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DECRETO-LEGGE 25 gennaio 1982, n. 16

Misure urgenti in materia di prestazioni integrative erogate dal Servizio sanitario nazionale.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 25 marzo 1982, n. 98 (in G.U. 27/03/1982, n.85).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 23/12/1987)
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Testo in vigore dal:  24-12-1987
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la necessità ed urgenza di adottare immediate misure per disciplinare il livello di erogazione di talune prestazioni integrative da parte del Servizio sanitario nazionale al fine di contenere la relativa spesa;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 gennaio 1982;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del tesoro;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1


A decorrere dal 1 gennaio 1982 e fino all'entrata in vigore del primo piano sanitario nazionale, è sospesa:
a) l'erogazione dell'assistenza sanitaria integrativa prevista dall'articolo 5, lettera e), del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, fatte salve:
1) le prestazioni in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al termine del ciclo di cura;
2) le prestazioni in atto per i cittadini che abbiano dichiarato, nell'anno precedente, un reddito personale imponibile ai fini dell'IRPEF non superiore a L. 4.000.000, o appartengano a famiglia i cui componenti, compreso, l'assistito, abbiano dichiarato, in detto anno, redditi imponibili ai fini dell'IRPEF per un importo complessivo non superiore a L. 3.600.000, aumentato di L. 500.000 per ogni componente, oltre il dichiarante. Per la determinazione dei predetti limiti massimi di reddito, da ciascun reddito di lavoro dipendente e di pensione si deduce la somma annua di L. 2.280.000 o quella minore fino a concorrenza del reddito medesimo;
3) le prestazioni idrotermali;
4) le prestazioni previste dai commi terzo e quarto dell'articolo 57 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;
5) le prestazioni ortopediche e protesiche nei limiti e con le modalità indicati con decreto del Ministro della sanità sentito il Consiglio sanitario nazionale. Fino all'emanazione di tale decreto le prestazioni predette sono assicurate nei limiti e con le modalità vigenti. Il Ministro della sanità, con proprio decreto da emanare entro il 30 giugno 1982, sentito il Consiglio sanitario nazionale, determina le forme morbose per le quali sono concedibili i prodotti dietetici e le relative modalità di erogazione.
È abrogato l'ultimo comma dell'articolo 8-ter del decreto-legge 30 aprile 1981, n. 168, convertito, con modificazioni, nella legge 27 giugno 1981, n. 331.
A decorrere dal 1 gennaio 1982 le prestazioni idrotermali, limitate al solo aspetto terapeutico, sono garantite dalle unità sanitarie locali ai sensi del primo comma dell'articolo 36 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, con oneri a carico del Fondo sanitario nazionale.
Le prestazioni di cui all'alinea precedente, previste a favore degli assicurati all'INPS e all'INAIL, sono garantite, sino all'approvazione del piano sanitario nazionale, secondo le condizioni e con le modalità vigenti presso gli enti stessi. L'onere per le prestazioni economiche accessorie a quelle idrotermali è a carico delle competenti gestioni previdenziali. Con decreto del Ministro della sanità, sentiti l'INPS e l'INAIL, sono annualmente emanate le disposizioni necessarie per il coordinamento dell'attività sanitaria e amministrativa ai fini della erogazione delle prestazioni, anche economiche accessorie, di cui all'alinea precedente.
Per il 1982, il versamento al bilancio dello Stato previsto a carico dell'INPS e dell'INAIL dall'articolo 69, primo comma, lettera b), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, è elevato dal 16 per cento rispetto a quello previsto per il 1981 dal secondo comma dell'articolo 8-ter del decreto-legge 30 aprile 1981, n. 168, convertito nella legge 27 giugno 1981, n. 331.
L'aspettativa per malattia che richiede cure idrotermali, da fruirsi fuori dei congedi ordinari, può essere concessa solo se la malattia sia stata accertata e la relativa terapia autorizzata da medici dipendenti dalla unità sanitaria locale, da questa indicati tra gli specialisti della patologia in questione, che certifichino la impossibilità del rinvio delle cure;
((4))

b) l'erogazione delle visite occasionali previste dall'articolo 26 dell'accordo collettivo nazionale per la regolamentazione dei rapporti con i medici di medicina generale e dall'articolo 27 dell'accordo collettivo nazionale per la regolamentazione dei rapporti con i medici specialisti pediatri di libera scelta, resi
esecutivi con decreto del Presidente della Repubblica 13 agosto 1981.
L'onere per le prestazioni suddette è a carico dei richiedenti e i
relativi onorari non possono essere superiori alle somme indicate nei richiamati accordi.
Resta ferma l'erogazione delle visite occasionali nei casi di primo intervento per infortuni sul lavoro, nonché di quelle a favore degli assistiti, temporaneamente in Italia, che siano a carico di istituzioni estere in base a convenzioni internazionali.
Nulla è innovato per quanto riguarda il diritto di accesso ai servizi di cui al quarto comma dell'articolo 19 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 ivi compresi quelli di guardia medica festiva e notturna e quelli stagionali di assistenza ai villeggianti previsti dagli accordi nazionali nelle località turistiche. È consentito, tuttavia, il rimborso della spesa sostenuta, da richiedersi alla unità sanitaria locale di appartenenza, da parte di:
a) minori degli anni dodici;
b) cittadini di età superiore agli anni sessanta;
c) lavoratori e studenti dimoranti, per ragioni connesse all'attività lavorativa e di studio, fuori dal proprio domicilio;
d) cittadini portatori di handicaps il cui grado di menomazione è superiore all'ottanta per cento ai fini dell'attività lavorativa.
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AGGIORNAMENTO (4)
La Corte Costituzionale, con sentenza 10-18 dicembre 1987, n. 559, (in G.U. 1a s.s. 23/12/1987, n. 54), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, primo comma, lett. a), ultimo alinea, del d.l. 25 gennaio 1982, n. 16, nel testo sostituito con l'articolo unico della legge 25 marzo 1982, n. 98.