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LEGGE 27 dicembre 1983, n. 730

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1984).

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 06/07/2011)
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Testo in vigore dal:  29-12-1983

Art. 25


Sulla base degli obiettivi del Servizio sanitario nazionale e dei livelli assistenziali previsti dall'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, e successive modificazioni, il finanziamento del Servizio sanitario nazionale a carico del bilancio dello Stato per il triennio 1984-86 è determinato:
a) per la parte corrente, in lire 108.580 miliardi, così ripartite:
esercizio 1984: lire 34.000 miliardi;
esercizio 1985: lire 36.380 miliardi;
esercizio 1986: lire 38.200 miliardi;
per le attività a destinazione vincolata sono riservate, sugli importi sopra indicati, rispettivamente, le somme di lire 505 miliardi per il 1984, di lire 700 miliardi per il 1985 e di lire 750 miliardi per il 1986;
b) per la parte in conto capitale, in lire 3.550 miliardi, da ripartire dal CIPE nel triennio, su proposta del Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale, tenuti presenti i piani sanitari regionali e le esigenze di riequilibrio territoriale nella dotazione di servizi sanitari, nelle seguenti quote:
per investimenti di mantenimento, in ciascun anno del triennio, rispettivamente, miliardi 200, 350, 500, per un totale di miliardi 1.050;
per investimenti di innovazione, in ciascun anno del triennio, rispettivamente, miliardi 450, 650, 700, per un totale di miliardi 1.800;
per investimenti di trasformazione, in ciascun anno del triennio, rispettivamente, miliardi 100, 200, 400, per un totale di miliardi 700.
A modifica di quanto previsto dall'articolo 69 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, le somme di cui alle lettere b), c) ed e) del primo comma dello stesso articolo sono trattenute dalle unità sanitarie locali, dalle regioni e province autonome e sono utilizzate per il 50 per cento ad integrazione del finanziamento di parte corrente e per il 50 per cento per l'acquisto di attrezzature in conto capitale.
Le regioni e le province autonome che possono con proprie leggi assicurare prestazioni di assistenza sanitaria aggiuntive a quelle previste dal precedente comma, con prelievo dalla quota del fondo comune di cui all'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, per le regioni a statuto ordinario, e dalle corrispondenti entrate di parte corrente previste ai rispettivi ordinamenti per le regioni a statuto speciale o province autonome, ovvero attingendo ad economie di gestione delle somme loro attribuite dal fondo sanitario nazionale. Le regioni e le province autonome sono tenute, nel caso, ad instaurare una contabilità separata.