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LEGGE 20 maggio 1982, n. 270

Revisione della disciplina del reclutamento del personale docente della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica, ristrutturazione degli organici, adozione di misure idonee ad evitare la formazione di precariato e sistemazione del personale precario esistente.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 07/11/1989)
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Testo in vigore dal:  25-2-1988
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Art. 43

(Docenti di educazione fisica senza titolo)


I docenti di educazione fisica e di attività ginnico-sportive, sprovvisti del titolo di studio specifico, nominati dai presidi su designazione dei provveditori agli studi, in servizio nell'anno scolastico 1980-1981 e che abbiano almeno tre anni complessivi di servizio, hanno titolo ad essere riassunti nell'anno scolastico 1982-1983, anche in soprannumero, nei limiti delle ore di insegnamento svolte nel predetto anno 1980-81 e nella stessa provincia, salvo il diritto al completamento d'orario. Essi sono mantenuti in servizio fino al conseguimento del titolo di studio e, qualora lo conseguano, sino al conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento.
Il titolo di studio deve essere conseguito in appositi corsi speciali - la cui frequenza è obbligatoria - organizzati dagli ISEF secondo modalità da stabilirsi con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
((5))

L'abilitazione all'insegnamento deve essere conseguita nel primo concorso ordinario che sarà indetto dopo la conclusione dei corsi speciali di cui al precedente comma.
I docenti, di cui al presente articolo, che abbiano conseguito l'abilitazione all'insegnamento ai sensi del precedente comma, sono ulteriormente mantenuti in servizio fino all'immissione in ruolo, da disporre nell'ordine in cui sono collocati in apposite graduatorie provinciali, da compilare, sulla base del titolo di abilitazione e dei titoli di servizio, in relazione al 50 per cento dei posti disponibili ogni anno.
I docenti, di cui al precedente comma, sono immessi in ruolo dopo i docenti di cui al precedente articolo 38.
Gli anni di servizio, richiesti dal presente articolo, sono computati sulla base di 180 giorni di servizio effettivo in ciascun anno.
È comunque computato come anno di servizio quello per il quale l'interessato abbia maturato, ai sensi delle vigenti disposizioni, il diritto alla retribuzione per il periodo estivo.
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AGGIORNAMENTO (5)
La Corte Costituzionale, con sentenza 10 - 18 febbraio 1988, n. 180 (in G.U. 1a s.s. 24/02/1988, n. 8) ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 43 secondo comma, della l. 20 maggio 1982, n. 270, nella parte in cui non prevede l'ammissione agli appositi corsi speciali, organizzati dall'I.S.E.F. per il conseguimento del titolo di studio, anche dei docenti di educazione fisica e di attività ginnico-sportive delle scuole secondarie pareggiate o legalmente riconosciute, che si trovassero in servizio nell'anno scolastico 1980-81 con almeno tre anni complessivi di anzianità."