LEGGE 3 maggio 1999, n. 124

Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico.

note: Entrata in vigore della legge: 25-5-1999 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/08/2023)
Testo in vigore dal: 11-8-2023
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 11. 
                        (Disposizioni varie) 
 
  1. Al testo unico sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma  1  dell'articolo  213,  le  parole  "e  dai  docenti
dell'Accademia" sono sostituite dalle seguenti: "dai docenti e  dagli
assistenti dell'Accademia"; 
    b) dopo il comma 2 dell'articolo 214, e' inserito il seguente: 
  "2-bis. Gli assistenti fanno parte delle commissioni d'esame."; 
    c) il comma 4 dell'articolo 239 e' abrogato; 
    d) al comma 1  dell'articolo  251  le  parole:  "Gli  orari  e  i
programmi di insegnamento e" sono  sostituite  dalle  seguenti:  "Gli
orari di insegnamento e i programmi"; 
    e) il comma 8 dell'articolo 252 e' sostituito dal seguente: 
  "8. Le commissioni d'esame sono composte da  docenti  dell'istituto
e, per gli esami di compimento dei periodi inferiore  e  medio  e  di
diploma nei Conservatori di musica,  sono  integrate  da  uno  o  due
membri esterni. Esse sono nominate dal direttore dell'istituto e sono
presiedute dallo stesso direttore o da un  docente  di  ruolo  o,  in
mancanza, da un docente non di ruolo."; 
    f) al comma 1 dell'articolo 257,  la  lettera  b)  e'  sostituita
dalla seguente: 
    "b) delibera le spese  a  carico  del  bilancio  dell'istituto  e
determina il limite di somma  che  il  presidente  del  consiglio  di
amministrazione e' autorizzato a  spendere  direttamente  con  propri
provvedimenti;". 
  2. I docenti che abbiano superato le prove del concorso per  titoli
integrato da un  colloquio  per  l'accesso  ai  ruoli  del  personale
direttivo, indetto,  ai  sensi  dell'articolo  9,  comma  1-bis,  del
decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito, con modificazioni,
dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417, ancorche' ammessi con  riserva,
possono essere immessi nei predetti ruoli  purche'  in  possesso  dei
prescritti requisiti alla data di scadenza del termine stabilito  per
la  presentazione  della  domanda  di  partecipazione   al   concorso
medesimo. L'assunzione e l'assegnazione della sede  avverranno  sulla
base di  graduatorie  da  utilizzare  dopo  l'esaurimento  di  quelle
relative ai docenti di cui al predetto articolo 9, comma 1-bis, e  da
compilare secondo i medesimi criteri e modalita'.  Le  immissioni  in
ruolo  sono  effettuate  nei  limiti  del  50  per  cento  dei  posti
annualmente vacanti e destinati  alla  costituzione  di  rapporti  di
lavoro a tempo indeterminato in base alle norme vigenti. 
  3. Il Ministro della pubblica istruzione e' autorizzato a procedere
alla nomina in ruolo dei vincitori dei concorsi per titoli  ed  esami
e, laddove occorra, all'aggiornamento  delle  graduatorie  permanenti
anche qualora le graduatorie dei precedenti concorsi non siano  state
ancora registrate dagli organi di controllo. 
  4. Il personale docente che abbia superato  con  riserva  le  prove
scritte e orali delle sessioni riservate di abilitazione  indette  ai
sensi delle ordinanze del Ministro della pubblica istruzione nn. 394,
395 e 396 del 18 novembre 1989, e nn. 99, 100  e  101  del  9  aprile
1990, e che sia stato escluso dalle relative graduatorie pur  essendo
in possesso dei requisiti riconosciuti utili dalla giurisprudenza del
Consiglio di Stato ai fini  dell'ammissione  alle  predette  sessioni
riservate, indicati  nella  circolare  del  Ministro  della  pubblica
istruzione 2 giugno 1997, n.  344,  e'  da  considerare  abilitato  a
decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge. 
  5. Restano comunque valide le nomine in ruolo disposte nella scuola
materna  e  nella  scuola   media,   in   esecuzione   di   decisioni
giurisdizionali di primo grado,  sulla  base  delle  graduatorie  dei
concorsi indetti in prima applicazione della legge 20 maggio 1982, n. 
270, sui posti delle dotazioni organiche  aggiuntive  determinate  ai
sensi dell'articolo 20 della medesima legge n.  270  del  1982.  Sono
fatti salvi gli effetti di tutti  i  provvedimenti  conseguenti  alle
predette nomine adottati fino alla data di entrata  in  vigore  della
presente legge. Sui restanti posti delle predette dotazioni organiche
non si procede ad ulteriori nomine in ruolo. 
  6. Le graduatorie dei concorsi per  titoli  ed  esami  a  posti  di
preside negli istituti professionali di Stato,  indetti  con  decreto
del Ministro della pubblica istruzione del 19 aprile 1990, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 56-bis del 17  luglio
1990, sono valide per la nomina sui posti vacanti e disponibili  fino
all'anno scolastico 1998-1999. 
  7. Nelle province autonome di Trento e di Bolzano sono fatti  salvi
i diritti dei vincitori dei concorsi ordinari in fase di  svolgimento
o gia' conclusi alla data di entrata in vigore della presente legge. 
  8. Nel testo unico, tutti i riferimenti ai concorsi per soli titoli
e alle relative graduatorie, sostituite dalle graduatorie  permanenti
previste dagli articoli 1 e 6  della  presente  legge,  si  intendono
effettuati alle predette graduatorie permanenti. 
  9. A decorrere dall'anno scolastico 1999-2000, i corsi a  indirizzo
musicale, autorizzati  in  via  sperimentale  nella  scuola  media  e
funzionanti  nell'anno  scolastico  1998-1999,  sono   ricondotti   a
ordinamento. In tali corsi lo  specifico  insegnamento  di  strumento
musicale costituisce integrazione interdisciplinare ed  arricchimento
dell'insegnamento  obbligatorio  dell'educazione  musicale.   PERIODO
ABROGATO DAL D.LGS. 13 APRILE  2017,  N.  60.  I  docenti  che  hanno
prestato  360  giorni   di   servizio   effettivo   nell'insegnamento
sperimentale di strumento musicale nella  scuola  media  nel  periodo
compreso tra l'anno scolastico 1989-1990 e  la  data  di  entrata  in
vigore della presente legge, di cui almeno  180  giorni  a  decorrere
dall'anno scolastico 1994-1995, sono immessi  in  ruolo  su  tutti  i
posti  annualmente  disponibili  a  decorrere  dall'anno   scolastico
1999-2000 ai sensi della normativa vigente.  A  tal  fine  essi  sono
inseriti, a domanda, nelle graduatorie permanenti di cui all'articolo
401 del testo unico, come sostituito  dal  comma  6  dell'articolo  1
della presente legge, da istituire per la nuova  classe  di  concorso
dopo l'espletamento della sessione riservata  di  cui  al  successivo
periodo. Per i docenti che non siano  in  possesso  dell'abilitazione
all'insegnamento  di   educazione   musicale   nella   scuola   media
l'inclusione  nelle  graduatorie   permanenti   e'   subordinata   al
superamento  della  sessione  riservata  di  esami  di   abilitazione
all'insegnamento, da indire per la nuova classe di concorso ai  sensi
dell'articolo 2, comma 4, consistente in una prova analoga  a  quella
di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b). 
  10. I docenti di educazione  fisica  nella  scuola  media  e  nella
scuola secondaria di secondo grado  nonche'  di  educazione  musicale
nella scuola media, mantenuti in servizio ai sensi degli articoli  43
e 44 della legge 20 maggio 1982, n. 270, ed inclusi nelle graduatorie
provinciali compilate ai sensi dei citati articoli e dell'articolo 15
della legge 16 luglio 1984, n. 326, sono gradualmente assunti a tempo
indeterminato  nei  limiti  dei   posti   che   vengono   annualmente
accantonati  per  gli  stessi  in  ambito  provinciale  prima   delle
operazioni di mobilita' territoriale e  professionale.  Nel  caso  di
ulteriore disponibilita' per  le  assunzioni  a  tempo  indeterminato
risultanti dopo le operazioni di trasferimento  e  di  passaggio,  le
assunzioni dei predetti docenti sono effettuate sul  contingente  dei
posti destinato ai docenti inclusi nelle  graduatorie  permanenti  di
cui all'articolo 401 del testo unico, come  sostituito  dall'articolo
1, comma 6, della presente legge. 
  11. I docenti di educazione fisica di cui al comma 10 hanno  titolo
all'immissione in ruolo, per detto insegnamento, nella  provincia  in
cui prestano servizio alla data di entrata in vigore  della  presente
legge, con precedenza rispetto ai docenti inclusi  nelle  graduatorie
nazionali formulate ai sensi dell'articolo 8-bis del decreto-legge  6
agosto 1988, n. 323, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  6
ottobre 1988, n. 426. 
  12. Per gli ispettori tecnici inquadrati nel relativo  ruolo  unico
ai sensi del comma 8 dell'articolo 5  del  decreto-legge  6  novembre
1989, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 27  dicembre
1989, n. 417, la retribuzione individuale di anzianita', prevista dal
comma 1 dell'articolo 41 del contratto collettivo nazionale di lavoro
del personale con qualifica dirigenziale  del  comparto  "Ministeri",
sottoscritto il 9 gennaio 1997, pubblicato nel supplemento  ordinario
n. 12 alla Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22 gennaio 1997,  determinata
al  1o  gennaio  1991  in  base  all'applicazione  del  primo   comma
dell'articolo  4  del  decreto-legge  27  settembre  1982,  n.   681,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1982, n.  869,
viene  rideterminata  con  il  procedimento  di  cui   al   comma   1
dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto
1988, n. 399, a decorrere dal 1o gennaio  1998.  All'onere  derivante
dall'attuazione del presente comma, valutato in  lire  2.677  milioni
per ciascuno degli anni 1999,  2000  e  2001,  si  provvede  mediante
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
1999-2001, nell'ambito dell'unita'  previsionale  di  base  di  parte
corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del
tesoro, del bilancio e  della  programmazione  economica  per  l'anno
1999, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo  al  Ministero
della pubblica istruzione. Il Ministro del  tesoro,  del  bilancio  e
della programmazione  economica  e'  autorizzato  ad  apportare,  con
propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione
della presente legge. 
  13. L'articolo 473, comma 2, secondo periodo, del testo unico  deve
intendersi nel senso che nei corsi con valore abilitante la  presenza
di personale docente universitario e  di  personale  direttivo  della
scuola e' garantita in modo cumulativo o alternativo. 
  14. ((Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 489 del testo unico
in materia di riconoscimento del  servizio  preruolo,  ai  soli  fini
della  partecipazione  a  procedure  selettive))   il   servizio   di
insegnamento non di ruolo prestato a decorrere  dall'anno  scolastico
1974-1975 e' considerato come anno scolastico intero se ha  avuto  la
durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato  prestato
ininterrottamente dal 1o febbraio fino al termine delle operazioni di
scrutinio finale. 
  15. All'articolo 28-bis del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29, introdotto dall'articolo 1 del decreto legislativo 6 marzo  1998,
n. 59, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 3, secondo periodo, le parole: "e,  limitatamente  al
primo corso concorso, coloro che hanno effettivamente  ricoperto  per
almeno un triennio la funzione di preside incaricato" sono soppresse; 
    b) al medesimo  comma  3  sono  aggiunti,  in  fine,  i  seguenti
periodi: "Nel primo corso concorso, bandito per il  numero  di  posti
determinato ai sensi del comma 2  dopo  l'avvio  delle  procedure  di
inquadramento di cui all'articolo 25-ter, il 50 per cento  dei  posti
cosi' determinati e' riservato a coloro  che  abbiano  effettivamente
ricoperto per almeno un triennio la funzione  di  preside  incaricato
previo superamento di un esame di ammissione  a  loro  riservato.  Ai
fini dell'accesso al corso di formazione il predetto personale  viene
graduato tenendo conto dell'esito del predetto esame  di  ammissione,
dei titoli culturali e professionali posseduti e  dell'anzianita'  di
servizio maturata quale preside incaricato"; 
    c) al comma 5, secondo periodo, le parole: "il 40 per cento" sono
sostituite dalle seguenti: "il 50 per cento".