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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 agosto 1988, n. 399

Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo per il triennio 1988-1990 del 9 giugno 1988 relativo al personale del comparto scuola.

note: Entrata in vigore del decreto: 25/09/1988 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 06/12/1988)
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Testo in vigore dal:  6-12-1988
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Art. 4

Inquadramento economico
Passaggi di qualifica funzionale
1. L'inquadramento economico nelle nuove posizioni stipendiali, di cui alla allegata tabella A, è effettuato alla data del 1 luglio 1988 sulla base dell'anzianità giuridica ed
((economica))
maturata alla data del 30 giugno 1988. Per la valutazione dell'anzianità riconosciuta ai soli fini economici si applica il comma 4 dell'art.
3.
2. L'inquadramento del nuovo reticolo retributivo avverrà sulla base delle anzianità come sopra determinate. L'eventuale eccedenza temporale viene utilizzata ai fini dell'ulteriore progressione di carriera.
3. Al compimento del sedicesimo anno per i docenti laureati della scuola secondaria superiore, del diciottesimo anno per i coordinatori amministrativi, per i docenti della scuola materna ed elementare, della scuola media e per i docenti diplomati della scuola secondaria superiore, del ventesimo anno per il personale ausiliario e collaboratore, del ventiquattresimo anno per i docenti dei conservatori di musica e delle accademie, l'anzianità utile ai soli fini economici è interamente valida ai fini dell'attribuzione delle successive posizioni stipendiali.
4. per il personale che, nel periodo compreso tra il 1› gennaio 1987 ed il 30 giugno 1988, abbia conseguito il passaggio a qualifica funzionale o livello retributivo superiore, l'anzianità per l'inquadramento di cui al comma 1 è quella determinata con i criteri e secondo i valori retributivi previsti dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 345, maggiorata del periodo di servizio prestato dalla data del passaggio fino al 30 giugno 1988.
5. In sede di primo inquadramento il beneficio minimo contrattuale a regime non potrà essere inferiore alla differenza tra il preesistente stipendio iniziale del livello retributivo di appartenenza, incrementato di L. 1.081.000, corrispondente alla quota di indennità integrativa speciale conglobata nello stipendio in applicazione dell'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 209, come integrato dall'art. 69 del decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 1987, n. 494, e quello iniziale previsto dal presente decreto per la corrispondente area e figura professionale.
6. I miglioramenti economici risultanti dalla differenza tra il trattamento economico alla data del 1› luglio 1988, determinato ai sensi dei commi 1 e 2, e quello in godimento alla data del 30 giugno 1988, ivi compresa la somma di L. 1.081.000, di cui al comma 5, sono attribuiti come segue:
a) dal 1° luglio 1988, nella misura del ventidue per cento;
b) dal 1° gennaio 1989, nella misura del sessantacinque per cento, comprensiva dell'incremento percentuale del ventidue per cento di cui alla lettera a);
c) dal 1 maggio 1990, per l'intero ammontare.
7. Gli incrementi relativi alle posizioni stipendiali, maturati successivamente al 1 luglio 1988, sono aggiunti per intero al trattamento economico come sopra determinato, ancorché esso non sia stato corrisposto nella misura intera.
8. Nei casi di passaggio a qualifica funzionale superiore, successivo alla data del 30 giugno 1988, al personale interessato è attribuito lo stipendio iniziale previsto a "regime" per la nuova qualifica, maggiorato dell'importo risultante dalla differenza tra lo stipendio tabellare a "regime" relativo alla posizione stipendiale in godimento nella qualifica di provenienza ed il relativo stipendio iniziale.
9. Qualora il nuovo stipendio si collochi fra due posizioni stipendiali, il personale interessato è inquadrato nella posizione stipendiale immediatamente inferiore, fermo restando la corresponsione ad personam di detta differenza. La differenza tra i due stipendi, previa temporizzazione, è considerata utile ai fini dell'ulteriore progressione economica.
10. I benefici economici di cui al comma 8 non sono cumulabili con quelli derivanti dai riconoscimenti dei servizi previsti, agli effetti della carriera, dalle vigenti disposizioni.
11. Nel caso di passaggio ad una qualifica funzionale superiore, intervenuto nel periodo dal 1 luglio 1988 al 30 aprile 1990, il beneficio spettante con riferimento allo stipendio iniziale della nuova qualifica verrà corrisposto nell'aliquota percentuale vigente al momento in cui si verifica il passaggio.
12. Per il personale dei servizi ausiliari, tecnici ed amministrativi si procederà, in sede contrattuale, alla ridefinizione dei profili professionali sulla base dell'individuazione cui si perverrà a seguito dell'attuazione dell'art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica 17 settembre 1987, n. 494.
13. Ai fini dell'inquadramento contrattuale, l'anzianità giuridica ed economica del personale dei servizi ausiliari tecnici ed amministrativi è determinata valutando anche il servizio pre-ruolo, comprensivo dell'eventuale servizio di ruolo in carriera inferiore, nella misura prevista dall'art. 3 del decreto-legge 19 giugno 1970, n. 370, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1970, n.
576, e successive modificazioni ed integrazioni. Restano ferme le anzianità giuridiche ed economiche riconosciute dalle vigenti disposizioni, se più favorevoli.