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LEGGE 1 aprile 1999, n. 91

Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti.

note: Entrata in vigore della legge: 16/4/1999 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/03/2018)
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Testo in vigore dal:  16-4-1999 al: 23-4-1999
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

(Finalità)
1. La presente legge disciplina il prelievo di organi e di tessuti da soggetto di cui sia stata accertata la morte ai sensi della legge 29 dicembre 1993, n. 578, e regolamenta le attività di prelievo e di trapianto di tessuti e di espianto e di trapianto di organi.
2. Le attività di trapianto di organi e di tessuti ed il coordinamento delle stesse costituiscono obiettivi del Servizio sanitario nazionale. Il procedimento per l'esecuzione dei trapianti è disciplinato secondo modalità tali da assicurare il rispetto dei criteri di trasparenza e di pari opportunità tra i cittadini, prevedendo criteri di accesso alle liste di attesa determinati da parametri clinici ed immunologici.
Nota all'art. 1:
- La legge n. 578/1993 reca: "Norme per
l'accertamento e la certificazione di morte".