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DECRETO-LEGGE 30 aprile 1981, n. 168

Misure urgenti in materia di assistenza sanitaria.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 27 giugno 1981, n. 331 (in G.U. 30/06/1981, n.177).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/01/1982)
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Testo in vigore dal:  28-3-1982
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Art. 8-ter


Ai fini di cui all'articolo 22 della legge 23 aprile 1981, n. 155, le gestioni commissariali dei servizi di assistenza sanitaria dell'INPS e dell'INAIL sono prorogate al 31 dicembre 1981 per le sole attività connesse all'erogazione delle prestazioni termali.
Per l'esercizio 1981, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 22, primo e secondo comma, della legge 23 aprile 1981, n. 155, gli oneri relativi alle prestazioni di cui al precedente comma sono a carico del Fondo sanitario nazionale per la parte relativa alle sole prestazioni terapeutiche e a carico dei bilanci dell'INPS e dell'INAIL per la parte relativa alle prestazioni economiche e accessorie. Il versamento al bilancio dello Stato previsto a carico dell'INPS e dell'INAIL dall'articolo 69, primo comma, lettera b), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, è costituito esclusivamente dalle somme già destinate dai predetti Istituti per l'anno 1980 all'erogazione delle sole prestazioni terapeutiche.
Per il finanziamento da parte delle regioni delle sole prestazioni terapeutiche si applicano, per l'anno 1981, le disposizioni previste per l'anno 1979 dall'articolo 52, quarto comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833.
((COMMA ABROGATO DAL D.L. 25 GENNAIO 1982, N. 16, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 25 MARZO 1982, N. 98))