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MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 28 febbraio 1989, n. 100

Modalità di applicazione dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine sui sacchetti di plastica.

note: Entrata in vigore del decreto: 20/3/1989 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/12/1991)
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Testo in vigore dal:  1-1-1992
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IL MINISTRO DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
Visto l'art. 1, ottavo comma, del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, nella legge 9 novembre 1988, n. 475, recante disposizioni urgenti in materia di smaltimento dei rifiuti industriali, e con il quale è stata istituita una imposta di fabbricazione ed una corrispondente sovrimposta di confine sui sacchetti di plastica non biodegradabili, utilizzati come involucri che il venditore al dettaglio fornisce al consumatore per l'asporto delle merci;
Visto il decreto 3 gennaio 1989, n. 1, recante modalità di applicazione dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine sui sacchetti di plastica;
Vista l'ordinanza in data 2 febbraio 1989 del tribunale amministrativo regionale per la Puglia che sospende l'obbligo di prestazione della cauzione previsto dall'art. 5 del predetto decreto 3 gennaio 1989, n. 1, nonché l'ordinanza in data 3 febbraio 1989 del medesimo tribunale, sezione staccata di Lecce, che ha sospeso l'intero decreto fino all'adozione del decreto di cui all'art. 9-sexies, comma 1, della citata legge 9 novembre 1988, n. 475;
Ritenuta l'urgenza di ridefinire le modalità di applicazione dell'imposta e della sovrimposta di cui alle citate disposizioni, al fine di assicurare la continuità nella riscossione del tributo;
Ritenuto di dover separare la disciplina dell'accertamento della biodegradabilità ai fini dell'applicazione del tributo dalla definizione del metodo previsto dall'art. 9-sexies, comma 1, della legge 9 novembre 1988, n. 475, ai fini della commerciabilità di sacchetti prodotti con nuovi materiali;

Tenuto

conto dell'ordine del giorno n. 9.1.1551 approvato dal Senato della Repubblica nella seduta pubblica dell'8 febbraio 1989; Decreta:

Art. 1

Soggetti obbligati, presupposto ed esigibilità del debito d'imposta

L'imposta di fabbricazione istituita con l'art. 1, ottavo comma, del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, nella legge 9 novembre 1988, n. 475, sui sacchetti di plastica
(( . . . ))
, utilizzati come involucri che il venditore al dettaglio fornisce al consumatore per l'asporto della merce, è dovuta dal fabbricante.
Il presupposto dell'obbligazione tributaria sorge con la produzione e la sua esigibilità si verifica con la cessione dei prodotti dal fabbricante alle ditte destinatarie per l'immissione nel mercato interno.
(( COMMA ABROGATO DALLA L. 30 DICEMBRE 1991, N. 413 ))
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(( COMMA ABROGATO DALLA L. 30 DICEMBRE 1991, N. 413 ))
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Per i sacchetti di provenienza estera la corrispondente sovrimposta di confine è dovuta dall'importatore.
Per la determinazione del presupposto dell'obbligazione tributaria nelle importazioni si applicano le vigenti disposizioni legislative in materia doganale.