. 27 AGOSTO  1994,  N.  512,  CONVERTITO
SENZA MODIFICAZIONI DALLA L. 17 OTTOBRE 1994, N. 590. 
  11. Non  possono  essere  nominati  direttori  generali,  direttori
amministrativi o direttori sanitari delle unita' sanitarie locali: 
    a) coloro che hanno riportato condanna, anche non  definitiva,  a
pena detentiva non inferiore ad  un  anno  per  delitto  non  colposo
ovvero a pena detentiva non inferiore a  sei  mesi  per  delitto  non
colposo commesso nella qualita' di pubblico ufficiale o con abuso dei
poteri o violazione dei doveri inerenti  ad  una  pubblica  funzione,
salvo quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 166 del  codice
penale; 
    b) coloro che sono sottoposti a procedimento penale  per  delitto
per il quale e' previsto l'arresto obbligatorio in flagranza; 
    c) coloro che sono stati sottoposti, anche con provvedimento  non
definitivo ad una misura di  prevenzione,  salvi  gli  effetti  della
riabilitazione prevista dall'articolo 15 della legge 3  agosto  1988,
n. 327, e dall'articolo 14 della legge 19 marzo 1990, n. 55; 
    d) coloro che sono sottoposti a misura di sicurezza detentiva o a
liberta' vigilata. 
  12. Il consiglio dei sanitari  e'  organismo  elettivo  dell'unita'
sanitaria locale con funzioni di consulenza tecnico-sanitaria  ed  e'
presieduto dal direttore sanitario. Fanno parte del consiglio  medici
in maggioranza ed altri operatori sanitari laureati  -  con  presenza
maggioritaria della  componente  ospedaliera  medica  se  nell'unita'
sanitaria locale e' presente un presidio ospedaliero  -  nonche'  una
rappresentanza del personale infermieristico e del personale  tecnico
sanitario. Nella componente medica  e'  assicurata  la  presenza  del
medico  veterinario.  Il  consiglio  dei  sanitari  fornisce   parere
obbligatorio  al  direttore  generale  per  le   attivita'   tecnico-
sanitarie,  anche  sotto  il  profilo  organizzativo,   e   per   gli
investimenti ad esse attinenti. Il consiglio dei sanitari si  esprime
altresi' sulle attivita' di assistenza sanitaria. Tale parere  e'  da
intendersi favorevole ove non  formulato  entro  il  termine  fissato
dalla legge regionale. La regione provvede a definire il  numero  dei
componenti nonche' a disciplinare  le  modalita'  di  elezione  e  la
composizione ed il funzionamento del consiglio. 
  13. PERIODO ABROGATO DAL D.LGS. 19 GIUGNO  1999,  N.  229.  PERIODO
ABROGATO DAL D.LGS. 19 GIUGNO 1999,  N.  229.  PERIODO  ABROGATO  DAL
D.LGS. 19 GIUGNO 1999, N.  229.  Il  direttore  generale  dell'unita'
sanitaria locale nomina i revisori con specifico provvedimento  e  li
convoca per la prima seduta. Il presidente del collegio viene  eletto
dai revisori all'atto della prima seduta. Ove a seguito di decadenza,
dimissioni o decessi il collegio risultasse mancante di  uno  o  piu'
componenti, il direttore generale  provvede  ad  acquisire  le  nuove
designazioni dalle amministrazioni competenti. In caso di mancanza di
piu'  di  due  componenti  dovra'  procedersi   alla   ricostituzione
dell'intero collegio. Qualora il direttore generale non proceda  alla
ricostituzione del collegio entro trenta giorni, la regione  provvede
a costituirlo in via straordinaria con un funzionario della regione e
due designati dal Ministro  del  tesoro.  Il  collegio  straordinario
cessa le proprie funzioni  all'atto  dell'insediamento  del  collegio
ordinario. L'indennita'  annua  lorda  spettante  ai  componenti  del
collegio dei revisori e' fissata in misura pari al 10 per cento degli
emolumenti del direttore generale dell'unita'  sanitaria  locale.  Al
presidente del collegio compete una  maggiorazione  pari  al  20  per
cento dell'indennita'  fissata  per  gli  altri  componenti.  PERIODO
ABROGATO DAL D.LGS. 19 GIUGNO 1999,  N.  229.  PERIODO  ABROGATO  DAL
D.LGS. 19 GIUGNO 1999, N. 229. PERIODO ABROGATO DAL D.LGS. 19  GIUGNO
1999, N. 229. 
  14. Nelle  unita'  sanitarie  locali  il  cui  ambito  territoriale
coincide con quello del comune, il sindaco, al fine di  corrispondere
alle esigenze sanitarie della popolazione, provvede alla definizione,
nell'ambito della programmazione regionale, delle linee di  indirizzo
per l'impostazione programmatica dell'attivita', esamina il  bilancio
pluriennale di previsione ed il bilancio di esercizio e rimette  alla
regione  le  relative  osservazioni,  verifica  l'andamento  generale
dell'attivita'   e   contribuisce   alla   definizione   dei    piani
programmatici trasmettendo  le  proprie  valutazioni  e  proposte  al
direttore generale ed alla regione. Nelle unita' sanitarie locali  il
cui ambito territoriale non coincide con il territorio del comune, le
funzioni del sindaco sono svolte dalla conferenza dei sindaci  o  dei
presidenti delle circoscrizioni di riferimento  territoriale  tramite
una rappresentanza costituita nel suo seno  da  non  piu'  di  cinque
componenti  nominati  dalla  stessa  conferenza  con   modalita'   di
esercizio delle funzioni dettate con normativa regionale. 
 
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AGGIORNAMENTO (2) 
  La Corte Costituzionale, con sentenza 11 giugno-28 luglio 1993,  n.
355  (in  G.U.  1a   s.s.   04/08/1993,   n.   32),   ha   dichiarato
l'illegittimita' costituzionale  del  sesto  comma  (prima  e  decima
proposizione) del presente articolo nella parte in cui prevede che le
competenze  ivi  stabilite  siano  esercitate,  rispettivamente,  dal
Presidente della Giunta regionale, su conforme delibera della  Giunta
medesima, e dalla Giunta regionale, anziche' dalla Regione. 
  Ha inoltre dichiarato l'illegittimita' costituzionale del  sesto  e
dodicesimo comma del presente articolo, nella parte  in  cui  prevede
che i poteri sostitutivi ivi previsti siano esercitati  dal  Ministro
della sanita' anziche' dal Consiglio dei ministri, previa diffida.