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DECRETO-LEGGE 30 ottobre 1987, n. 443

Disposizioni urgenti in materia sanitaria.

note: Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 29 dicembre 1987, n. 531 (in G.U. 30/12/1987, n.303). (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/1987)
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Testo in vigore dal: 30-12-1987
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
  Ritenuta   la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di  adottare
disposizioni in materia sanitaria;
  Vista  la  deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella
riunione del 30 ottobre 1987;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro  della  sanita',  di concerto con i Ministri del tesoro, del
lavoro e della previdenza sociale e per la funzione pubblica;

                                EMANA

il seguente decreto:
                               Art. 1

  1.  A  decorrere  dal 1 gennaio 1987 e' soppressa la partecipazione
alla  spesa da parte degli assistiti sulle prestazioni di diagnostica
strumentale e di laboratorio disposta dall'articolo 12 della legge 26
aprile 1982, n. 181.
  2.  E',  altresi', abrogato il comma 3 dell'articolo 28 della legge
28  febbraio 1986, n. 41, per la parte in cui fissa la partecipazione
alla  spesa da parte degli assistiti sulle prestazioni specialistiche
di  cui  al  decreto-legge  25  gennaio  1982, n. 16, convertito, con
modificazioni,  dalla legge 25 marzo 1982, n. 98, nella misura del 25
per  cento delle tariffe stabilite per convenzioni stipulate ai sensi
della legge 23 dicembre 1978, n. 833.
  (( 2-bis. Sono esentati dal pagamento delle quote di partecipazione
alla  spesa  per  le  cure  termali  i soggetti esenti dalle quote di
partecipazione alla spesa per le prestazioni farmaceutiche )).
  3.  Ai  fini  della  prevenzione  e  della cura di forme morbose di
particolare  rilevanza sociale o di peculiare interesse per la tutela
della   salute  pubblica,  il  Ministro  della  sanita',  sentito  il
Consiglio  superiore  di sanita', stabilisce, con proprio decreto, da
emanarsi in sede di prima attuazione, entro novanta giorni dalla data
di   entrata   in   vigore   del   presente  decreto,  norme  per  la
individuazione  dei  soggetti  esentati  dal pagamento delle quote di
partecipazione  alla  spesa  sulle prestazioni previste dalla vigente
legislazione.