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LEGGE 16 luglio 1984, n. 326

Modifiche ed integrazioni alla legge 20 maggio 1982, n. 270.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 07/11/1989)
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Testo in vigore dal:  2-8-1984

Art. 15


I docenti di educazione musicale e di educazione fisica mantenuti in servizio ai sensi degli articoli 43 e 44 della legge 20 maggio 1982, n. 270, che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano in possesso del titolo di studio dell'abilitazione all'insegnamento, hanno titolo ad essere immessi in ruolo gradualmente, sulla base delle graduatorie provinciali di cui rispettivamente ai predetti articoli 43, commi quarto e quinto, e 44, comma settimo, da compilare dopo l'entrata in vigore della presente legge, nei limiti del 50 per cento dei posti disponibili.