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LEGGE 27 giugno 1981, n. 331

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 aprile 1981, n. 168, concernente misure urgenti in materia di assistenza sanitaria.

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Testo in vigore dal:  1-7-1981
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Il decreto-legge 30 aprile 1981, n. 168, concernente misure urgenti in materia di assistenza sanitaria, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:

all'articolo 4, dopo il primo, è aggiunto il seguente comma:
"Hanno diritto all'assistenza di cui al comma precedente i cittadini internati negli ospedali psichiatrici giudiziari che abbiano ottenuto la revoca della misura di sicurezza e che ne facciano richiesta all'autorità sanitaria competente";

l'articolo 5 è sostituito dal seguente:
"Art. 5. - All'articolo 54 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nel testo integrato dall'articolo 13 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Particolari, motivate deroghe, possono essere consentite, su richiesta delle regioni, con decreto del Ministro della sanità, sentito il Consiglio sanitario nazionale"";

l'articolo 6 è soppresso;

l'articolo 8 è soppresso;

dopo l'articolo 8, sono aggiunti i seguenti:
"Art. 8-bis. - Ai fini di cui all'articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, l'Istituto nazionale della previdenza sociale e le unità sanitarie locali disciplinano l'effettuazione dei controlli sullo stato di salute dei soggetti aventi titolo alle prestazioni economiche di malattia e di maternità attraverso convenzioni da stipulare entro il sessantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sulla base di appositi schemi-tipo elaborati d'intesa tra l'INPS e le regioni ed approvati con decreto del Ministro della sanità.
Art. 8-ter. - Ai fini di cui all'articolo 22 della legge 23 aprile 1981, n. 155, le gestioni commissariali dei servizi di assistenza sanitaria dell'INPS e dell'INAIL sono prorogate al 31 dicembre 1981 per le sole attività connesse all'erogazione delle prestazioni termali.
Per l'esercizio 1981, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 22, primo e secondo comma, della legge 23 aprile 1981, n. 155, gli oneri relativi alle prestazioni di cui al precedente comma sono a carico del Fondo sanitario nazionale per la parte relativa alle sole prestazioni terapeutiche e a carico dei bilanci dell'INPS e dell'INAIL per la parte relativa alle prestazioni economiche e accessorie. Il versamento al bilancio dello Stato previsto a carico dell'INPS e dell'INAIL dall'articolo 69, primo comma, lettera b), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, è costituito esclusivamente dalle somme già destinate dai predetti Istituti per l'anno 1980 all'erogazione delle sole prestazioni terapeutiche.
Per il finanziamento da parte delle regioni delle sole prestazioni terapeutiche si applicano, per l'anno 1981, le disposizioni previste per l'anno 1979 dall'articolo 52, quarto comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833.
Fino alla regolamentazione della materia, l'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato ad effettuare trattenute dagli avanzi annuali della gestione dell'assicurazione contro la tubercolosi, di cui all'articolo 69, lettera d), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, per far fronte ai maggiori oneri, rispetto alla misura del contributo previsto dalla lettera b) dello stesso articolo 69, derivanti dall'erogazione delle prestazioni di sua competenza".