DECRETO-LEGGE 30 ottobre 1987, n. 443

Disposizioni urgenti in materia sanitaria.

note: Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 29 dicembre 1987, n. 531 (in G.U. 30/12/1987, n.303). (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/1987)
Testo in vigore dal: 30-12-1987
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 5.

  1.  A  modifica  dell'articolo  17,  primo  comma,  della  legge 22
dicembre  1984,  n.  887,  limitatamente all'esercizio 1987, la quota
riservata   alle  attivita'  a  destinazione  vincolata  e  ai  piani
straordinari, di cui alla lettera a), e' rideterminata in complessive
lire 500 miliardi.
  2.   E'  autorizzata  la  spesa  di  lire  19.200  milioni  per  il
quinquennio  1987-1991, da ripartire in ragione di lire 3.200 milioni
per l'anno 1987 e lire 4.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1988
al  1991, per l'attuazione, nell'ambito delle ricerche sperimentali e
cliniche sulle neoplasie, di un programma cooperativo italo-americano
sulla terapia dei tumori.
  3.  Il  coordinamento  del  programma e' affidato al Ministro della
sanita'  che  si avvale, per la gestione dei fondi di cui al comma 2,
delle  modalita'  previste dall'articolo 2 della legge 7 agosto 1973,
n.  519;  il  Ministro  della  sanita'  tiene  conto delle iniziative
esistenti in materia e si avvale dell'Istituto superiore di sanita' e
della  collaborazione dell'istituto "Regina Elena" per lo studio e la
cura  dei tumori, (( degli Istituti nazionali per lo studio e la cura
dei  tumori di Milano e di Napoli )), di altri istituti di ricovero e
cura  a  carattere  scientifico  di  diritto pubblico, degli istituti
universitari e di ricerca italiani, del National Cancer Institute dei
National   Institutes   of  Health  di  Bethesda  negli  Stati  Uniti
d'America, nonche' del Consiglio nazionale delle ricerche.
  4. A carico dei fondi di cui al comma 2 grava ogni spesa occorrente
per  l'attuazione  del  programma  ivi  comprese  le  spese  relative
all'acquisto   di   apparecchiature  e  materiali  di  consumo,  alla
collaborazione  di  personale  estraneo  agli  istituti  addetti alle
ricerche,  all'effettuazione di missioni in Italia e all'estero anche
del personale di ruolo di detti istituti.
  5.  All'onere  derivante dall'attuazione del programma, pari a lire
3.200  milioni  per  l'anno 1987 ed a lire 4.000 milioni per ciascuno
degli anni 1988 e 1989, si provvede mediante corrispondente riduzione
dello   stanziamento   iscritto,   ai  fini  del  bilancio  triennale
1987-1989,  al  capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero
del  tesoro  per  l'anno  1987,  all'uopo  utilizzando  lo  specifico
accantonamento  "Programma  cooperativo italo-americano sulla terapia
dei  tumori". Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  6. I fondi destinati all'Istituto superiore di sanita' per la lotta
alla  sindrome  da immuno-deficienza acquisita e per altre iniziative
di  studio  e  di  ricerca  disposte  dal Ministro della sanita', con
riferimento  a  problemi  socio-sanitari  di  interesse generale e di
particolare  rilevanza,  sono  gestiti  dall'Istituto medesimo con le
modalita' previste dall'articolo 2 della legge 7 agosto 1973, n. 519.
I  relativi  programmi  di  attivita'  sono  predisposti  da apposite
commissioni  di  tecnici  e  di  esperti,  nominati  con  decreto del
Ministro  della  sanita'.  Parimenti  con  decreto del Ministro della
sanita' sono approvati gli anzidetti programmi.
  7.  Le  unita'  sanitarie  locali  assicurano l'esecuzione dei test
sierologici  per  la diagnosi dell'infezione HTLV/IIILAV sulle unita'
di  sangue  raccolte,  destinando  alla  trasfusione  diretta  o alla
produzione  di  emoderivati  e  di plasmaderivati le unita' risultate
sierologicamente  negative.  Le  stesse disposizioni si applicano per
l'impiego  di  unita'  di  sangue  e  suoi derivati, anche di origine
placentare,  importate  dall'estero.  Con  decreto del Ministro della
sanita' vengono indicate le norme di carattere tecnico e le modalita'
per l'esecuzione del predetto test.
  8. (( COMMA SOPPRESSO DALLA L. 29 DICEMBRE 1987, N. 531 ))
  9.  La  riduzione prevista dall'articolo 26 della legge 28 febbraio
1986,  n.  41, non si applica alla retribuzione corrisposta, ai sensi
dell'articolo  2  della legge 13 luglio 1967, n. 584, a chiunque ceda
il   proprio  sangue  per  trasfusioni  dirette  e  indirette  o  per
l'elaborazione dei derivati del sangue ad uso terapeutico.
  10.  A  modifica  dell'articolo  25,  secondo comma, della legge 27
dicembre  1983,  n.  730,  limitatamente all'esercizio 1987, tutte le
somme, effettivamente introitate dalle unita' sanitarie locali o alle
stesse   trasferite  ai  sensi  della  lettera  b)  del  primo  comma
dell'articolo 69 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, possono essere
utilizzate  per il 50 per cento per spese di investimento e per il 50
per  cento  per spese di parte corrente (( , con utilizzo prioritario
per l'aggiornamento e la riqualificazione del personale )).
  11.  Il  Ministro della sanita', con proprio decreto, dispone, caso
per  caso, che l'Istituto superiore di sanita' trasferisca ad enti ed
istituti  di  ricerca,  che  collaborino  alle attivita' attinenti ai
compiti  dell'istituto, ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto
1973, n. 519, e dell'articolo 9 della legge 28 dicembre 1978, n. 833,
fondi  destinati  alla  copertura  delle spese di cui al quarto comma
dell'articolo  2 della legge 7 agosto 1973, n. 519, con esclusione di
compensi  o  retribuzioni  a  ricercatori  e dipendenti degli enti ed
istituti interessati alle ricerche. E' fatto obbligo agli istituti ed
enti  che  abbiano  ricevuto finanziamenti di presentare all'Istituto
superiore  di  sanita'  il rendiconto annuale della gestione e quello
finale  dei  programmi  svolti, che saranno assoggettati ai controlli
previsti.