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DECRETO-LEGGE 6 novembre 1989, n. 357

Norme in materia di reclutamento del personale della scuola.

note: Entrata in vigore del decreto: 8/11/1989.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 27 dicembre 1989, n. 417 (in G.U. 02/01/1990, n.1).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2023)
Testo in vigore dal:  8-11-1989

Art. 5

1. È istituito il ruolo unico degli ispettori tecnici con una dotazione organica di seicentonovantasei unità.
3. Il Ministro della pubblica istruzione provvede, con proprio decreto, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, alla ripartizione dei posti tra la scuola materna, elementare e secondaria, nell'ambito dell'Amministrazione centrale e di quella periferica e, relativamente alla scuola secondaria, alla suddivisione per settori disciplinari.
4. Per il reclutamento degli ispettori tecnici si applicano le disposizioni previste dagli articoli 37, 39, 40, 41, 43 e 44 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417.
5. I vincitori dei concorsi a posti di ispettore tecnico sono assegnati agli uffici scolastici periferici e vi permangono per un periodo non inferiore a tre anni.
6. Agli ispettori tecnici appartenenti al ruolo unico istituito dal presente articolo si applicano le disposizioni di stato giuridico e di trattamento economico concernenti gli ispettori tecnici centrali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni ed integrazioni.
7. Sono soppressi i ruoli degli ispettori tecnici centrali e periferici.
8. Gli ispettori tecnici attualmente in servizio sono inquadrati nel ruolo unico di cui al comma 1 agli effetti giuridici dalla data di entrata in vigore del presente decreto e, agli effetti economici, dal 1› gennaio 1991. Gli ispettori tecnici provenienti dal ruolo degli ispettori tecnici periferici mantengono il trattamento economico in godimento fino alla data del 31 dicembre 1990.
9. Le procedure relative ai concorsi a posti di ispettore tecnico periferico indetti prima della data di entrata in vigore del presente decreto conservano validità ai fini dell'accesso al ruolo unico degli ispettori tecnici. I vincitori dei predetti concorsi sono inquadrati nel ruolo unico degli ispettori tecnici con decorrenza giuridica dalla data dell'atto di nomina e con effetti economici dalla data di effettiva assunzione in servizio e, comunque, da data non anteriore al 1› gennaio 1991. Qualora l'assunzione in servizio avvenga in data antecedente al 1› gennaio 1991, all'interessato spetta, sino a tale data, il trattamento economico già previsto per il soppresso ruolo degli ispettori tecnici periferici.
10. Al fine di potenziare i servizi relativi alle verifiche tecnico-amministrative, la dotazione dei posti di dirigente superiore con funzioni di consigliere ministeriale aggiunto ed ispettore generale, di cui alla tabella IX - quadro A, dell'allegato II al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni ed integrazioni, è incrementata di 25 unità. Dette unità sono portate in detrazione alla dotazione organica di 119 posti di ispettore centrale, di cui alla tabella IX - quadro B, dell'allegato II al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 748 del 1972, e successive modificazioni ed integrazioni, dotazione che, per la quota residua di 94 posti, concorre alla determinazione della dotazione organica di seicentonovantasei unità del ruolo unico degli ispettori tecnici di cui al comma 1.