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DECRETO-LEGGE 6 agosto 1988, n. 323

Finanziamento del contratto del personale della scuola per il triennio 1988-90 e norme per la razionalizzazione e la riqualificazione della spesa nel settore della pubblica istruzione.

note: Entrata in vigore del decreto: 09/08/1988.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 06 ottobre 1988, n. 426 (in G.U. 07/10/1988, n.236).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 12/01/1994)
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Testo in vigore dal:  8-3-1994
aggiornamenti all'articolo

Art. 8-bis

Graduatorie nazionali per la nomina del personale precario.
1. Le graduatorie provinciali, di cui all'articolo 17 del decreto-legge 3 maggio 1988, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 1988, n. 246, sono soppresse e trasformate in graduatorie nazionali.
2. L'inserimento nelle graduatorie nazionali è effettuato d'ufficio sulla base del punteggio acquisito nelle graduatorie provinciali di provenienza. Sono altresì inseriti nelle graduatorie nazionali coloro i quali, pur avendone i requisiti, non sono stati iscritti nelle graduatorie provinciali per la mancata presentazione della relativa domanda nei termini prescritti. A tal fine gli stessi devono presentare la domanda entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
3. Le nomine sono disposte in relazione alla disponibilità di posti determinata in ambito nazionale. Coloro che non accettano la nomina sono cancellati dalla graduatoria nazionale cui la nomina stessa si riferisce.
4. Si dà luogo alle nomine anche durante l'anno scolastico, con decorrenza giuridica dall'inizio dell'anno scolastico in corso e con l'obbligo di assunzione del servizio nella sede assegnata dall'inizio dell'anno scolastico successivo.
5. A decorrere dall'anno scolastico 1988-1989 e per il quadriennio successivo gli iscritti nella graduatoria nazionale, anche se già nominati in altra provincia, hanno diritto di precedenza assoluta per le nomine relative a posti e cattedre eventualmente disponibili nella provincia di provenienza.
6. Per il quadriennio di cui al comma 5 la quota dei posti destinata ai trasferimenti è elevata al 100 per cento dei posti vacanti.
((4))



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AGGIORNAMENTO (4)
Il D.L. 11 gennaio 1994, n. 18, convertito con modificazioni dalla L. 1 marzo 1994, n. 152, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che il presente articolo è da intendere nel senso che tutte le nomine effettuate o da effettuare sulla base delle graduatorie nazionali risultanti dalla trasformazione delle graduatorie provinciali di cui all'articolo 17 del decreto-legge 3 maggio 1988, n. 140, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 1988, n. 246, mantengono la decorrenza giuridica così come stabilita dall'articolo 11, comma 12, del medesimo decreto-legge n. 140 del 1988.